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FERDINANDO PRIMO
PER LA GRAZIA DI DIO E PER LA COSTITUZIONE DELLA MONARCHIA
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, RE DI GERUSALEMME, ECC.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ECC. ECC.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, ECC. ECC. ECC.
SAPPIATE
Che il parlamento del regno delle Due Sicilie ha decretato le modificazioni alla costituzione politica delle Spagne per adattarla alla monarchia delle Due Sicilie.
Nel nome di Dio onnipotente Padre, Figliuolo e Spirito Santo, autore e supremo legislatore della societ�.
In conseguenza degli atti de 7 e de 22 luglio 1820, co quali fu adottata la costituzione politica della monarchia spagnuola con le modificazioni (salve le basi) che la rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederebbe di proporre per adattarla alle circostanze particolari del regno delle Due Sicilie, il parlamento nazionale essendosi di ci� occupato col pi� maturo e scrupoloso esame; ed avendo indagato tuttoci� che fa d uopo a soddisfare il grande oggetto di promuovere la gloria, la prosperit� ed il bene di tutta la nazione; decreta modificata, come segue, la costituzione politica per lo buon governo e per la retta amministrazione dello Stato.
TITOLO I
DELLA NAZIONE E DE NAZIONALI DELLE DUE SICILIE
CAPITOLO I
Della nazione delle Due Sicilie
Art. 1 La nazione del regno delle Due Sicilie � la unione di tutte le popolazioni che la compongono.
Art. 2 La nazione delle Due Sicilie � libera ed indipendente. Essa non � n� pu� essere il patrimonio di alcuna famiglia o di alcuna persona.
Art. 3 La sovranit� risiede essenzialmente nella nazione: e perci� a questa appartiene il diritto esclusivo di stabilir le sue leggi fondamentali.
Art. 4 La nazione � nell obbligo di conservare e proteggere con le leggi savie e giuste la libert� civile, la propriet�, gli altri legittimi dritti di tutti gli individui che la compongono.
CAPITOLO II
De nazionali del regno delle Due Sicilie
Art. 5 Sono nazionali del regno delle Due Sicilie:
I. Tutti gli uomini nati e domiciliati nel regno medesimo e figli di essi;
II. Gli stranieri che dal parlamento abbiano ottenuto il decreto di nazionalit�;
III. Coloro che senza questo decreto contino dieci anni di domicilio, a termini della legge, in qualsivoglia luogo appartenente alla monarchia.
Art. 6 L amor della patria � uno de principali doveri di tutti i nazionali del regno delle Due Sicilie, e parimenti l esser giusti e benefici.
Art. 7 Ogni nazionale delle Due Sicilie � tenuto di esser fedele alla costituzione, di ubbidire alle leggi, e di rispettare le autorit� costituite.
Art. 8 Ogni nazionale delle Due Sicilie senza alcuna distinzione � parimente obbligato a contribuire in proporzion de suoi averi alle spese dello Stato.
Art. 9 Ogni nazionale delle Due Sicilie � anche nel dovere di difendere la patria con le armi, quando vi sia chiamato dalla legge.
TITOLO II
DEL TERRITORIO DELLE DUE SICILIE, DELLA SUA RELIGIONE, DEL SUO GOVERNO E DE SUOI CITTADINI
CAPITOLO I
Del territorio delle Due Sicilie
Art. 10 Il territorio del regno delle Due Sicilie comprende nella Penisola le seguenti provincie:
I. Provincia di Napoli;
II. Campania con le isole Ponzie (Terra di Lavoro);
III. Marsia (seconda di Abruzzo ultra);
IV. Pretunziana (prima di Abruzzo ultra);
V. Frentania (Abruzzo citra);
VI. Sannio (Molise);
VII. Daunia con le isole di Tremiti (capitanata);
VIII. Peucezia (terra di Bari);
IX. Salento (terra di Otranto);
X. Lucania orientale (Basilicata);
XI. Irpino (principato ultra);
XII. Lucania occidentale (principato citra);
XIII. Calabria Cosentina (Calabria citra);
XIV. Calabria Brezia (seconda di Calabria ultra);
XV. Calabria Reggina (prima di Calabria ultra);
Nell isola poi di Sicilia
XVI. Provincia di Messina;
XVII. Provincia di Catania;
XVIII. Provincia di Siracusa;
XIX. Provincia di Caltanissetta;
XX. Provincia di Girgenti;
XXI. Provincia di Trapani;
XXII. Provincia di Palermo.
Art. 11 Con altra legge costituzionale potr� fissarsi una divisione pi� convenevole del territorio delle Due Sicilie, subito che le circostanze politiche della nazione il permettano.
CAPITOLO II
Della religione
Art. 12 La religione della nazione del regno delle Due Sicilie �, e sar� perpetuamente la cattolica, apostolica e romana, unica vera, senza permettersene alcun altra nel regno.
CAPITOLO III
Del governo
Art. 13 L oggetto del governo � la felicit� della nazione; non essendo altro lo scopo di ogni politica societ�, che il ben essere di tutti gli individui che la compongono.
Art. 14 Il governo della nazione del regno delle Due Sicilie � una moderata monarchia ereditaria.
Art. 15 La potest� di far le leggi risiede nel parlamento col re.
Art. 16 La potest� di far eseguire le leggi risiede nel re.
Art. 17 La potest� di applicare le leggi alle cause civili e criminali risiede ne tribunali fissati dalla legge.
CAPITOLO IV
De cittadini delle Due Sicilie
Art. 18 Son cittadini quelli che per parte di padre traggono origine dai dominii del regno delle Due Sicilie, e che sono domiciliati in qual si voglia luogo degli stessi dominii.
Art. 19 � parimenti cittadino lo straniero, che godendo dei dritti di nazionalit�, ottenga dal parlamento il decreto speciale di cittadino.
Art. 20 Perch� uno straniero possa conseguire dal parlamento il decreto di cittadinanza, dovr� avere per moglie una nazionale premorta; o esser benemerito di aver portata, o stabilita nel regno delle Due Sicilie qualche industria, o invenzione importante; o possedervi beni stabili, per cui paghi una contribuzione diretta, ed esservi insieme, domiciliato; o esercitare il commercio con un capitale di sua propriet� e di considerazione, a giudizio del parlamento; o aver reso dei servigi segnalati per lo bene e per la difesa della nazione.
Art. 21 Sono parimenti cittadini i figli legittimi degli stranieri domiciliati nel regno delle Due Sicilie, i quali oltre di esser nati nei dominii del regno medesimo non ne sieno usciti senza permesso del governo, contino di et� 21 anni compiti, sieno domiciliati in alcun luogo degli stessi dominii, ed ivi esercitino qualche professione, uffizio o industria utile.
Art. 22 Quelli soltanto che sieno cittadini del regno delle Due Sicilie potranno eleggere, o essere eletti per gli impieghi municipali ne casi preveduti dalla legge.
Art. 23 La qualit� di cittadino del regno delle Due Sicilie si perde:
I. Per nazionalit� acquistata in paese straniero;
II. Per accettazione d impieghi di altro governo;
III. Per effetto di decisione irrevocabile, colla quale si imponga pena afflittiva per misfatto, tranne il caso di esser nuovamente abilitato;
IV. Per avere riseduto cinque anni consecutivi fuori del territorio del regno delle Due Sicilie senza commissione o permesso del governo.
Art. 24 L esercizio dei medesimi diritti si sospende:
I. Per interdizione giudiziaria in conseguenza d incapacit� fisica o morale;
II. Per la circostanza di essere debitore fallito; come pure per causa di debito in uffizio verso il pubblico tesoro;
III. Per la condizione di servo domestico;
IV. Per mancanza d impiego, uffizio, o di mezzi conosciuti di sussistenza;
V. Per essere sotto processo criminale o correzionale con la spedizione di mandato d arresto;
VI. Dopo l anno 1830, coloro che vorranno per la prima volta entrare nell esercizio de dritti di cittadino, dovranno saper leggere e scrivere.
Art. 25 I diritti di cittadinanza possonsi perdere o sospendere, per le sole ragioni additate nei due articoli precedenti, e non per altre.
TITOLO III
DEL PARLAMENTO
CAPITOLO I
Della formazione del parlamento
Art. 26 Il parlamento � il complesso di tutti i deputati, che rappresentano la nazione, e che sono nominati da suoi cittadini nel modo che sar� detto in appresso.
Art. 27 La base della rappresentanza nazionale � la popolazione composta da nazionali del regno delle Due Sicilie, i quali per linea di padre sieno originari de dominii della monarchia, da coloro che abiano ottenuto diploma di nazionalit� dal parlamento e dagli altri compresi nell art. 21.
Art. 28 Per lo computo della popolazione de dominii delle Due Sicilie si adoprer� l ultimo censimento che precede la elezione.
Art. 29 Per ogni cinquantamila anime di popolazione composta a termini dell articolo 27, vi sar� un deputato al parlamento.
Art. 30 Numerata la popolazione delle differenti province, se in alcuna di queste risulti un eccesso al di l� di venticinquemila anime, si elegger� un altro deputato, come se un tal numero fosse di cinquanta mila: e quando l additato eccesso non superi i venticinquemila, non se ne terr� conto alcuno.
CAPITOLO II
Della nomina del deputati al parlamento
Art. 31 Per la nomina de deputati si convocheranno le assemblee elettive di parrocchia, di circondario elettorale, e di provincia. I circondari elettorali saranno determinati con una particolar legge.
Art. 32 In tutte queste assemblee nessun Cittadino potr� presentarsi armato.
CAPITOLO III
Delle assemblee elettive di parrocchia
Art. 33 Le assemblee elettive di parrocchia si comporranno da tutti i cittadini domiciliati e residenti nel territorio rispettivo, compresi gli ecclesiastici secolari.
Art. 34 Queste assemblee si convocheranno sempre nella prima domenica del mese di settembre dell anno precedente a quello della convocazione del parlamento.
Art. 35 Quindici giorni prima della convocazione delle assemblee parrocchiali saranno pubblicate ed affisse in ordine alfabetico le liste di tutti i cittadini votanti: tali liste saranno formate dal parroco e dal sindaco.
Art. 36 Nelle assemblee di parrocchia si nominer� un elettore parrocchiale per ogni duecento cittadini ivi domiciliati.
Art. 37 Quando il numero dei cittadini della parrocchia ecceda quello di trecento, sebbene non giunga a quattrocento, si nomineranno due elettori. Quando ecceda il numero di cinquecento, sebbene non giunga a seicento, ne saranno nominati tre, e cos� progressivamente.
Art. 38 Nelle parrocchie ove il numero de cittadini non ascende a dugento ma a cento cinquanta almeno, si nominer� un elettore. Nelle parrocchie, ove non si abbia questo numero, i cittadini votanti si riuniranno a quelli dell altra immediata, e tutti riuniti nomineranno l elettore o gli elettori in proporzione del numero che risulta dalla loro unione.
Art. 39 L assemblea parrocchiale elegger� a pluralit� di voti undici compromessari; ed essi nomineranno un elettore parrocchiale. In caso di parit�, dovr� decider la sorte.
Art. 40 Quando nell assemblea parrocchiale dovranno farsi due elettori parrocchiali, si nomineranno preventivamente ventuno compromessari.
Quando il numero degli elettori fosse di tre, quello dei compromessari sar� di trentuno.
Art. 41 Quando il numero degli elettori dovesse essere al di l� di tre, l assemblea parrocchiale sar� divisa in sezioni; ognuna di seicento cittadini.
In quanto al numero che potrebbe restare, se questo giunga a centocinquanta, former� una sezione separata: in altro caso i cittadini saranno divisi per le altre sezioni: e perci� una parrocchia che non avesse settecento cinquanta cittadini, non sarebbe divisa in sezioni. La divisione sar� fatta dal sindaco e dal parroco, secondo l ordine alfabetico de cognomi: e quando vi fossero molti cognomi simili, la divisione avr� luogo anche coll ordine alfabetico de nomi apposti a canto a cognomi simili.
Art. 42 Per le piccole parrocchie, i di cui cittadini ascendono a venti, sar� nominato un compromessario. Se la parrocchia ne � da trenta a quaranta, si nomineranno due compromessari, e cos� progressivamente. La parrocchia che ne avesse meno di venti, si riunir� alla pi� vicina per la elezione de compromessari.
Art. 43 I compromessari delle parrocchie delle piccole popolazioni eletti nel modo espresso si riuniranno nel luogo pi� opportuno: e quando il numero montasse ad undici o almeno a nove, nomineranno un elettore parrocchiale. Se il numero dei compromessari montasse a 21 o almeno a diciassette, nomineranno due elettori parrocchiali. Quando il numero de compromessari montasse a 31, e se ne riunissero almeno venticinque, nomineranno tre elettori.
Art. 44 Per esser nominato elettore parrocchiale si richiede la qualit� di cittadino, la et� di 25 anni compiti, e l esser domiciliato e residente nella parrocchia.
Art. 45 Le assemblee parrocchiali saranno presedute dal sindaco del comune, ove si congreghino, e dovr� assistervi anche il parroco per maggior solennit� dell atto. Se in un istesso luogo per ragion del numero delle sue parrocchie dovessero congregarsi due o pi� assemblee, una di queste sar� preseduta dal sindaco, e le altre dal giudice o giudici municipali, dagli eletti e decurioni scelti a sorte: tal sistema sar� osservato, quando una stessa parrocchia sar� divisa in pi� sezioni, e vi assister� un sacerdote destinato dal parroco, se pur questo ultimo non ha un sostituto di dritto.
Art. 46 Giunta l ora della riunione, che seguir� nelle case comunali o ne luoghi a ci� destinati, i cittadini votanti insieme riuniti passeranno col di loro presidente, o coi presidenti delle sezioni, alla parrocchia. Ivi sar� celebrata la solenne messa dello Spirito Santo dal parroco: questi pronunzier� un discorso analogo alla circostanza.
Art. 47 Terminata la messa, ritorneranno al luogo, donde partirono: e le sezioni, quando ve ne fossero, si divideranno per i luoghi loro destinati. Si aprir� l assemblea col nominare fra i cittadini presenti due scrutinatori ed un segretario. La elezione si far� a pluralit� relativa di voti.
In questa operazione preparatoria faranno da scrutinatori i due pi� anziani, e da segretario uno dei pi� giovani dell assemblea, a giudizio del presidente. Il tutto si far� a porte aperte.
Art. 48 Dopo di ci� domander� il presidente, se alcuno dei cittadini avesse da esporre doglianza alcuna di subornazione o corruzione eseguita, perch� la elezione ricadesse su qualche determinata persona: e quando ci� fosse, dovr� farsene pubblico processo verbale. Risultando certa l accusa, saranno i delinquenti privati di voce attiva e passiva: e risultando calunniosa, soffriranno i calunniatori la stessa pena. Di tal giudizio non si ammetter� gravame.
Art. 49 Se sorgessero dubbi sopra alcun de presenti in quanto al concorrere in lui le qualit� richieste per votare, la stessa assemblea pronunzier� all istante ci� che ne pensa. Le sue decisioni si eseguiranno senza gravame per questa sola volta e per questo solo effetto.
Art. 50 Si proceder� quindi alla nomina dei compromessari. A tal uopo ogni cittadino si avviciner� alla tavola, presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario, e nominer� un numero di persone eguale a quello de compromessari da eleggersi. Il segretario former� un elenco de nomi delle persone nominate, e ci� in presenza del nominatore. Tanto in questo, quanto negli altri atti di elezione niuno potr� dare il voto a s� stesso, sotto pena di perdere il dritto di votare.
Art. 51 Terminato questo atto d inscrizione, il presidente, gli scrutinatori ed il segretario scrutineranno le liste formate. Quindi verranno ad alta voce pubblicati dal segretario i nomi de cittadini eletti compromessari, per aver riunito un numero maggiore di voti.
Art. 52 Prima di sciogliersi l assemblea, i compromessari nominati dalla intera parrocchia si riuniranno col segretario e scrutinatori in luogo separato, facendo da presidente il pi� vecchio tra essi, e procederanno alla nomina dell elettore o degli elettori della parrocchia. Per esser eletto bisogna aver unito pi� della met� de voti. Si raccoglieranno essi giusta il metodo prescritto nell art. 69. Ci� fatto si pubblicher� tal nomina nell assemblea.
Art. 53 Il segretario dell assemblea, o quello della prima sezione distender� un atto soscritto da esso, dal presidente, e da compromessari: e ne dar� copia firmata dalle stesse persone all eletto, o agli eletti, onde possano far constare la loro nomina.
Art. 54 Niun cittadino potr� ricusarsi a queste funzioni per qualsivoglia motivo o pretesto.
Art. 55 Seguita che sar� la nomina degli elettori, l assemblea verr� immantinente sciolta: e sar� nullo qualunque altro atto in cui volesse ingerirsi.
Art. 56 I cittadini che hanno composta l assemblea, si trasferiranno nuovamente alla parrocchia, ove si canter� un solenne Te Deum, conducendo l elettore o gli elettori tra il presidente, gli scrutinatori ed il segretario.
CAPITOLO IV
Delle assemblee di circondario elettorale
Art. 57 Le assemblee elettive di circondario saranno composte di elettori parrocchiali che dovranno congregarsi nel capo?luogo di ogni circondario elettorale per nominare gli elettori, i quali debbonsi poscia trasferire nella capitale della provincia, onde eleggere i deputati al parlamento.
Art. 58 Queste assemblee si celebreranno nella prima domenica del mese di ottobre dell anno antecedente a quello, in cui devesi unire il parlamento.
Art. 59 Il numero degli elettori di circondario elettorale sar� almeno triplo di quello de deputati che debbonsi eleggere.
Art. 60 Se il numero de circondarii elettorali della provincia fosse maggiore di quello degli elettori che si richieggono in conformit� dell articolo precedente per la nomina de deputati che gli corrispondono, si nominer� ci� non ostante un elettore per ogni circondario elettorale.
Se il numero de circondarii elettorali fosse minore di quello degli elettori che debbonsi nominare, ciascun circondario elettorale ne sceglier� uno o pi� sino al completo del numero che si richiede. Se mancasse un elettore, verr� questi nominato dal circondario elettorale che abbia una maggiore popolazione.
Se ne mancasse un altro, sar� nominato dal circondario elettorale immediato che pi� abbondi di popolazione; e cos� successivamente.
Art. 61 Per quanto si � stabilito ne due precedenti ultimi articoli del pari che nel 29 e nel 30, il censimento determina quanti deputati corrispondano ad ogni provincia, e quanti elettori ad ogni circondario elettorale.
Art. 62 Le assemblee elettive di circondario verran presedute dal capo politico o sia sindaco del capo?luogo del circondario elettorale medesimo. Si presenteranno ad esso gli elettori parrocchiali muniti del documento, che assicuri la loro elezione, onde i loro nomi vengano registrati nel libro in cui debbonsi distendere gli atti dell assemblea.
Art. 63 Nel giorno stabilito si uniranno gli elettori di parrocchia col presidente nelle sale municipali a porta aperta, e daranno principio alle loro funzioni con la nomina di un segretario e di due scrutinatori, cui dovranno scegliere fra gli elettori medesimi, a termini dell art. 36.
Art. 64 Gli elettori presenteranno i certificati della loro nomina, onde essere esaminati dal segretario e scrutinatori; e questi nel giorno seguente dovranno dar conto, se i certificati esibiti sieno o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori saranno esaminati da una commissione composta di tre individui dell assemblea per ci� nominati: essi dovranno del pari dar conto nel seguente giorno della validit� di tali documenti.
Art. 65 Fatto in questo giorno l appello degli elettori parrocchiali, si leggeranno gli informi che risulteranno dai certificati esibiti: e se vi sia cosa da opporre agli accennati documenti od agli elettori per mancanza di alcuna delle circostanze richieste, l assemblea decider� definitivamente, senza interrompere le sue funzioni, ci� che ne stimi: e tali giudizii verranno eseguiti senza gravame.
Art. 66 Dopo di ci�, radunati gli elettori parrocchiali col loro presidente, si trasferiranno alla chiesa maggiore, ove si canter� la messa solenne dello Spirito Santo dall ecclesiastico di maggior dignit�: questi pronunzier� pure un discorso analogo alla circostanza.
Art. 67 Ci� fatto, si restituiranno tutti alle case municipali. Gli elettori sederanno senza preferenza alcuna: ed il segretario legger� alla loro presenza questo capitolo della Costituzione. Il presidente quindi far� la stessa domanda enunciata nell articolo 48; ed a questo riguardo si osserver� quanto si prescrive nel medesimo articolo.
Art. 68 Immediatamente dopo si proceder� alla nomina dell elettore o elettori di circondario elettorale, scegliendoli uno per uno o per iscrutinio segreto, col mezzo di cedole, nelle quali sia scritto il nome della persona che ciascuno vuol indicare.
Art. 69 Tosto che siansi presi tutti i voti nella forma prescritta, il presidente, il segretario e gli scrutinatori li ordineranno: e rimarr� eletto quegli che abbia riunito almeno un voto pi� della met�. Ci� fatto, il presidente pubblicher� ciascuna elezione. Se niuno avesse riunita la pluralit� assoluta di voti, per gli due che abbiano ottenuto il maggior numero, si praticher� un secondo scrutinio, e rimarr� eletto quegli che abbia raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di parit� dovr� decider la sorte.
Art. 70 Per esser elettore di circondario si richiede la qualit� di cittadino nell esercizio de suoi diritti, la et� di venticinque anni compiti e la circostanza di esser domiciliato e residente nel circondario, bench� non presente all assemblea, sia secolare o ecclesiastico?secolare.
Art. 71 Il segretario distender� un atto soscritto da esso, dal presidente e dagli scrutinatori, e ne dar� copia firmata dalle stesse persone all eletto o agli eletti; onde possano far constare la loro nomina. Il presidente dell assemblea rimetter� altra copia conforme soscritta da esso e dal segretario al presidente dell assemblea di provincia, dove l elezione avvenuta sar� inserita ne pubblici fogli.
Art. 72 Nelle assemblee elettive di circondario elettorale si osserver� quanto si ordina per le assemblee elettive di parrocchia negli articoli 51, 55, 56.
CAPITOLO V
Delle assemblee attive di provincia
Art. 73 Le assemblee elettive di provincia si comporranno degli elettori di tutti i circondari elettorali delle medesime: eglino si riuniranno nel capoluogo ad oggetto di nominare i corrispondenti deputati che debbono formare il parlamento in qualit� di rappresentanti della nazione.
Art. 74 Queste assemblee si convocheranno sempre nella prima domenica del mese di novembre dell anno precedente a quello della formazione del parlamento.
Art. 75 Le assemblee elettive di provincia saranno presedute dal sindaco del capo?luogo della provincia medesima: a lui si presenteranno gli elettori di circondario muniti del documento della loro elezione, onde i loro nomi vengano notati nel libro in cui si debbono distendere gli atti dell Assemblea.
Art. 76 Nel giorno designato si uniranno gli elettori col presidente, a porte aperte, nelle case comunali, o in altro edifizio che si giudichi pi� convenevole per adempire un atto cos� solenne. Daranno quindi principio alle loro funzioni con la nomina a pluralit� di voti di un segretario e di due scrutinatori cui sceglieranno fra gli elettori medesimi.
Art. 77 Si leggeranno i quattro capitoli della presente costituzione politica i quali trattano della elezione, ed indi i certificati degli atti dell elezioni eseguite ne capo-luoghi dei circondarii elettorali; certificati rimessi da rispettivi presidenti. Dovranno parimente gli elettori presentare i certificati della loro nomina per farli esaminare dal segretario e scrutinatori; e questi nel giorno seguente dovranno riferire, se que documenti sieno o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori saranno esaminati da una commissione composta di tre individui dell Assemblea, perci� nominati: ed essi ancora dovranno, nello stesso giorno seguente, dare il loro parere su documenti medesimi.
Art. 78 Riuniti che saranno in questo giorno gli elettori di circondario elettorale, si leggeranno gl informi rispettivi sopra i documenti presentati: e quando sorgessero de dubbi contro tali documenti o contro gli elettori per deficienza di alcune delle qualit� richieste, l assemblea risolver� definitivamente e senza interrompere le sue funzioni ci� che le sembrer� pi� opportuno. Queste risoluzioni saranno eseguite senza gravame.
Art. 79 Ci� fatto, gli elettori di circondario col loro presidente si dirigeranno alla cattedrale, ove si canter� la messa solenne dello Spirito Santo: ed il vescovo, o in sua mancanza l ecclesiastico di maggiore dignit�, pronunzier� un discorso analogo alle circostanze.
Art. 80 Terminato questo atto religioso, torneranno tutti al luogo donde partirono; ed a porta aperta dopo che gli elettori siensi seduti senza preferenza alcuna, far� il presidente la stessa domanda esposta nell articolo 48; e si osserver� pienamente a questo riguardo quanto si prescrive nell articolo medesimo.
Art. 81 Si proceder� quindi dagli elettori che sono presenti, alla elezione de deputati ad uno ad uno. Gli elettori a questo oggetto si avvicineranno alla tavola, presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario; o quest ultimo nella presenza de nominatori scriver� ne registri il nome della persona che ciascuno elegge. Il segretario e scrutinatori saranno i primi a dare il voto.
Art. 82 Subito che siensi presi tutti i voti, il presidente, gli scrutinatori ed il segretario li ordineranno; e rimarr� eletto quegli che abbia riportato almeno un voto pi� della met�. Se niuno avesse raccolta la pluralit� assoluta de voti, per i due che ne avessero ottenuto il maggior numero, si praticher� un secondo scrutinio e rimarr� eletto quegli che riunisca la pluralit�. Nel caso di parit� dovr� decidere la sorte. Terminata la elezione, sar� immantinente pubblicata dal presidente.
Art. 83 Dopo la elezione de deputati si proceder� a quella dei supplenti con lo stesso metodo e forma; ed il loro numero sar� in ogni provincia la terza parte de deputati che le corrispondono. Se ad alcuna provincia spetta l elezione di due deputati, verr� ci� non ostante eletto un supplente. Questi supplenti interverranno al parlamento sempre che si verifichi la morte del proprietario, ovvero a giudizio dello stesso parlamento la sua impossibilit� di rappresentare: e ci� in qualunque tempo che avvenga o l uno o l altro accidente dopo la elezione.
Art. 84 Per esser deputato si richiede la qualit� di cittadino nell esercizio de suoi diritti, la et� di venticinque anni compiti e l esser nato nella stessa provincia, o l essere in essa domiciliato con sette anni almeno di residenza, tanto se sia del ceto secolare quanto dell ecclesiastico?secolare. La elezione potr� ricadere non meno su cittadini i quali compongono l assemblea, che sugli assenti da questa.
Art. 85 Per essere deputato al parlamento si richiede altres� il possesso di una proporzionata rendita annua procedente da beni proprii.
Art. 86 La disposizione dell articolo precedente rimane sospesa, fino a che il parlamento futuro dichiari esserne giunto il momento; e disegni cos� la quota della rendita, come la qualit� de beni, da cui debba dedursi. Ci� che il parlamento decider� in quell epoca, si terr� per costituzionale, e come se fosse qui espresso.
Art. 87 Se avvenga che la stessa persona sia eletta dalla provincia di sua nascita o da quella in cui sia domiciliata, sussister� la elezione per causa di domicilio; e per la provincia di sua nascita agir� nel parlamento il rispettivo supplente.
Art. 88 I segretarii di Stato, i consiglieri di Stato e tutti coloro che occupano impieghi della casa reale, non potranno esser eletti deputati al parlamento.
Art. 89 Neppure potr� essere eletto deputato qualunque straniero, sebbene abbia ottenuto dal parlamento il decreto di cittadinanza.
Art. 90 Niun impiegato pubblico nominato dal governo potr� esser eletto deputato al parlamento per la provincia in cui esercita le sue funzioni.
Art. 91 Il segretario distender� l atto della elezione, e lo soscriver� insieme col presidente e con tutti gli elettori.
Art. 92 In seguito tutti gli elettori daranno, senza che alcuno possa scusarsene, a tutti ed a ciascuno de deputati eletti gli ampli poteri nella forma che in appresso � prescritta, onde presentarli al parlamento. Ciascun deputato dovr� ricevere separatamente una copia conforme di tali poteri.
Art. 93 I poteri saran concepiti ne seguenti termini:
nel comune di... nel giorno... del mese di... nella sala di... essendosi congregati i signori (seguiranno i nomi del presidente e degli elettori di circondario elettorale che compongono l assemblea di provincia) hanno dichiarato innanzi a me pubblico notaio ed a testimoni chiamati a quest oggetto, che essendosi proceduto in conformit� della Costituzione politica della monarchia delle Due Sicilie alla nomina degli elettori parrocchiali e di circondario, con tutte le solennit� prescritte dalla stessa costituzione, siccome consta da certificati originali a ci� relativi; ed essendosi riuniti in seguito gli elettori suddetti de circondarii della provincia di... nel giorno... del mese di... del presente anno, hanno nominato i deputati che in nome di questa provincia debbono concorrere a rappresentarla nel parlamento, e sono stati eletti per tali deputati della stessa provincia i signori N.N. siccome consta dall atto disteso e firmato da N.N. Per conseguenza i nominati elettori concedono ampli poteri a medesimi deputati insieme riuniti ed a ciascun di essi in particolare, onde adempiere e disimpegnare le auguste funzioni de di loro incarichi, e perch� riuniti con gli altri deputati nel parlamento, come rappresentanti della nazione delle Due Sicilie, possano concedere e risolvere quanto giudichino convenevole al bene generale della stessa, dovendo in ci� usare delle facolt� fissate dalla Costituzione, e mantenersi ne limiti prescritti da questa, senza poter derogare, alterare o variare in alcun modo e sotto alcun pretesto niuno de suoi articoli. Gli stessi elettori quindi in virt� di tutte le podest� ad essi concedute per l adempimento del presente atto si obbligano tanto in nome proprio, quanto in quello di tutti i capi di famiglia di questa provincia a tener tuttoci� che i nominati deputati del parlamento facessero, per valido, ed ubbidire ed adempiere tuttoci� che da questo si risolvesse in conformit� della costituzione politica del regno delle Due Sicilie. Tanto hanno dichiarato e promesso in presenza di testimoni N.N. che insieme con essi elettori si sono soscritti. Di tutto ci� fo fede, ecc.
Art. 94 Il presidente, gli scrutinatori ed il segretario rimetteranno immantinente una copia da essi firmata dell atto seguito dell elezione alla deputazione permanente del parlamento: e procureranno che tali elezioni si pubblichino per mezzo della stampa, e che di queste si spedisca copia ad ognuna delle popolazioni della provincia.
Art. 95 I deputati godranno di una indennit� a carico delle provincie, la quantit� della quale verr� fissata dal parlamento nel secondo anno di ogni deputazione generale.
Art. 96 Si osserver� nelle assemblee elettive di provincia tutto ci� che si ordina negli articoli 52, 54, 55 e 56 ad eccezione di quello che si stabilisce nell art. 314.
CAPITOLO VI
Della convocazione del parlamento
Art. 97 Il parlamento si riunir� in ogni anno nella capitale del regno, ed in un edifizio destinato a questo solo oggetto.
Art. 98 Quando il parlamento giudicasse conveniente di trasferirsi in altro luogo diverso dalla capitale, potr� farlo, purch� la traslazione venga approvata da due terzi almeno dei deputati presenti.
Art. 99 Le sessioni del parlamento dureranno in ogni anno per tre mesi consecutivi. Vi dar� principio nel primo giorno del mese di marzo.
Art. 100 Il parlamento potr� prorogare le sue sessioni per un solo mese, e ne seguenti due casi:
I. Se il re lo richiegga;
II. Se il parlamento lo giudichi necessario, e lo risolva espressamente con due terzi dei deputati.
Art. 101 I deputati si rinnoveranno totalmente in ogni biennio.
Art. 102 Se la guerra o l occupazione fatta dal nemico di alcuna parte del territorio della monarchia impedissero a tutti o ad una parte de deputati di una o pi� provincie di presentarsi in tempo opportuno al parlamento, verranno suppliti i mancanti dagli anteriori deputati delle rispettive provincie. Quegli che li suppliscono saranno estratti a sorte fra essi fino a che sia completo il numero che si richiede.
Art. 103 I deputati una volta eletti non potranno esserlo di nuovo, se non dopo che sia trascorsa un altra deputazione.
Art. 104 O deputati nel giungere alla capitale si presenteranno alla deputazione permanente del parlamento. Questa far� iscrivere nella segreteria del parlamento medesimo i nomi di tali deputati ed il nome della provincia che li ha eletti.
Art. 105 Nell anno in cui dee seguire la rinnovazione de deputati, si convocher� la prima assemblea preparatoria a porte aperte nel giorno 15 di febbraio. Far� in essa le funzioni di presidente colui che l esercita presso la deputazione permanente; ed alle funzioni di segretari e di scrutinatori la stessa deputazione nominer� coloro che giudicher� fra gl individui rimanenti.
Art. 106 A questa prima assemblea tutti i deputati presenteranno i di loro poteri: e dalla stessa si nomineranno a pluralit� di voti due commissioni, una di cinque individui, onde esamini i poteri di tutti i deputati; l altra di tre, onde esamini i poteri de cinque individui che compongono la commissione suddetta.
Art. 107 Nel giorno venti dello stesso mese di febbraio si convocher� parimenti a porte aperte una seconda assemblea preparatoria, cui le due commissioni nominate faranno rapporto della legittimit� de poteri esibiti, tenendo presenti le copie degli atti della elezione provinciale.
Art. 108 In questa assemblea e nelle altre che saranno necessarie sino al giorno venticinque del mese accennato, si risolveranno definitivamente ed a pluralit� di voti i dubbi che sorgessero su la legittimit� de poteri e su le qualit� de deputati.
Art. 109 Nell anno che succede a quello della rinnovazione dei deputati, si terr� la prima assemblea preparatoria nel giorno venti di febbraio. Ne giorni rimanenti sino al venticinque si terranno tutte le altre che si crederanno necessarie per deliberare nel modo e nella forma indicati ne tre articoli precedenti sulla legittimit� de poteri de deputati che di nuovo si presentino.
Art. 110 Nel giorno venticinque di febbraio di ciascun anno si convocher� l ultima assemblea preparatoria. In essa tutti i deputati, apposta la mano a santi evangeli, daranno il giuramento nella seguente forma:
D. Giurate difendere la religione cattolica apostolica romana senza ammettere alcun altra, nel regno?
R. S� lo giuro.
D. Giurate di osservare e di fare osservare religiosamente la costituzione politica adottata nel 1820 per la monarchia delle Due Sicilie con le modificazioni proposte dalla rappresentanza nazionale?
R. S� lo giuro.
D. Giurate di adempiere pienamente e fedelmente l incarico che la nazione vi ha affidato, avendo in mira in ogni riscontro il bene e la prosperit� della nazione?
R. S� lo giuro.
Se cos� farete, Iddio vi premii: e nel caso contrario ve lo imputi.
Art. 111 Ci� fatto, si proceder� ad eleggere fra gli stessi deputati, per iscrutinio segreto ed a pluralit� assoluta di voti, un presidente, un vice-presidente e quattro segretari. Dopo di ci� si avr� per costituito e formato il parlamento: e la deputazione permanente cesser� da tutte le sue funzioni.
Art. 112 Nello stesso giorno si nominer� una deputazione di ventidue deputati e di due segretari, perch� si porti da S.M. a parteciparle la seguita istallazione del parlamento, la quale avr� luogo nel giorno primo di marzo.
Art. 113 Se il re si trovasse fuori della capitale, gli si far� tal partecipazione e richiesta in iscritto: ed il re risponder� nello stesso modo.
Art. 114 Il re assister� in persona all apertura del parlamento. Quando fosse impedito eseguir� quest atto il presidente nel giorno designato, senza che per motivo alcuno si possa differirlo ad altro giorno.
Le stesse formalit� si osserveranno per l atto della chiusura del parlamento.
Art. 115 Nella sala del parlamento il re entrer� senza guardie, accompagnato soltanto dalle persone che si additano nel regolamento del governo interiore del parlamento per la cerimonia dell ingresso e della partenza del re.
Art. 116 Il re pronunzier� un discorso in cui proporr� al parlamento quanto creder� convenevole. Il presidente risponder� in termini generali. Quando il re non assiste, rimetter� il suo discorso al presidente, perch� questi lo legga al parlamento.
Art. 117 Il parlamento non pu� deliberare alla presenza del re.
Art. 118 Nel caso che i ministri segretari avanzino proposizioni al parlamento in nome del re, assisteranno alle discussioni che avranno luogo su l oggetto nel giorno e nel modo che si fisser� dal parlamento. Avranno la parola nel parlamento medesimo su le proposizioni indicate: ma non potranno essere presenti quando esso emette il suo voto.
Art. 119 Le sessioni del parlamento saranno pubbliche, meno che nei casi i quali esigano riserbo e ne quali potranno essere segrete.
Art. 120 In tuttoci� che riguarda le discussioni del parlamento ed il suo ordine e governo interiore si osserveranno i regolamenti adottati dal parlamento attuale. Ci� non sar� di ostacolo alle riforme che il parlamento successivo giudicasse opportune.
Art. 121 I deputati saranno inviolabili per le di loro opinioni; e non potranno per queste esser molestati in alcun tempo, in alcun caso e da autorit� alcuna. Nelle cause criminali che s intentassero contro di essi, non potranno esser giudicati se non dal tribunale del parlamento nel modo e nella forma prescritta ne regolamenti per lo governo interiore dello stesso. Mentre durano le sessioni del parlamento, e per lo spazio di un mese successivo, non potranno i deputati esser citati civilmente, n� essere molestati in alcun modo per causa di debito.
Art. 122 Nel tempo della di loro deputazione, cominciando dal giorno in cui la di loro nomina fu verificata presso la deputazione permanente, non potranno i deputati accettare per s� o sollecitare per altri impiego alcuno che sia a provvista del re, n� domandare alcun avanzamento che non sia nella scala della propria carriera.
Art. 123 I deputati non potranno parimenti nel corso della loro deputazione, ed anche per un anno successivo all ultimo atto delle loro funzioni, ottenere per s� stessi, n� sollecitare per altri delle pensioni o decorazioni di sorta alcuna che sieno a provvista del re.
CAPITOLO VII
Delle facolt� del parlamento
Art. 124 Le facolt� del parlamento sono:
I. Proporre e decretare le leggi, interpretarle e derogarle in caso che ci� sia necessario;
II. Ricevere il giuramento del re, del duca di Calabria e della reggenza (quando vi sia) nelle forme che si prescriveranno a suo luogo;
III. Risolvere qualunque dubbio di fatto e di dritto che sorga nell ordine della successione alla corona;
IV. Eleggere la reggenza o il reggente del regno ne casi dalla costituzione indicati, e fissare i limiti, ne quali la reggenza ed il reggente debbano esercitare l autorit� regia;
V. Rendere pubblica la ricognizione del duca di Calabria;
VI. Nominare il tutore del re minore ne casi indicati dalla costituzione;
VII. Approvare prima della ratifica i trattati di alleanza offensiva, de sussidii ed i particolari trattati di commercio;
VIII. Concedere o negare, che si ammettano truppe straniere nel regno;
IX. Decretare la creazione o la soppressione degl impieghi ne tribunali che stabilisca la costituzione; e la creazione o soppressione di altri impieghi pubblici;
X. Fissare in ogni anno, a proposta del re, le forze di terra e di mare, determinando quelle che debbansi tenere in piedi in tempo di pace, ed il di loro aumento in tempo di guerra;
XI. Fissare le ordinanze delle armate di terra, di quelle di mare e della milizia nazionale in tutti i rami che le riguardano;
XII. Fissare le spese della pubblica amministrazione;
XIII. Stabilire annualmente le contribuzioni e le imposte;
XIV. Prendere de capitali in prestito sul credito della nazione nei casi di bisogno;
XV. Approvare la ripartizione delle contribuzioni;
XVI. Esaminare ed approvare i conti dell impiego dei pubblici capitali;
XVII. Stabilire le dogane, le tariffe de dritti;
XVIII. Disporre ci� che sia convenevole per l amministrazione, conservazione ed alienazione de beni nazionali;
XIX. Determinare il valore, il peso, la lega, il tipo ed il nome della moneta;
XX. Adottare il sistema che si stimi pi� giusto e pi� idoneo per i pesi e misure;
XXI. Promuovere ed incoraggiare ogni sorta d industria e toglier gli ostacoli che ne impediscano i progressi;
XXII. Stabilire il piano generale della pubblica istruzione in tutta la monarchia, ed approvare quello che si former� per la educazione del duca di Calabria;
XXIII. Approvare i regolamenti del regno in ci� che riguarda la polizia e la salute pubblica;
XXIV. Proteggere la libert� della stampa;
XXV. Recare ad effetto la risponsabilit� de ministri-segretari di stato e degli altri pubblici funzionari;
XXVI. Appartiene finalmente al parlamento il dare o negare il suo assenso in tutti i casi, ne quali ci� si prescriva dalla costituzione.
CAPITOLO VIII
Della formazione delle leggi e della sanzione reale
Art. 125 Ogni deputato ha la facolt� di proporre al parlamento de progetti di legge; ma dee farlo in iscritto, assegnandone le ragioni.
Art. 126 Due giorni almeno dopo che siasi presentato e letto il progetto di legge, si legger� per la seconda volta, ed il parlamento deliberer� se si debba o no discuterlo.
Art. 127 Ammesso a discussione il progetto, quando il parlamento ne conosca la importanza, ne sar� inviato l esame preventivo ad una commissione.
Art. 128 Quattro giorni almeno dopo che siasi ammesso a discussione il progetto, si legger� per la terza volta, e potr� designarsi il giorno della discussione.
Art. 129 Giunto il giorno designato per la discussione, questa sar� fatta su la totalit� del progetto e su di ciascuno de suoi articoli.
Art. 130 Il parlamento decider�, se il progetto siasi sufficientemente discusso. Quando lo sia, risolver� se vi � luogo o no a deliberare.
Art. 131 Posto che vi sia luogo a deliberare, il parlamento proceder� a questo atto, ed o ammetter� o ributter� in tutto od in parte il progetto, lo varier� o lo modificher�, giusta le osservazioni che si sien fatte nella discussione.
Art. 132 La deliberazione sar� quella che avr� riunita la pluralit� assoluta de voti. Perch� ci� si verifichi, sar� necessaria la presenza della met�, pi� uno, della totalit� de deputati che debbon comporre il parlamento.
Art. 133 Se il parlamento rigettasse un progetto di legge in qualunque stato del suo esame, o risolvesse che non debba procedersi a deliberare, non potr� questo progetto riproporsi nello stesso anno.
Art. 134 Se venisse adottato, si distender� per duplicato in forma di legge, e si legger� nel parlamento. Ci� fatto e soscritti amendue gli originali dal presidente e da due segretari verranno subito presentati al re da una deputazione.
Art. 135 Al re appartiene la sanzione delle leggi.
Art. 136 Il re d� la sua sanzione con la seguente formola soscritta di suo pugno, si pubblichi per legge.
Art. 137 Il re nega la sanzione con la seguente formola soscritta parimenti di suo pugno: ritorni al parlamento: e vi unir� per esteso i motivi che ha avuti per negare la sanzione.
Art. 138 Il re avr� trenta giorni di tempo per usare di tale prerogativa. Se in questo intervallo non avr� data o negata la sua sanzione, per la stessa ragione s intender� data, e sar� data di fatto.
Art. 139 Data o negata la sanzione del re, verr� restituito al parlamento per la sua intelligenza uno degli originali con la corrispondente formola apposta. Questo originale si conserver� nell archivio del parlamento, ed il suo duplicato rimarr� presso del re.
Art. 140 Se il re negasse la sua sanzione, non si riprodurr� il medesimo soggetto nel parlamento dello stesso anno: ma potr� ci� farsi nel parlamento dell anno seguente.
Art. 141 Se nel parlamento dell anno seguente venisse di nuovo proposto, ammesso ed approvato lo stesso progetto potr� il re, cui il progetto sar� presentato, dar la sua sanzione, o negarla per la seconda volta ne termini prescritti dagli articoli 136 e 137.
Nel caso che la sanzione venga ancora negata, non si tratter� pi� quel soggetto nell istesso anno.
Art. 142 Se il progetto fosse per la terza volta proposto, ammesso ed approvato nel parlamento dell anno seguente, la sanzione del re si terr� per data: ed essendogli presentato il progetto, dar� di fatto la sanzione, usando la formola espressa nell art. 136.
Art. 143 Se prima che spiri il termine di trenta giorni, nei quali debbe il re dare o negare la sua sanzione, giungesse il giorno in cui debbono terminare le unioni del parlamento, il re dar� o negher� il suo assenso ne primi otto giorni del nuovo parlamento. Quando spirasse detto termine senza di aver data la sanzione, s intender� data, e la dar� egli di fatto, usando la formola prescritta. Se per� il re negasse la sua sanzione, potr� questo parlamento trattare il medesimo progetto.
Art. 144 Quando, dopo di avere il re negata la sanzione ad un progetto di legge, passi uno o pi� anni senza che il progetto indicato si riproduca, si far� una distinzione. Se si riproduca nel tempo della stessa deputazione che lo adott� per la prima volta, o nelle due deputazioni che immediatamente la seguono, si avr� sempre per lo stesso progetto, in quanto riguarda gli effetti della sanzione reale, di cui trattano i tre articoli antecedenti. Che se non venisse a proporsi nel tempo delle tre espresse deputazioni, in tal caso riproducendosi nei termini stessi, si terr� tuttavia per un progetto novello in quanto agli effetti indicati.
Art. 145 Se riprodotto un progetto per la seconda e terza volta tra i limiti prescritti nell articolo precedente, il parlamento lo rigettasse, si terr� sempre per progetto nuovo in qualunque tempo venga proposto.
Art. 146 Le leggi si derogano con le stesse formalit� e nel medesimo modo, con cui si stabiliscono.
CAPITOLO IX
Della promulgazione delle leggi
Art. 147 Pubblicata la legge nel parlamento, se ne dar� avviso al re, onde senza ritardo alcuno si promulghi solennemente.
Art. 148 Il re nella promulgazione delle leggi user� la formola seguente: N. (il nome del re) per la grazia di Dio ecc. e per la costituzione della monarchia, re del regno delle Due Sicilie, re di Gerusalemme ecc. infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. gran principe ereditario di Toscana ecc. ecc. ecc. a tutti coloro ai quali perverranno e che conosceranno questi atti: sappiate che il parlamento ha decretato, e noi abbiam sanzionato quanto segue (qui il testo letterale della legge). Pertanto comandiamo a tutti i tribunali, autorit� giudiziarie, capi e governatori ed autorit� tanto civili, quanto militari ed ecclesiastiche di qualunque classe, e dignit�, che osservino e facciano osservare, adempiere ed eseguire la presente legge in tutte le sue parti. Siatene intesi per lo suo adempimento, e disponete che s imprima, si pubblichi, e si renda nota a tutti . (La legge va diretta al corrispondente ministero).
Art. 149 Tutte le leggi si comunicheranno per ordine del re da rispettivi ministri e segretari di Stato a tutti ed a ciascuno de tribunali supremi, a quelli delle provincie ed a capi ed autorit� superiori da cui saranno comunicate a tutte le rispettive autorit� subalterne.
CAPITOLO X
Della deputazione permanente del parlamento
Art. 150 Il parlamento prima di sciogliersi nominer� una deputazione che verr� detta deputazione permanente del parlamento: e sar� composta di sette membri di esso, due de quali dovranno essere della Sicilia oltre al Faro.
Art. 151 Il parlamento nel tempo istesso nominer� due supplenti per questa deputazione, de quali uno delle provincie di qua del Faro, e l altro di quelle al di l� del Faro medesimo.
Art. 152 La deputazione permanente durer� per tutto il tempo che intercede fra un parlamento ordinario e l altro.
Art. 153 Le facolt� di questa deputazione sono: I. invigilare su la osservanza della costituzione e delle leggi, onde dar conto al prossimo parlamento delle infrazioni che avessero osservate. II. Convocare il parlamento straordinario nei casi prescritti dalla costituzione. III. Disimpegnare gl incarichi ordinati negli articoli 104, 105. IV. Dare avviso ai deputati supplenti, onde accorrano invece de proprietari, e quando avvenisse la morte o la impossibilit� assoluta de membri proprietari e supplenti di provincia, comunicare gli ordini opportuni alla stessa, perch� proceda a nuova elezione.
CAPITOLO XI
Del parlamento straordinario
Art. 154 Il parlamento straordinario si comporr� degli stessi deputati che per due anni formano il parlamento ordinario.
Art. 155 La deputazione permanente convocher� il parlamento straordinario, indicando il giorno della sua unione ne tre casi seguenti:
1) Quando vacasse la corona;
2) Quando il re fosse impossibilitato per qualunque ragione al governo, o volesse abdicare la corona al successore. Nel primo di questi casi rimane la deputazione autorizzata a prender tutte le misure che stimi convenevoli, onde assicurarsi della inabilit� del re;
3) Quando per critiche circostanze o per ardui affari giudichi il re opportuno che si convochi, e ci� partecipi alla deputazione permanente del parlamento.
Art. 156 Il parlamento straordinario non si occuper�, se non dell oggetto per cui � stato convocato.
Art. 157 Le sessioni del parlamento straordinario principieranno e termineranno con le stesse formalit� del parlamento ordinario.
Art. 158 La convocazione del parlamento straordinario non sar� d impedimento alle ordinarie elezioni di nuovi deputati nel tempo prescritto.
Art. 159 Se il parlamento straordinario non avesse terminato le sue sessioni nel giorno designato per la riunione del parlamento ordinario, cesser� il primo dalle sue funzioni, ed il secondo continuer� la discussione del soggetto, per cui il primo fu convocato.
Art. 160 Nel caso del precedente articolo la deputazione permanente del parlamento continuer� nelle funzioni che le sono assegnate dagli articoli 104 e 105.
TITOLO IV
DEL RE
CAPITOLO I
Della inviolabilit� del re e della sua autorit�
Art. 161 La persona del re � sacra ed inviolabile, e non soggetta a responsabilit�.
Art. 162 Il re avr� il trattamento di sacra real maest�.
Art. 163 Nel re risiede esclusivamente la podest� di far eseguire le leggi: e la sua autorit� si estende per tutto ci� che conduce alla conservazione dell ordine pubblico per l interno, ed alla sicurezza dello Stato per l esterno a norma della costituzione e delle leggi.
Art. 164 Oltre la prerogativa che compete al re di sanzionare e promulgare le leggi, gli competono ancora, come facolt� principali, le attribuzioni seguenti:
I. Spedire i decreti, i regolamenti e le istruzioni che gli sembreranno convenevoli per la esecuzione delle leggi;
II. Procurare che in tutto il regno si amministri la pronta ed esatta giustizia;
III. Dichiarare la guerra, fare e ratificare la pace, dandone in seguito ragguaglio documentato al parlamento;
IV. Nominare i magistrati di tutti i tribunali civili e criminali, dietro la proposta del consiglio di Stato;
V. Provvedere tutti gl impieghi civili e militari;
VI. Dietro la proposta del consiglio di Stato presentare e nominare tutti i vescovi e tutte le dignit� e beneficii ecclesiastici di regio padronato;
VII. Concedere onori e distinzioni di ogni classe in conformit� delle leggi;
VIII. Comandare le armate e nominare i generali;
IX. Disporre della forza armata, distribuendola nel modo il pi� convenevole;
X. Dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con le altre potenze; nominar gli ambasciatori, i ministri ed i consoli;
XI. Aver cura della fabbrica della moneta, che dovr� portare la effigie del re e del suo nome;
XII. Decretar l uso de fondi assegnati a ciascuno dei rami dell amministrazione pubblica;
XIII. Far grazia ai delinquenti in conformit� delle leggi;
XIV. Proporre al parlamento le leggi e le riforme che giudicher� convenevoli al bene della nazione, onde il parlamento possa risolvere su l oggetto nella forma prescritta;
XV. Concedere l exequatur o trattenere il corso de decreti conciliari e delle bolle pontificie, previo il consenso del parlamento, quando contengano disposizioni generali, o ascoltando il consiglio di Stato, quando cadono su di affari particolari o di governo, o rimettendone la cognizione e la decisione al tribunale di giustizia, quando siano oggetti contenziosi, affinch� quel tribunale possa deliberare in conformit� delle leggi;
XVI. Nominare e dimettere a suo piacimento i ministri segretari di Stato.
Art. 165 Le restrizioni dell autorit� del re sono le seguenti:
I. Non pu� impedire il re sotto pretesto alcuno la convocazione del parlamento nelle epoche e ne casi prescritti dalla costituzione, n� sospenderlo, n� scioglierlo, n� in modo alcuno disturbarlo nelle sue sessioni e deliberazioni. Coloro che lo consigliassero o lo aiutassero in qualunque tentativo di simil fatta, saran dichiarati traditori, e saran perseguitati come tali;
II. Non pu� il re uscire dal regno senza il consenso del parlamento; e quando ci� faccia, s intende che abbia abdicata la corona;
III. Non pu� alienare, cedere, rinunciare o in qualunque altro modo trasferire ad altra persona l autorit� reale, n� alcuna delle sue prerogative;
Se per qualsivoglia ragione volesse abdicare il trono a favore della persona del suo immediato successore, non potr� farlo senza l assenso del parlamento;
IV. Non pu� il re alienare, cedere o permutare provincia, citt�, villaggio, paese, o parte alcuna, per piccola che sia, del territorio della monarchia;
V. Non pu� fare il re alleanza offensiva, n� trattato speciale di commercio con alcuna potenza straniera senza il consenso del parlamento;
VI. Non pu� neanche obbligarsi con trattato alcuno a dar sussidii ad una potenza straniera senza il consenso del parlamento;
VII. Non pu� il re cedere o alienare beni nazionali senza il consenso del parlamento;
VIII. Non pu� il re da per se stesso imporre contribuzione alcuna diretta od indiretta, n� chieder somma sotto pretesto alcuno per qualunque siasi oggetto: ma ci� dee sempre decretarsi dal parlamento;
IX. Non pu� il re concedere privilegio esclusivo a persona o a corporazione alcuna;
X. Non pu� il re prendere la propriet� di alcun particolare, o di alcuna corporazione, n� disturbarlo dal possesso, dall uso e dal profitto della propriet� medesima: e quando in alcun caso si conoscesse necessario di prendere la propriet� di un particolare per oggetto di pubblica utilit�, non potr� farlo senza che nell atto istesso il proprietario ne sia reso indenne con proporzionata equivalenza a giudizio di uomini esperti ed onesti;
XI. Non pu� il re privare alcuno della sua libert�, n� imporgli da per se stesso alcuna pena. Il ministro segretario di Stato che segnasse un tal ordine, ed il giudice che lo eseguisse, ne saranno responsabili alla nazione, e verranno castigati come rei di attentato contro la libert� individuale. Soltanto nel caso che il bene e la sicurezza dello Stato esigessero l arresto, di alcuna persona, potr� il re spedire i suoi ordini a questo riguardo; sotto condizione per� che fra lo spazio di quarantotto ore debba mettere tal persona a disposizione del tribunale o del giudice competente;
XII. Il re prima di contrarre matrimonio ne dar� parte al parlamento, per ottenere l assenso; e se lo contraesse senza di ci� s intender� di aver abdicata la corona.
Art. 166 Il re nel suo avvenimento al trono, e nell assumere dopo la minore et� il governo del regno, prester� giuramento innanzi al parlamento nella seguente forma: N. (qui il nome del re) per la grazia di Dio, e per la costituzione della monarchia, re del regno delle Due Sicilie, giuro in nome di Dio e sopra i santi Evangeli, che difender� e conserver� la religione cattolica, apostolica, romana, senza permetterne alcun altra nel regno; che osserver� e far� osservare la costituzione politica e le leggi della monarchia del regno delle Due Sicilie; ed in quanto sar� per fare, non avr� in mira se non il bene ed il vantaggio della monarchia; che non aliener�, n� ceder�, n� smembrer� parte alcuna del regno; non esiger� giammai quantit� alcuna di frutti, n� somma alcuna di danaro, n� altra cosa qualunque, senza che abbia ci� decretato il parlamento; che non prender� giammai la propriet� di alcuno; che rispetter� sopratutto la libert� di ogni individuo. E quando in quello che ho giurato, o in alcuna parte di questo giuramento facessi il contrario, non dovr� essere ubbidito: anzi tutto ci� che si opponesse, dovr� essere considerato come nullo e di niun valore. Cos� facendo, Iddio mi aiuti, e sia in mia difesa; ed in caso contrario me lo imputi.
CAPITOLO II
Della successione alla corona
Art. 167 Il regno delle Due Sicilie � indivisibile, ed in esso la successione al trono sar� perpetua, dalla promulgazione della costituzione, nell ordine qui appresso stabilito.
Art. 168 La successione alla corona � regolata a forma di primogenitura, col dritto di rappresentanza nella discendenza mascolina di maschio in maschio.
Art. 169 A quel maschio della linea retta che manca senza figli maschi, succeder� il primogenito maschio di maschio della linea prossima all ultimo regnante, di cui sia zio paterno o fratello o in maggior distanza; purch� sia primogenito nella linea, come si � detto, e sia nel ramo che prossimamente si distacca e si � distaccato dalla linea retta primogeniale del re Ferdinando, e successivamente da quella dell ultimo regnante.
Art. 170 Estinti tutti i maschi di maschio della discendenza del re Ferdinando, succeder� quella femmina del sangue e dell agnazione (o sia questa figliuola propria, o sia di altro principe maschio di maschio della discendenza), che sia la pi� prossima all ultimo maschio re, ed all ultimo maschio dell agnazione che manchi, o di altro principe che sia mancato. Sempre � ripetuto che nella linea retta sia osservato il dritto di rappresentanza, col quale la prossimit� e la qualit� di primogenita si misuri, e sia essa dell agnazione.
Riguardo a questa ed a discendenti maschi di maschio di essa, che dovranno succedere, si osserver� l ordine stabilito.
Art. 171 L ordine di successione prescritto, come sopra, non mai potr� portare la unione della monarchia di Spagna col regno delle Due Sicilie, in modo che i maschi o le femmine delle discendenze chiamate siano ammessi al dominio italiano, sempre che non sieno re di Spagna, o principi delle Asturie dichiarati o da dichiararsi, quando sia altro maschio che possa succedere, in vigor della prammatica XIII del re Carlo III dell anno 1759, secondo i termini della quale dovr� regolarsi la successione alla corona della monarchia delle Due Sicilie.
Art. 172 Non possono essere re delle Due Sicilie se non i figli legittimi procreati in costanza di legittimo matrimonio.
Il parlamento dovr� escludere quella o quelle persone che sieno incapaci di governare o che abbiano commessi atti per i quali meritino di perdere la corona.
Art. 173 Quando la corona debba per immediazione ricadere o sia di gi� ricaduta in una donna, non potr� questa eleggere marito senza l assenso del parlamento, e quando ci� non facesse s intende che abbia abdicata la corona.
Art. 174 Nel caso che giunga a regnare una donna, il di lei marito non avr� alcuna autorit� relativamente al regno, n� parte alcuna al governo.
Nel caso che si estinguano tutte le linee gi� nominate, il parlamento far� una nuova chiamata, attendendo al maggior vantaggio della nazione, e seguiter� sempre ad osservarsi la regola e l ordine di succedere nella maniera di sopra stabilita.
CAPITOLO III
Della minore et� del re, e della reggenza
Art. 175 Il re � minore sino all et� di diciotto anni compiti.
Art. 176 Mentre dura la minore et� del re, il regno verr� governato da una reggenza.
Art. 177 Il regno sar� parimenti governato dalla reggenza nel caso che il re sia impossibilitato ad esercitare la sua autorit� da qualunque causa fisica o morale.
Art. 178 Se l impedimento del re oltrepassasse i due anni ed il successore immediato avesse compito gli anni diciotto, il parlamento potr� nominarlo reggente del regno in luogo della reggenza.
Art. 179 Nel caso che vacasse la corona, ed il Duca di Calabria fosse tuttavia minore, sino a che si riunisca il parlamento straordinario (quando l ordinario non si trovasse unito) la reggenza provvisoria si comporr� della regina madre, se vi fosse, di due individui della deputazione permanente del parlamento, i pi� antichi per ordine di elezione, e de due pi� antichi consiglieri di Stato, cio� il decano e quegli che lo segue. Se mancasse la regina madre, entrer� nella reggenza il terzo consigliere di Stato per ordine di antichit�.
Art. 180 La reggenza provvisoria sar� presieduta dalla regina madre nel caso che vi sia, ed in sua mancanza dall individuo della deputazione permanente del parlamento, che sia presso di questa il primo nominato.
Art. 181 La reggenza provvisoria non risolver� se non che gli affari che non ammettano dilazione, e non rimover� n� nominer� impiegati, se non interinalmente.
Art. 182 Dopo che il parlamento straordinario sar� riunito, nominer� una reggenza composta di tre o di cinque individui.
Art. 183 Per essere individuo della reggenza si richiede la qualit� di cittadino nell esercizio de suoi dritti: ne sono esclusi gli stranieri, bench� fossero muniti di decreto di cittadinanza.
Art. 184 La reggenza sar� presieduta da uno de suoi individui designato dal parlamento: ed a questo spetter� stabilire, nel caso di bisogno, se debba o no esservi alternativa nella presidenza, ed in quali termini.
Art. 185 La reggenza eserciter� l autorit� del re nel modo che verr� stabilito dal parlamento.
Art. 186 L una e l altra reggenza presteranno il giuramento in conformit� della formola prescritta nell art. 166, soggiungendo la clausola di essere fedele al re. La reggenza permanente aggiunger� di pi� che nell esercizio dell autorit� sua osserver� le condizioni impostele dal parlamento, e che quando il re giunga ad essere maggiore, o cessi la incapacit� sua, metter� nelle sue mani il governo del regno, sotto pena che ci� non facendo all istante, sieno i membri di essa reggenza considerati e castigati come traditori.
Art. 187 Tutti gli atti della reggenza si pubblicheranno in nome del re.
Art. 188 Sar� tutore del re minore la persona che il re defunto abbia nominata nel suo testamento. In caso che non l abbia nominata, sar� tutrice la regina madre, durante lo stato vedovile: in sua mancanza sar� il tutore nominato dal parlamento. Nel primo e nel terzo caso dovr� il tutore essere nativo del regno delle Due Sicilie.
Art. 189 La reggenza procurer� che la educazione del re minore sia la pi� convenevole al grande oggetto della sua alta dignit� in conformit� del piano approvato dal parlamento.
Art. 190 Il parlamento fisser� il soldo, di cui debbon godere gl individui della reggenza.
CAPITOLO IV
Della famiglia reale e del riconoscimento del duca di Calabria
Art. 191 Il figlio primogenito del re porter� il titolo di duca di Calabria.
Art. 192 Gli altri figli, e figlie del re saranno e verranno chiamati principi reali delle Due Sicilie.
Art. 193 Saranno e verranno parimenti chiamati principi reali delle Due Sicilie i figli, e le figlie del duca di Calabria.
Art. 194 Soltanto alle cennate persone sar� limitata la qualit� di principi reali delle Due Sicilie, n� potr� estendersi ad altre.
Art. 195 I principi reali delle Due Sicilie godranno i titoli, le distinzioni e gli onori che hanno goduto finora: e potranno essere designati per ogni sorta d impieghi, meno che di giudicatura e di deputazione al parlamento.
Art. 196 Il duca di Calabria non potr� uscire dal regno senza l assenso del parlamento: e se uscisse, rimarr� di fatto escluso dalla successione alla corona.
Art. 197 Lo stesso dovr� intendersi per lo caso in cui dimori fuori del regno pi� del tempo fissato nel suo permesso, e qualora richiamato non si restituisca nel termine stabilito dal parlamento.
Art. 198 Il duca di Calabria, i principi, e le principesse, e i di loro figli e discendenti sudditi del re, non potranno contrarre matrimonio senza il di lui assenso e quello del parlamento, sotto pena di esser esclusi dalla successione alla corona.
Art. 199 Degli atti di nascita, matrimonio e morte di tutte le persone della famiglia reale si rimetter� copia autentica al parlamento, ed in di lui assenza alla deputazione permanente, per esser conservata nell archivio del parlamento.
Art. 200 Il duca di Calabria sar� riconosciuto dal parlamento con le formalit� prescritte ne regolamenti per lo governo interiore del medesimo.
Art. 201 Questo riconoscimento si far� nel primo parlamento che si convocher� dopo la di lui nascita.
Art. 202 Il duca di Calabria, subito che sar� giunto a compire i quattordici anni, prester� giuramento innanzi al parlamento medesimo con la formola seguente. N. (qui il nome) duca di Calabria giuro in nome di Dio e sopra i santi evangeli che difender� e conserver� la religione cattolica apostolica romana senza permetterne alcun altra nel regno; che osserver� la costituzione politica della monarchia delle Due Sicilie, e che sar� ubbidiente e fedele al re. Cos� facendo Iddio mi aiuti.
CAPITOLO V
Dell assegnamento della famiglia reale
Art. 203. Il parlamento fisser� al re l assegnamento annuo della sua casa in quantit� corrispondente all alta dignit� di sua persona.
Art. 204 Apparteneranno al re ed a suoi successori tutti gli edifizii reali, di cui egli ha goduto finora; ed il parlamento designer� i siti e la estensione delle terre per lo real diporto.
Art. 205 Al duca di Calabria dal giorno della nascita, ed ai principi e principesse reali da quello in cui compiono sette anni di et�, si assegner� per loro alimenti dal parlamento nazionale una somma annua proporzionata alla di loro dignit� rispettiva.
Art. 206 Alle principesse reali nel caso di matrimonio assegner� il parlamento per dote la somma che giudicher� opportuna: e dopo che questa siasi data, cesseranno i rispettivi alimenti annui.
Art. 207 A principi reali ammogliati si continueranno gli alimenti assegnati a medesimi, mentre risiedono nel regno delle Due Sicilie: ma se si ammogliassero e risiedessero al di fuori, cesseranno i loro alimenti, e si dar� loro per una volta sola la somma che verr� fissata dal parlamento.
Art. 208 Il parlamento stabilir� gli alimenti annui che debbonsi somministrare alla regina vedova.
Art. 209 I soldi degl individui della reggenza si prenderanno dalla rendita assegnata alla casa del re.
Art. 210 La dotazione della casa del re e gli alimenti della real famiglia, de quali si parla negli articoli precedenti, si fisseranno dal parlamento nel principio di ciascun regno: e mentre questa dura, non potranno alterarsi.
Art. 211 Tutti questi assegnamenti debbono uscire dalla tesoreria nazionale, da cui saranno consegnati all amministrazione che il re nominer� all uopo: e con lo stesso dovranno trattarsi tutte le azioni attive e passive che per ragione d interesse potranno sorgere.
CAPITOLO VI
Delle segreterie di Stato
Art. 212 I segretari di Stato saranno cinque.
I. Il segretario di grazia e giustizia;
II. Il segretario degli affari esteri;
III. Il segretario delle finanze;
IV. Il segretario dell interno e degli affari ecclesiastici;
V. Il segretario di guerra e marina.
Il parlamento potr� fare in questo ordine di segreterie le modificazioni cui detteranno la esperienza e le circostanze.
Art. 213 Per essere ministro segretario di Stato si richiede le qualit� di cittadino nell esercizio de suoi dritti, rimanendo esclusi gli stranieri, bench� avessero decreto di cittadinanza.
Art. 214 Un regolamento particolare approvato dal parlamento stabilir� gli affari che debbon trattarsi in ciascuna delle segreterie.
Art. 215 Tutti gli ordini del re dovranno esser soscritti da quel segretario di Stato, a cui l affare appartiene.
Niun tribunale n� persona pubblica potr� dar esecuzione agli ordini accennati, quando manchi il detto requisito.
Art. 216 I ministri segretari di Stato saranno risponsabili al parlamento degli ordini autorizzati da loro contro la costituzione o contro le leggi: n� potr� loro servir di scusa l aver ci� fatto per ordine del re.
Art. 217 I ministri segretari di Stato faranno presente al parlamento in ogni anno lo stato delle spese che crederanno necessarie per l amministrazione del ramo ad essi affidato: e renderanno conto delle spese istesse nel modo che verr� prescritto.
Art. 218 Onde ridurre ad effetto la risponsabilit� de segretarii di Stato ministri, il parlamento decreter� prima di ogni altra cosa che vi � luogo alla formazione del processo.
Art. 219 Pronunciato questo decreto rimarr� sospeso dalle sue funzioni il convenuto ministro segretario di Stato; ed il parlamento rimetter� alla corte suprema di giustizia tutti i documenti che riguarderanno la causa da trattarsi dallo stesso tribunale: ella li esaminer� e decider� in merito conformemente alle leggi.
Art. 220 Il parlamento fisser� il soldo dei segretarii ministri di Stato, durante le loro funzioni.
CAPITOLO VII
Del consiglio di Stato
Art. 221 Vi sar� un consiglio di Stato composto di ventiquattro individui che sieno cittadini con l esercizio de loro dritti. Gli stranieri ne saranno esclusi, malgrado che abbiano decreto di cittadinanza.
Art. 222 Questi consiglieri saranno precisamente scelti nel modo seguente: due ecclesiastici secolari e non pi�, fra i quali un vescovo; tutti di merito e di lumi conosciuti e sperimentati. Gli individui rimanenti saranno eletti tra que che siensi pi� distinti per lumi e cognizioni, o per grandi servizi resi in alcuno de principali rami dell amministrazione e del governo dello Stato. Il parlamento non potr� proporre per consigliere alcun individuo che nel tempo di tale elezione si trovasse deputato al parlamento.
I due ecclesiastici saranno eletti indistintamente fra soggetti dell una e dell altra Sicilia. I rimanenti ventidue saranno scelti uno per ciascheduna provincia della monarchia costituzionale delle Due Sicilie.
Art. 223 Tutti i consiglieri di Stato saranno nominati dal re in seguito delle proposte che ne far� il parlamento.
Art. 224 Per l ordinamento di questo consiglio il parlamento istituir� tante terne, quante sono le provincie: ed ogni terna si comporr� da tre individui nati o domiciliati in ciascheduna provincia a termini dell articolo 18. Similmente per gli ecclesiastici il parlamento far� due terne. Il re sceglier� da ciascuna di esse un consigliere di Stato.
Art. 225 Nel caso che avvenisse alcuna vacanza nel consiglio di Stato, il primo parlamento che si convocher�, presenter� al re tre persone della classe o della provincia rispettiva, onde scelga quella tra esse che pi� gli aggrada.
Art. 226 Il consiglio di Stato � l unico consiglio del re: egli ne udir� il parere in tutti gli oggetti gravi di governo, segnatamente per dare o negar la sanzione alle leggi, per dichiarare la guerra, e per istipulare i trattati.
Art. 227 Spetter� al consiglio di Stato proporre al re per terne la provvista di tutti i benefizi ecclesiastici, e quella di tutti gli impieghi di giudicatura.
Art. 228 Il re far� i regolamenti per lo governo del consiglio di Stato, di cui ascolter� anticipatamente il parere: e tali regolamenti verranno presentati al parlamento, onde vi apponga la sua approvazione.
Art. 229 I consiglieri di Stato non potranno essere rimossi dai loro impieghi senza motivo giustificato innanzi al supremo tribunale di giustizia, e nemmeno trasferiti ad altra carica qualunque.
Art. 230 Il parlamento fisser� il soldo di cui debbon godere i consiglieri di Stato.
Art. 231 I consiglieri di Stato nel prender possesso de loro impieghi presteranno giuramento nelle mani del re di osservare la Costituzione, di esser fedeli al re stesso, e di consigliargli quanto crederan conducente al vantaggio della nazione senza alcuna veduta particolare, n� interesse privato.
TITOLO V
DE TRIBUNALI E DELL AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
CAPITOLO I
De tribunali
Art. 232 Ai tribunali appartiene esclusivamente la potest� di applicare le leggi alle cause civili e criminali.
Art. 233 N� il parlamento, n� il re potranno esercitare in verun caso le funzioni giudiziarie, n� richiamare a s� le cause pendenti, n� ordinare di aprirsi giudizi definitivamente terminati.
Art. 234 Le leggi stabiliranno l ordine e le formole de processi; e tanto l uno quanto le altre saranno uniformi in tutti i tribunali: n� il re, n� il parlamento potranno dispensarvi.
Art. 235 I tribunali non potranno esercitare altre funzioni che quelle di giudicare e di far eseguire i giudicati.
Art. 236 Essi non potranno sospendere la esecuzione delle leggi n� fare alcun regolamento per l amministrazione della giustizia.
Art. 237 Niun cittadino del regno delle Due Sicilie potr� essere giudicato in causa civile o criminale da alcuna particolare commissione: ma dovr� esserlo dal tribunale competente che siasi anticipatamente fissato dalla legge.
Art. 238 Negli affari comuni, sieno civili o sieno criminali, non vi sar� che un solo foro per ogni classe di persone.
Art. 239 I militari per reati militari saranno giudicati da loro tribunali rispettivi ne termini dello statuto penale militare attualmente in vigore, o di altro che potr� pubblicarsi in appresso.
Art. 240 Per esser nominato magistrato o giudice si richiede la qualit� di cittadino nativo del regno delle Due Sicilie, e l et� di venticinque anni compiti. Le altre circostanze rispettive che questi funzionari debbono avere, saranno determinate dalle leggi.
Art. 241 I magistrati ed i giudici non potranno essere destituiti dai loro impieghi, sien questi a tempo o perpetui, se non per motivo legalmente provato e giudicato: n� potranno venire sospesi dalle loro funzioni se non per accusa legalmente intentata.
Art. 242 Nel caso che il re avesse delle querele contro alcun magistrato, e dopo le dovute indagini prese su l oggetto le trovasse fondate, potr� sospenderlo dopo di aver udito il consiglio di Stato; ma rimetter� senza ritardo le indagini prese alla corte suprema di giustizia onde proceda e giudichi su l oggetto in conformit� delle leggi.
Art. 243 I giudici saranno personalmente risponsabili di tutti i falli che commetteranno nella osservanza delle leggi relative all istruzione del processo, cos� nelle materie civili che criminali.
Art. 244 La corruzione, la subornazione e la prevaricazione tanto dei magistrati, quanto dei giudici, produce azione popolare contro della persona che ne sia colpevole
Art. 245 Il parlamento fisser� per i magistrati e per i giudici patentati un competente assegnamento.
Art. 246 La giustizia si amministrer� in nome del re, e le sentenze, decisioni ed ordinanze porteranno in fronte lo stesso nome.
Art. 247 Il codice civile e criminale, e quello di commercio, sar� lo stesso per tutto il regno delle Due Sicilie: ma senza pregiudizio delle variazioni che per circostanze particolari potr� farvi il parlamento.
Art. 248 Nel luogo della residenza fissa del re vi sar� un tribunale chiamato Suprema Corte di giustizia.
Art. 249 Il parlamento stabilir� il numero de magistrati che debbono comporre la corte suddetta, e le camere nelle quali si dee distribuirla.
Art. 250 Spetta a questo tribunale:
I. Dirimere tutte le competenze che sorgessero tra una ed un altra corte di giustizia in tutto il territorio del regno delle Due Sicilie, e quelle che avessero luogo tra le corti di giustizia ed i tribunali speciali che vi esistono, o tra i tribunali di prima istanza non dipendenti da una stessa corte di giustizia;
II. Giudicare i segretari di Stato ministri in tutti i casi, ne quali il parlamento decreti di esservi luogo a formazione il processo;
III. Conoscere e giudicare tutte le cause di rimozione, di sospensione de consiglieri di Stato, e de magistrati delle Corti di giustizia, e di altri tribunali collegiati;
IV. Conoscere e giustificare le cause criminali de segretari di Stato ministri, de consiglieri di Stato, e de magistrati delle corti di giustizia e degli altri tribunali collegiati. Apparterr� al capo politico di maggiore autorit� la istruzione del processo, e l invio del medesimo alla corte suprema;
V. Conoscere e giudicare tutte le cause criminali che si movessero contro gl individui della stessa corte suprema. E nel caso che la risponsabilit� di questa corte si trovi compromessa, il parlamento, previa la formalit� prescritta nell articolo 218 proceder� per questo oggetto alla nomina di un tribunale composto di nove giudici che dovranno eleggersi a sorte da un numero doppio d individui;
VI. Prendere conto della residenza di ogni impiegato pubblico il quale sia soggetto da questa circostanza per disposizione delle leggi;
VII. Conoscere e giudicare que gravami sul vizio o difetto di nullit�, i quali s interpongono contro le sentenze in ultima istanza a solo fine di rinnovare la lite e ridurre ad effetto, se vi � luogo, la risponsabilit�, di cui tratta l articolo 243;
VIII. Ascoltare i dubbii degli altri tribunali su la intelligenza delle leggi, e consultare a tal uopo il re con esporgliene i motivi, onde ne promuova la necessaria dilucidazione del parlamento;
IX. Esaminare le liste che le corti di giustizia dovranno rimettere, delle cause civili e criminali, onde promuovere la pronta esecuzione delle leggi, passare per lo stesso oggetto le copie di tali liste al governo, e disporne la pubblicazione in istampa.
Art. 251 Tutte le cause civili e criminali si termineranno in ultima istanza fra limiti territoriali di ciascuna corte di giustizia, eccetto le cause di rinvio ad altra corte.
Art. 252 Apparterr� alle corti di giustizia l esaminare e giudicare in seconda istanza ne termini prescritti dalla legge tutte le cause civili, in seguito di sentenze rese da tribunali sottoposti alla loro giurisdizione.
Alle corti di giustizia parimenti apparterr� pronunziare nelle cause di sospensione e di rimozione de giudici locali sottoposti alla loro giurisdizione, procedendo a seconda delle leggi, e dandone conto al re.
Art. 253 Apparterr� parimenti alle corti di giustizia il giudicare e conoscere le competenze che sorgono tra i tribunali di prima istanza sottoposti alla di loro giurisdizione, e tra i giudici inferiori che nella loro giurisdizione istessa non dipendono da un tribunale medesimo. Le competenze poi che sorgessero fra due corti di giustizia, o che si elevassero tra una corte di giustizia ed un tribunale di eccezione, o pure tra due tribunali di prima istanza dipendenti da corti diverse di giustizia, saran decise da un altra corte di giustizia la pi� prossima al domicilio del reo convenuto.
Art. 254 Alle corti di giustizia appartiene ben anche il ricevere da tutti i tribunali subalterni di loro giurisdizione la notizia esatta delle cause che sorgano per delitti, e le liste delle cause civili e penali pendenti presso di loro con l esatto notamento dello stato delle une e delle altre, onde promuovere la pi� pronta amministrazione della giustizia.
Art. 255 Alle corti di giustizia delle provincie di l� del Faro apparterr� altres� conoscere e giudicare i gravami sul vizio o difetto di nullit�: dovranno per� questi interporsi innanzi a quella corte che non abbia presa alcuna parte nella causa, e che sia la pi� vicina al domicilio del reo convenuto.
Art. 256 Dichiarato un tal vizio di nullit�, la corte che ha ci� determinato, ne dar� conto alla suprema corte di giustizia, e le rimetter� le prove ed i documenti opportuni, onde render effettiva, se vi � luogo, la risponsabilit� di cui tratta l articolo 243.
Art. 257 In ogni provincia vi sar� una corte di giustizia: leggi secondarie e particolari regolamenti determineranno quale debba esser la forma di tali corti, quali i luoghi della loro residenza, e quanti i magistrati che hanno a comporlo.
Art. 258 Se con nuova divisione del territorio del regno delle Due Sicilie venga ad accrescersi il numero delle provincie, ne sar� nello stesso modo aumentato quello delle corti di giustizia, e delle autorit� giudiziarie che ne dipendono.
Art. 259 In ogni provincia vi saranno de tribunali di prima istanza proporzionalmente alla sua estensione: leggi particolari ne determineranno la composizione, il numero, i siti, in cui debbansi stabilire, e l ampiezza della loro territoriale giurisdizione.
Art. 260 Spetter� a questi tribunali pronunziare in grado di appello su le sentenze rese da ciascun giudice subalterno, ed in prima istanza nelle cause, che sono di lor propria giurisdizione.
Art. 261 Presso tutte le popolazioni ove convenga, vi saranno dei giudici municipali; e le leggi determineranno la estensione delle di loro facolt� tanto nella parte contenziosa, quanto nella economica.
Art. 262 Questi giudici dovranno dar conto al pi� tardi fra tre giorni al rispettivo tribunale, da cui dipendono, de delitti commessi nel territorio di loro giurisdizione.
Art. 263 Dovranno rimettere parimenti a rispettivi tribunali in ogni mese la lista generale delle cause pendenti ne loro giudicati, indicandone lo stato con precisione.
Art. 264 Le leggi decideranno, se debbano esservi tribunali particolari per gli affari determinati.
Art. 265 I magistrati ed i giudici nel prender possesso de loro impieghi presteranno giuramento di osservare la costituzione, di esser fedeli al re, di eseguir le leggi, e di amministrare imparzialmente la giustizia.
CAPITOLO II
Dell amministrazione della giustizia civile
Art. 266 Niun nazionale del regno delle Due Sicilie potr� privarsi del diritto di terminare la lite col mezzo di arbitri eletti dalle parti.
Art. 267 La sentenza pronunciata dagli arbitri sar� esecutoria, qualora le parti abbiano espressamente rinunziato al diritto di appello.
Art. 268 Il giudice municipale, nel paese di sua giurisdizione, eserciter� l ufficio di conciliatore; ed ognuno che abbia azione da sperimentare per affari civili, gli si dovr� presentare per quest oggetto.
Art. 269 Il giudice, con due uomini onesti, nominati da ciascuna delle parti, ascolter� l attore ed il reo, si penetrer� delle ragioni sulle quali appoggiano rispettivamente la di loro domanda od eccezione: e, col parere de due soci nominati, dar� quella provvidenza che stimer� opportuna ad oggetto di terminare il litigio senza procedimento giudiziario: e ci� appunto avr� luogo quando le parti si acchetino a questa sentenza stragiudiziale.
Art. 270 Non potr� intentarsi alcuna causa senza che consti di essersi preventivamente adoperato il mezzo della conciliazione.
Art. 271 Per ogni lite, qualunque siane l oggetto o la somma, potranno esservi al pi� due gradi di giurisdizione e due sentenze definitive. Leggi particolari ne stabiliranno il modo e la forma di procedura. Determineranno parimenti, secondo la natura degli oggetti, la indole e la qualit� de differenti giudizii, qual sentenza debba rendersi esecutiva in caso di appello, o non debba ammettere appellazione.
CAPITOLO III
Dell amministrazione della giustizia criminale
Art. 272 Le leggi regoleranno l amministrazione della giustizia criminale, in guisa che il processo sia formato con brevit� e senza vizio, onde i delitti siano prontamente puniti.
Art. 273 Niun nazionale del regno delle Due Sicilie potr� essere imprigionato senza che preceda un informo sommario del fatto per lo quale meriti di essere punito con pena corporale, e senza che gli si notifichi all atto istesso dell arresto, un mandato per iscritto del giudice.
Art. 274 Persone di ogni classe dovranno arrendersi a questi mandati: qualunque resistenza verr� reputata un grave delitto.
Art. 275 In caso di resistenza, o se si tema la fuga del reo, potr� usarsi la forza, onde assicurare la di lui persona.
Art. 276 L arrestato pria di esser posto in prigione, e sempre che non vi sia causa che lo impedisca, verr� presentato avanti il giudice, onde faccia la sua dichiarazione. Nel caso che ci� non possa eseguirsi, si condurr� alla prigione in qualit� di semplice arrestato; ed il giudice, nel termine di 24 ore, ne ricever� la dichiarazione.
Art. 277 La dichiarazione dell arrestato sar� senza giuramento: nelle materie criminali non si esiger� questo da alcuno sopra fatto proprio.
Art. 278 Qualunque delinquente pu� esser arrestato in flagranza e condotto al cospetto del giudice: presentatosi o condotto in qualche posto di guardia, si proceder� in tutto a termine de due precedenti articoli.
Art. 279 Quando il giudice risolva che l arrestato si metta in carcere o passi dalla qualit� di detenuto a quella di carcerato, si distender� un atto motivato di tale risoluzione, e se ne dar� copia al custode delle prigioni, onde la inserisca nel libro de carcerati; senza un tal requisito non ammetter� questi alcuna persona in qualit� di carcerato, sotto la sua pi� stretta responsabilit�.
Art. 280 Non si far� sequestro di beni se non quando si proceda per delitti, a quali sia annesso la risponsabilit� pecunaria, ed un tal sequestro verr� fatto proporzionalmente a ci�, cui pu� estendersi la somma da soddisfarsi.
Art. 281 Non sar� condotto in carcere chiunque offra un mallevadore: eccetto il caso in cui la legge proibisca espressamente la malleveria.
Art. 282 In qualunque stato di causa apparisca che non possa imporsi al carcerato pena corporale, si metter� egli in libert� sotto malleveria.
Art. 283 Le carceri saran disposte in modo che servano ad assicurare e non a molestare i carcerati: il custode li terr� ben custoditi, e terr� separati coloro, che il giudice ordini di dover essere senza comunicazione; ma in verun caso non adoprer� delle carceri sotterranee e mal sane.
Art. 284 La legge fisser� la frequenza con la quale debba ripetersi la visita delle prigioni: e non vi sar� alcun carcerato che possa lasciare di presentarvisi sotto alcun pretesto.
Art. 285 Il giudice ed il custode delle carceri i quali mancassero a quanto si prescrive negli articoli precedenti, saran puniti come rei di detenzione arbitraria: e questa sar� riguardata come delitto nel codice criminale.
Art. 286 Fra lo spazio di 42 ore si manifester� al reo prevenuto il motivo della sua carcerazione ed il nome del suo accusatore, se vi sia.
Art. 287 Nel prendere la confessione del reo prevenuto gli si leggeranno per intero tutti i documenti e le dichiarazioni dei testimonii co di loro nomi, e se i testimoni non fossero noti al prevenuto, gli si daranno tutte le notizie e distintivi che saranno necessari a venirne in cognizione.
Art. 288 Da questo momento in avanti il processo sar� pubblico nella forma prescritta dalle leggi.
Art. 289 Non si user� mai di tortura n� di atti violenti di costringimento.
Art. 290 Neppure s imporr� la pena della confiscazione dei beni.
Art. 291 Niuna pena che s imponga per qualunque siasi delitto potr� estendersi per alcun motivo alla famiglia del reo che la soffra, ma avr� il suo pieno effetto precisamente su di chi l ha meritata.
Art. 292 Non potr� farsi perquisizione nella casa di veruno nazionale del regno delle Due Sicilie, se non nei casi prescritti dalle leggi per lo buon ordine e per la sicurezza dello Stato.
Art. 293 Niun nazionale del regno delle Due Sicilie potr� essere sottoposto a giudizio penale senza far precedere un giudizio di accusa per mezzo di un giur�. Ammessa l accusa egli verr� giudicato da una corte di assise composta di giudici di dritto e giudici di fatto, nel modo e nella forma che le leggi prescriveranno.
Art. 294 Nel caso di circostanze straordinarie, in cui la sicurezza dello Stato esigesse in tutta la monarchia, o in qualche parte della medesima, la sospensione di alcuna delle formalit� prescritte in questo capitolo per l arresto de delinquenti, potr� il parlamento decretarla per un tempo determinato.
TITOLO VI
DEL GOVERNO INTERIORE DELLE PROVINCIE E DE COMUNI
CAPITOLO I
De corpi municipali
Art. 295 Per lo governo interiore de comuni vi saran dei corpi municipali composti dal sindaco, dal giudice, o giudici municipali, da due o pi� eletti, e da decurioni: questi corpi saranno preseduti dal sindaco, ed in sua mancanza dal giudice municipale o dal primo nominato tra essi, quando ve ne fossero due o pi�. Quegli che preseder� a tali corpi, non avr� mai voto.
Art. 296 Si stabilir� un corpo municipale presso i comuni che non lo abbiano, ed a quali possa convenire. Ogni comune che conta mille anime in se stesso o nella estensione del suo territorio debbe avere una municipalit�.
Art. 297 Le leggi fisseranno il numero degl individui che dovran comporre la municipalit�, e ci� in proporzione del numero delle anime dei rispettivi comuni.
Art. 298 I sindaci, il giudice o giudici municipali, gli eletti, e decurioni verranno eletti dalle rispettive popolazioni di ogni comune.
Art. 299 Nel mese di settembre di ogni anno i cittadini di ciascun comune si riuniranno per eleggere a pluralit� di voti un determinato numero di elettori in proporzione del numero di abitanti che riseggono nell istesso comune, e che godono dell esercizio de dritti di cittadinanza.
Art. 300 Questi elettori nomineranno nello stesso mese di settembre a pluralit� assoluta di voti il sindaco, il giudice o giudici municipali, gli eletti ed i decurioni, affinch� entrino nell esercizio delle loro funzioni nel d� primo gennaio dell anno seguente.
Art. 301 I sindaci, il giudice o giudici municipali e gli eletti si muteranno in ogni anno; i decurioni si muteranno, per met� nella stessa epoca.
Art. 302 Quegli che avesse esercitato alcuna delle accennate funzioni non potr� essere eletto di nuovo per alcuna di esse, se non dopo scorsi almeno due anni.
Art. 303 Per esser sindaco, giudice municipale, eletto a decurione, oltre la condizione di esser cittadino e nel pieno esercizio de suoi diritti, si richiede ancora la et� di anni 25 compiti, e cinque almeno di domicilio e di residenza presso il rispettivo comune. Le leggi determineranno le altre qualit� che aver deggiono questi funzionari.
Art. 304 Niun impiegato pubblico di nomina regia, il quale sia in attuale esercizio delle sue funzioni, potr� esser sindaco, o giudice municipale, eletto o decurione.
Art. 305 Tutti gli accennati impieghi son dichiarati cariche nazionali, a cui niuno potr� negarsi senza legittima causa.
Art. 306 In ogni municipalit� vi sar� un cancelliere archivario eletto dallo stesso corpo municipale a pluralit� assoluta di voti, e salariato da fondi del comune, il quale potr� venire rieletto in ogni anno.
Art. 307 Saranno a carico delle rispettive municipalit�:
I. La polizia di salubrit� e comodit� del comune;
II. Prestare aiuto al giudice municipale in tutto ci� che riguardi, la sicurezza delle persone e delle propriet� de cittadini e la conservazione dell ordine pubblico;
III. L amministrazione e l impiego delle rendite provenienti da fondi patrimoniali e dalle tasse civiche de rispettivi comuni in conformit� delle leggi e de regolamenti, non che la nomina di un cassiere sotto la responsabilit� de funzionari stessi che l avranno nominato;
IV. Ripartire ed incassare le contribuzioni, e rimetterle alle tesorerie rispettive;
V. Prender cura delle scuole elementari e degli altri stabilimenti di pubblica educazione o beneficenza, che si pagano da fondi del comune;
VI. Aver cura particolare degli ospedali, case di proietti, ospizi ed altri stabilimenti di beneficenza, secondo i regolamenti che saranno prescritti su tali oggetti;
VII. Attendere alla costruzione ed alla riparazione delle strade, delle comunicazioni interne, de ponti e delle carceri, prender cura speciale della piantagione e conservazione dei boschi comunali che interessano il bisogno, la utilit� e l ornamento pubblico;
VIII. Far le ordinanze municipali e presentarle all approvazione del parlamento per mezzo della deputazione provinciale che dovr� accompagnarle con le sue particolari osservazioni;
IX. Promuovere l agricoltura, la industria, e il commercio in conformit� delle circostanze locali, incoraggiare le manifatture e tutti gli altri stabilimenti che crederanno di pubblica utilit�;
X. Formare gli atti dello stato civile in conformit� delle leggi.
Art. 308 Nel caso che per opere pubbliche o per qualsiasi oggetto di comune utilit� sia necessario per mancanza di fondi propri a s� fatti stabilimenti, ricorrere ad imposizioni particolari, non potranno queste eseguirsi, se non dopo che il parlamento le abbia approvate per mezzo della corrispondente deputazione provinciale.
Se la natura dell opera o l oggetto, per cui bisognano tali imposizioni, sieno della maggiore urgenza, potranno le municipalit� farne uso provvisoriamente, previo il consenso della deputazione provinciale, fino a che il parlamento non abbia deliberato a questo riguardo. Tali imposizioni straordinarie saranno amministrate nello stesso modo che si pratica per gli ordinari fondi comunali.
Art. 309 I corpi municipali disimpegneranno tutti questi incarichi sotto la ispezione della deputazione provinciale, a cui daranno in ogni anno un conto giustificato delle somme riscosse e dell uso che siasene fatto, dopo di essersi discusso nel decurionato.
CAPITOLO II
Del governo politico delle provincie e delle deputazioni provinciali
Art. 310 Il governo politico della provincia risieder� presso il capo superiore della stessa nominato dal re.
Art. 311 Vi sar� in ogni provincia, onde promuovere la prosperit�, una deputazione chiamata provinciale questa sar� preseduta dal capo superiore.
Art. 312 Tale deputazione sar� composta dal capo superiore della provincia, dall intendente di finanza, ambi senza voto, e da sette individui in quelle provincie, la cui popolazione non ecceda il numero di 300.000 individui abitanti nella stessa, da nove in quelle che hanno da 300.000 a 400.000 abitanti, da undici in tutte le altre che ne abbiano di pi�, senza che ci� si opponga alle variazioni che il parlamento potr� ordinare nel caso di nuova circoscrizione delle provincie.
Art. 313 La deputazione provinciale si rinnover� in ogni due anni per met�, ed attesa la disparit� del numero degl individui che la compongono, ne uscir� nel primo anno il numero maggiore della met�, e nel secondo il numero minore, e cos� successivamente.
Art. 314 La elezione de cittadini componenti la deputazione provinciale si far� dagli elettori di circondario elettorale nel giorno seguente a quello della nomina de deputati al parlamento, e nella stessa guisa e con le stesse solennit� che si praticano per la scelta di questi deputati.
Art. 315 Nel giorno stesso e nella stessa forma si eleggeranno tre supplenti per ogni deputazione composta di sette individui, quattro per quelle composte di nove, e cinque per quelle composte di undici.
Art. 316 Per esser membro della deputazione provinciale si richiede la qualit� di cittadino nel pieno esercizio de suoi diritti, la et� di anni 25 compiuti, l esser nativo e domiciliato nella provincia con la residenza in questa almeno di sette anni, e l aver mezzi sufficienti ad un discreto mantenimento. Non potr� esser deputato provinciale alcun impiegato di nomina regia, a termini dell art. 304.
Art. 317 Perch� una stessa persona possa esser eletta per la seconda volta a questa carica, dovranno esser scorsi almeno quattro anni dal giorno, in cui cess� di esercitare le sue funzioni.
Art. 318 Nel caso che il capo superiore della provincia non potesse presedere alla deputazione, la preseder� l intendente di finanza; ed in mancanza di costui, l individuo della deputazione che sia il primo in ordine di nomina.
Art. 319 La deputazione nominer� un segretario salariato dai fondi pubblici della provincia.
Art. 320 La deputazione terr� in ogni anno o novanta sessioni al pi�, distribuite nell epoche le pi� convenevoli. La prima riunione seguir� nel d� primo di marzo di ogni anno, giorno in cui avviene ancor quella del parlamento nazionale.
Art. 321 I membri delle deputazioni provinciali avranno una indennit� per diete, durante il tempo delle sessioni.
La legge organica ne fisser� le somme ed il modo come pagarle.
Art. 322 Alle deputazioni provinciali spetta:
I. Intervenire ed approvare la ripartizione fatta delle contribuzioni da pagarsi dalle corrispondenti popolazioni delle provincie;
II. Invigilare sul buon uso de fondi pubblici de comuni ed esaminarne i conti; affinch� dopo messo il di loro visto, possano ottenere l approvazione superiore, osservando in ci� quanto prescrivono le leggi ed i regolamenti;
III. Procurare che si stabiliscano le municipalit� ne luoghi ove convengono, a termini dell articolo 296;
IV. Ove si offra la necessit� di fare delle nuove opere di utilit� pubblica, per la provincia, o la restaurazione delle antiche, proporre al governo gli espedienti e le imposizioni che si giudicheranno a ci� necessarie, onde ottenere il corrispondente permesso dal parlamento. Per incassare queste imposizioni straordinarie la deputazione dovr� nominare sotto la sua propria risponsabilit� un cassiere, e dopo che avr� ella esaminati i conti dell uso fattene, saranno rimessi al governo, onde li faccia osservare e postillare, e li passi in ultimo all approvazione del parlamento;
V. Promuovere l educazione e l istruzione pubblica, secondo il nuovo piano che andr� a stabilirsi, ed incoraggiare l agricoltura, l industria e il commercio, col proteggere gli autori di nuove scoperte in qualunque de rami accennati;
VI. Far noti al governo gli abusi e i disordini che mai si osservassero nella percezione e nell amministrazione delle rendite pubbliche;
VII. Formare l annuo censimento e la statistica delle provincie;
VIII. Procurare che gli stabilimenti di piet� e di pubblica beneficenza adempiano il di loro scopo, proponendo al governo le regole quali stimeranno opportune alla riforma degli abusi che vi scorgano;
IX. Partecipare al parlamento le infrazioni della costituzione, quali elleno osservino nella provincia.
Art. 323 Se alcuna deputazione abusasse delle sue attribuzioni potr� il re sospendere gl individui che la compongono, dando notizia al parlamento di una tale disposizione e dei motivi che l hanno prodotta, per le risoluzioni corrispondenti. Mentre durer� questa sospensione, entreranno a funzionare i supplenti.
Art. 324 Tutti i membri de corpi municipali e quelli delle deputazioni provinciali nel prendere possesso delle loro funzioni presteranno gli uni nelle mani del sindaco, ed in sua mancanza in quelle del giudice municipale od eletti e gli altri nelle mani del capo superiore della provincia il giuramento di osservare la costituzione politica del regno delle Due Sicilie, di ubbidire alle leggi, di essere fedeli al re, e d adempiere religiosamente gli obblighi della loro carica.
TITOLO VII
DELLE CONTRIBUZIONI
CAPITOLO UNICO
Art. 325 Il parlamento stabilir�, o confermer� in ogni anno le contribuzioni dirette o indirette, generali, provinciali, o municipali: ma rimarranno in piedi le antiche sino a che se ne pubblichi la derogazione o la sostituzione di altre.
Art. 326 Le contribuzioni saranno ripartite proporzionalmente alle facolt� di ciascuno senza eccezione n� privilegio di sorta.
Art. 327 Le contribuzioni saranno proporzionate alle spese che il parlamento decreter� per lo servizio pubblico.
Art. 328 Perch� possano determinarsi cos� tutte le spese per i rami diversi delle pubbliche amministrazioni, come le contribuzioni che debbon pagarle, il segretario di Stato ministro delle finanze presenter� al parlamento, tosto che sar� riunito, lo stato discusso generale degli esiti che giudicher� necessari, raccogliendo da ciascuno degli altri segretari di Stato e ministri tutto ci� che concerne il suo ramo.
Art. 329 Lo stesso segretario di Stato ministro delle finanze accompagner� lo stato discusso generale delle spese col piano delle contribuzioni, che debbono imporsi per soddisfarle.
Art. 330 Se al re sembrasse gravosa o pregiudizievole alcuna contribuzione, lo manifester� al parlamento per mezzo del segretario di Stato ministro delle finanze; e progetter� nel tempo istesso quella contribuzione che creder� conveniente di sostituirvi.
Art. 331 Fissata la quantit� delle contribuzioni dirette, il parlamento ne approver� la ripartizione fra le provincie, e ne assegner� la quota a ciascuna in proporzione delle sue facolt�; perch� ci� abbia luogo il segretario di Stato ministro delle finanze presenter� ancora i documenti, che creder� necessari a fissar la quota da soddisfarsi da ogni provincia.
Art. 332 Vi sar� per tutta la nazione una tesoreria generale, cui spetter� disporre di tutti i fondi, e delle rendite destinate al servizio dello Stato.
Art. 333 Vi sar� in ciascuna provincia una tesoreria che incasser� tutti i fondi spettanti al servizio pubblico. Le tesorerie provinciali corrisponderanno con la tesoreria generale, e terranno i fondi a disposizione della medesima.
Art. 334 Non sar� valido alcun pagamento del tesoriere generale sulle rendite dello Stato, se non sar� documentato da un decreto del re contrassegnato dal segretario di Stato ministro delle finanze. Questo decreto dovr� specificare la spesa cui si destina la somma richiesta, ed il decreto del parlamento che l autorizzi.
Art. 335 Vi dovranno essere una o due altre autorit� amministrative destinate a verificare tanto il carico, quanto la data de conti della tesoreria generale e la distribuzione della pubblica rendita. Tutto ci� che ha rapporto alla istituzione, di cui si parla in questo articolo, sar� stabilito con legge particolare.
Art. 336 Altra simile legge stabilir� un officina per l esame de conti relativi a capitali pubblici.
Art. 337 Il conto annuo della tesoreria generale che abbraccia tutta la percezione delle diverse rendite dello Stato di qualunque specie e l uso fatto di esse, dopo di aver ottenuto l approvazione dal parlamento, sar� impresso, pubblicato e distribuito tanto per tutti i corpi municipali, quanto per tutte le deputazioni provinciali del regno.
Art. 338 Dopo l approvazione del parlamento i conti annui dei ministri segretari di Stato, che abbracciano le spese fatte in ciascun ramo loro spettante, saranno anche essi dati alle stampe, pubblicati e distribuiti per le deputazioni provinciali e per i corpi municipali.
Art. 339 L amministrazione delle finanze sar� indipendente da ogni autorit� diversa da quella cui sta affidata.
Art. 340 Non vi saranno dogane se non ne siti che la legge determini ne confini di terra e di mare.
Art. 341 Il parlamento con sollecitudine dovr� stabilire la quantit� del debito pubblico riconosciuto: ed impiegher� le sue cure per farne avvenire la progressiva estinzione ed il pagamento degli interessi maturi. Il parlamento dovr� anche stabilire tutto ci� che riguarda la direzione di questo ramo importante cos� nella parte che abbraccia gli uffizi di conto e ragione, che nella parte la quale comprende le imposizioni da decretarsi a tal uopo, e che dovranno maneggiarsi separatamente dalla rendita della tesoreria generale.
Art. 342 Tutto altro che concerne le contribuzioni, sar� determinato con altre disposizioni che non faranno parte delle leggi costituzionali.
TITOLO VIII
DELLA FORZA MILITARE NAZIONALE
CAPITOLO I
Delle truppe di continuo servizio
Art. 343 Vi sar� una forza militare nazionale permanente s� di terra che di mare per la difesa esterna e per la conservazione dell ordine interno dello Stato.
Art. 344 Il parlamento fisser� in ogni anno il numero di uomini richiesto dalle circostanze, ed il modo di levarli.
Art. 345 Il parlamento fisser� altres� in ogni anno il numero de legni da guerra da armarsi, o da conservarsi armati.
Art. 346 Il parlamento stabilir� con ordinanze particolari la disciplina con l ordine degli avanzamenti, i soldi, l amministrazione, e tutto ci� che riguarda la buona organizzazione dell amministrazione dell esercito, e della marina.
Art. 347 Vi saranno delle scuole militari per la educazione ed istruzione di tutte le differenti armi tanto dell esercito, quanto della marina.
Art. 348 Niun nazionale del regno delle Due Sicilie potr� esimersi dal servizio militare, quando vi sia chiamato dalla legge nella forma e nel tempo prescritto da essa.
CAPITOLO II
Della guardia nazionale
Art. 349 In ogni provincia vi saranno de corpi di guardia nazionale formati da suoi abitanti proporzionatamente alla popolazione ed alle altre circostanze di essa.
Art. 350 Un ordinanza particolare determiner� il modo di formarla, il numero e la completa organizzazione di essa.
Art. 351 La guardia nazionale non prester� servizio continuo, ma ne casi richiesti dalle circostanze.
Art. 352 Ne soli casi di necessit� potr� il re disporne fra limiti della provincia cui appartiene. Se vorr� impiegarla al di fuori, dovr� provocarne un particolare permesso dal parlamento.
TITOLO IX
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
CAPITOLO UNICO
Art. 353 In ogni comune del regno vi saranno delle scuole elementari per i fanciulli dell uno e dell altro sesso; verr� loro insegnato a leggere, scrivere e conteggiare, non che il catechismo de doveri religiosi e civili, secondo i principii della religione cattolica. Le fanciulle saranno ancora ammaestrate nelle arti domestiche.
Art. 354 Vi saranno delle universit�, de collegi, e dei licei, ed altri stabilimenti simili di pubblica istruzione, atti all insegnamento delle scienze, letteratura e belle arti.
Art. 355 Il piano generale d insegnamento sar� uniforme in tutto il regno. In tutte le universit� e stabilimenti di pubblica istruzione, dove s insegnano le scienze politiche ed ecclesiastiche, si dar� il primo luogo allo spiegamento della costituzione politica.
Art. 356 Vi sar� un direzione generale di pubblica istruzione composta di persone illuminate, ed incaricata d invigilare all insegnamento pubblico sotto l autorit� del governo.
Art. 357 Il parlamento stabilir� de piani e degli statuti speciali per fissare e promuovere l importante oggetto della istruzione pubblica.
Art. 358 Ogni nazionale del regno delle Due Sicilie ha libert� di scrivere, imprimere e pubblicare le sue idee senz aver bisogno di licenza, revisione o approvazione anteriore, ma sotto la responsabilit� che le leggi determineranno.
TITOLO X
DELLA OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE E DEL MODO DI PROCEDERE PER FARVI DE CANGIAMENTI
CAPITOLO UNICO
Art. 359 Il parlamento nelle sue prime sessioni prender� in esame le particolari infrazioni della costituzione, delle quali fosse stato informato, onde porvi l opportuno rimedio, e rendere effettiva la responsabilit� de contravventori.
Art. 360 Ogni cittadino del regno delle Due Sicilie ha diritto di reclamare innanzi al parlamento e presso al re l osservanza della costituzione.
Art. 361 Ogni persona che abbia da esercitare pubblico impiego, nel prenderne possesso dovr� prestar giuramento di osservare la costituzione, esser fedele al re ed adempiere pienamente il suo dovere.
Art. 362 Finch� sien passati otto anni dopo essersi messa in eseguimento la costituzione in ogni sua parte, non si potr� proporre in alcun articolo di essa, n� alterazione, n� addizione, n� riforma veruna.
Art. 363 Per fare nella costituzione qualche alterazione, addizione, o riforma, � necessario che la deputazione la quale dee decretarla definitivamente, venga a ci� autorizzata con procura speciale.
Art. 364 Ogni proposizione di riforma in qualunque articolo della costituzione dovr� farsi per iscritto, ed essere appoggiata e firmata da tredici deputati almeno.
Art. 365 La proposizione di riforma si legger� tre volte con l intervallo di sei giorni dall una all altra: e dopo la terza lettura si deliberer�, se sia da ammettersi a discussione.
Art. 366 Ammessa alla discussione, si proceder� in appresso con le formalit� medesime e per gli medesimi tramiti che furono prescritti per la formazione delle leggi, e quindi si voter� per decidere, se dovr� di nuovo trattarsene nella seguente deputazione generale; a tal decisione sono necessarie le due terze parti di voti.
Art. 367 La seguente deputazione generale, previe in tutto e per tutto le stesse formalit�, in qualunque de due anni delle sue sessioni e purch� v intervengano le due terze parti dei voti, potr� dichiarare di esservi luogo alla spedizione di speciale procura per eseguire la riforma.
Art. 368 Questa dichiarazione si pubblicher� e comunicher� immediatamente a tutte le provincie, e secondo il tempo in cui siasi fatta, determiner� il parlamento, se dovr� spedirsi il mandato di procura per la prossima immediata deputazione oppure per la seguente.
Art. 369 La procura sar� data da congressi elettorali di provincia, e dovr� aggiungersi alle solite formole de mandati la clausola seguente: Accordano inoltre la procura speciale per fare, alla costituzione la riforma, di cui si tratta nel decreto del parlamento, il cui tenore � il seguente (qui si copier� il decreto); tutto ci� dovr� eseguirsi a norma di quanto � prescritto dalla costituzione medesima: e si obbligano a riconoscere e tenere per costituzionale tutto ci� che in seguito si stabilisca.
Art. 370 La proposta di riforma sar� discussa di bel nuovo: qualora sia approvata da due terze parti de deputati, passer� ad esser legge costituzionale, e si pubblicher� per tale nel parlamento.
Art. 371 Una deputazione finalmente presenter� il decreto di riforma al re, onde lo faccia pubblicare, e circolare per tutte le autorit� ed in tutti i paesi della monarchia.
Napoli, 9 dicembre 1820
Il presidente
Cav. Pietro Antonio Ruggiero, deputato per la provincia di Napoli.
I segretari
Nazario Colaneri, deputato pel Sannio.
Ferdinando De Luca, deputato per la Daunia.
Luigi Dragonetti, deputato per la Marsia.
Felice Pulejo, deputato per la provincia di Messina.
FONTE:
A. AQUARONE, M. D ADDIO e G. NEGRI, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunit�, Milano, 1958.
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