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[Archives of the Ministry of Foreign Affairs, Madrid, Historical Section, Box number 2036]
"FERDINANDO Il
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
Di GERUSSALEMME, ECC.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ECC., ECC.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO Di TOSCANA, ECC,
Siamo stati con nostro vivo rincrescimento informati che Sua Maestà Cattolica con decreto de' 4 dello scorso Aprile abbia convocate le Corti Spagnuole, perche nel dì venti del prossimo Giugno prestassero solenne giuramento alla Serenissima Infante D. Maria Isabella Luisa, come Principessa ereditaria della Corona delle Spagne, riconoscendo con tal atto il nuovo ordine di successione, che ha la Maestà Sua inteso di stabilire con la Prammatica Sanzione de' 29 Marzo 1830; derogando a quello promulgato dal Re Filippo V' con la legge del 10 Maggio del 1713.
A tal notizia abbiamo considerato:
Che l'accennata legge del 1713 fu legittimamente sanzionata dal capo di una nuova dinastia con tutte le formalità che si richieggono indispensabilmente alla validita di essa, ed in concorso di circostanze straordinarie, e luttuosissime, donde solo può emergere la necessità di una novella legge di succesione;
"Che siffatta legge consacrata da un secolo e più di pacifica esistenza fu una conseguenza necessaria delle stipulazioni, che assicurarono il trono delle spagne al nipote di Luigi XIV ed in esso alla maschile discendenza di lui; della qual legge sussistono tuttavia in tutta la lor forza le alte ragioni che la dettarono; e che il suddito ordine di successione regolato Coll' assentimento, e guarentia delle principali Potenze di Europa, e riconosciuto non solo dalla nazione Spagnuola, ma da molti e varii Trattati fra le dette Potenze consecutivamente stipulati, sia perciò divenuto obbligatorio, ed intangibile, ed abbia creato diritti in tutta la discendenza agnatizia del fondatore Filippovo in infinito; diritti, che si ottennero in íscambio di altri, che se ne perderono, ed a' quali non possono coloro, che ne sono investiti, rinunziare senza grave oltraggio a siá stessi, ed al riguardi dovuti al glorioso capo e fondatore di lor dinastia.
Siamo d'altronde certi, che adottata una volta simigliante legge fondamentale, non sia dato a chicchesia, secondo gli ovii principii di legislazione universale, di arrecarvi, fin che duri la dinastia di chi la creò, innovamento, o alterazione veruna per qualunque causa o pretesto; in guisa che il diritto acquistato alla successione delle spagne appartenendo al principi delle discendenza di Filippovo, a ciascuno secondo l'ordine, e'i, rango di sua nascita, per la morte dell'ultimo possessore della Corona, questa e' deferita di pieno diritto al primogenito del ramo primogeniale, e più prossimo al defunto, e'i, suo successore non la tiene per alcuna disposizione del predecessore, ma da dio solo, e dalla legge inviolabile, per la quale l'ordine della successione e' stato stabilito.
Nè infine ci sfugge, che, distrutta questa legge, tutti gli sforzi, che fece l'Europa nel cominciamento del secolo passato, per istabilire un giusto equilibrio tra i differenti Stati, ora tornerebbero affatto vani; nè senza fondamento sarebbe il timore di veder rigermogliare una guerra sanguinosa di successìone.
Laonde coerentemente a ciò che fu praticato dal nostro augusto genitore con la riserva dei diritti, ch'ei fece in data de' 22 settembre del sudetto anno 1830, crediamo essere indispensabile al nostro onore, al nostri reali diritti, ed al doveri, che c'impone il rango, in cui la provvidenza ci ha posti, di altamente protestare innanzi al legittimi sovrani delle Nazioni tutte, come con la presente facciamo, con Tro la prammatica sanzione de' 29 marzo del cennato anno 1830, e contro ogni atto che ledere, o alterar possa, anche menomamente, quei principii che hanno finora servito di base allo splendore ed alla i a potenza della casa de' Borboni, ed agli eventuali diritti innegabili e sacri che a noi,, alla famiglia, ed al Discendenti nostri in infinito sono stati legittimamente Tramandati in forza della fondamentale legge di successione costantemente finora osservata, e colprezzo di sacrifizii immensi.
Questa nostra solenne protesta sarà da noi trasmessa a tutte le corti; e vogliamo che sottoscritta da Noi, munita del suggello delle nostre Reali Armi, e rubricata dal nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Esteri sia conservata nei nostri Ministeri di Stato degli Affari Esteri, e della Presidenza dei Consiglio dei Ministri, e presso il nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia, Protonotaro del Regno.
Napoli, 18 Maggio 1833.
FERDINANDO
ANTONIO STATELLA
(Luogo del Suggello)
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