BASI DELLA COSTITUZIONE DI SICILIA DEL 1812

BASI DELLA COSTITUZIONE DI SICILIA DEL 1812
 

FERDINANDO III

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, INFANTE DELLE SPAGNE, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ECC., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA, ECC. ECC. ECC.

Convocatosi da noi, qual vicario generale coll Alter Ego, straordinario generale Parlamento, con real dispaccio del primo maggio dell anno passato, per provvedersi dal medesimo non solo ai bisogni dello Stato, ma ancora alla correzione degli abusi, al miglioramento delle leggi, ed a tutto ci�, che interessar potesse alla vera felicit� di questo fedelissimo regno; ed essendosi il medesimo collegialmente riunito, e stabilite le basi di una nuova Costituzione, che sotto il 25 dello scorso luglio ci furono dallo stesso indirizzate; autorizzati noi dal nostro augusto genitore, per foglio del d� primo del decorso agosto, transuntato ed esecutoriato dal protonotaro del regno il giorno 10 dello stesso mese; aderendo alle proposte del Parlamento, ed in conseguenza al voto della nazione, abbiamo munito della Real Sanzione.

I. Che la religione dovr� essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la cattolica, apostolica, romana; e che il re sar� obbligato professare la medesima religione; e quante volte ne professer� un altra, sar� ipso facto decaduto dal trono.

II. Che il potere legislativo risieder� privatamente nel solo Parlamento. Le leggi avranno vigore, quando saranno da Sua Maest� sanzionate. Tutte le imposizioni di qualunque natura dovranno imporsi dal Parlamento, ed anche avere la Sovrana Sanzione. La formola sar� veto, o placet, dovendosi accettare o rifiutare dal re, senza modificazione.

III. Che il potere esecutivo risieder� nella persona del re.

IV. Che il potere giudiziario sar� distinto ed indipendente dal potere esecutivo e legislativo, e si eserciter� da un corpo di giudici e magistrati. Questi saranno giudicati, puniti, e privati d impiego per sentenza della Camera de Pari, dopo l instanza della Camera de Comuni, come meglio rilevasi dalla Costituzione d Inghilterra, e pi� estesamente se ne parler� nell articolo Magistrature.

V. Che la persona del re sar� sacra ed inviolabile.

VI. Che i ministri del re, e gl impiegati, saranno soggetti all esame ed alla censura del Parlamento; e saranno dal medesimo accusati, processati, e condannati, qualora si troveranno colpevoli contro la Costituzione, e l osservanza delle leggi, o per qualche grave colpa nell esercizio della loro carica.

VII. Che il Parlamento sar� composto da due Camere, una detta de Comuni, o sia de rappresentanti delle popolazioni tanto demaniali che baronali, con quelle condizioni e forme, che stabilir� il Parlamento ne suoi posteriori dettagli su questo articolo: l altra chiamata dei Pari, la quale sar� composta da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, e da tutti quei baroni, e loro successori, e possessori delle attuali Parie, che attualmente hanno diritto di sedere e votare ne due bracci ecclesiastico e militare, e da altri che in seguito potranno essere eletti da sua Maest� giusta quelle condizioni e limitazioni, che il Parlamento fisser� nell articolo di dettaglio su questa materia.

VIII. Che i baroni avranno, come Pari, testativamente un voto solo, togliendosi la moltiplicit� attualmente relativa al numero delle loro popolazioni. Il protonotaro del regno presenter� una nota degli attuali baroni ed ecclesiastici, e sar� questa inserta negli atti parlamentari.

IX. Che sar� privativa del re il convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento, secondo le forme ed istituzioni, che si stabiliranno in appresso. Sua Maest� nondimeno sar� tenuta di convocarlo in ogni anno.

X. Che niun siciliano potr� essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, e turbato nel possesso e godimento de suoi diritti e de suoi beni, se non in forza delle leggi d un nuovo Codice, che sar� stabilito da questo Parlamento e per via di ordini, e di sentenze de magistrati ordinarii, ed in quella forma, e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza, che diviser� in appresso il Parlamento medesimo. I Pari godranno della forma de giudizi medesimi, che godono in Inghilterra, come meglio si diviser� dettagliatamente in appresso.

XI. Che non vi saranno pi� feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodii, conservando per� nelle rispettive famiglie l ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali; e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, relevi, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando per� ogni famiglia i titoli e le onorificenze.

XII. Finalmente, che ogni proposizione relativa a sussidi debba nascere privativamente, e conchiudersi nella riferita Camera de Comuni; ed indi passarsi in quella de Pari, dove solo si dovr� assentire, o dissentire senza punto alterarsi; e che tutte le proposte riguardanti gli articoli di legislazione, o di qualunque altra materia, saranno promiscuamente avanzate dalle due Camere, restando all altra il diritto di ripulsa.

L anzidetta Real Sanzione fu sotto il 10 agosto decorso, per via del nostro segretario di Stato, ed azienda, comunicata al Parlamento, il quale si applic� in seguito a sviluppare e stabilire gli articoli di dettaglio della nuova Costituzione, come meglio si rileva dall atto parlamentario stipulato alla nostra presenza il giorno sette dello scorso novembre dal protonotaro di questo nostro regno, e da noi ancora non intieramente sanzionato. E siccome il Parlamento stabil� la nuova forma de consigli civici, che deve aver luogo prima dell imminente maggio dell anno corrente, tempo nel quale dai medesimi passar si dovr� rispettivamente alla elezione de magistrati municipali, che d allora in poi dovranno disimpegnare le incombenze, ed eseguire gl incarichi loro addossati dal Parlamento; e perch� i capitoli riguardanti la nuova forma de sopradetti consigli civici, alcuni del potere legislativo, non meno che le istruzioni per la elezione dei rappresentanti la Camera de Comuni, stabiliti dal Parlamento istesso, e da noi di gi� muniti della Real Sanzione, sono necessarii per l organizzazione de medesimi consigli, e per la formazione delle due Camere dell imminente nuovo Parlamento; cos� noi esercitando le facolt� del potere esecutivo, inteso il parere del privato Consiglio, abbiamo stabilito, ed ordiniamo, che prontamente si esegua in tutto il regno la nuova organizzazione di consigli civici, e quanto altro prescrivesi negli altri capitoli.

COSTITUZIONE DI SICILIA DEL 1812

FRANCESCO

PRINCIPE EREDITARIO DELLE DUE SICILIE, E VICARIO

GENERALE IN QUESTO REGNO DI FERDINANDO III, PER LA GRAZIA DI DIO, RE DELLE DUE SICILIE, E DI GERUSALEMME, INFANTE DELLE SPAGNE, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ECC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA, ECC. ECC. ECC.

Investiti Noi, qual vicario generale di questo Regno con l Alter Ego, della pienezza del sovrano potere, abbiamo munito prima di ogni altro della Real Sanzione quegli atti dell ultimo generale Parlamento, che riguardavano le basi della costituzione, e l organizzazione, e le incumbenze e prerogative delle due camere dello stesso Parlamento, e dei civici consigli; perch�, riputandoli i pi� conducenti al lustro ed al bene generale della nazione, abbiamo, creduto doversene differire, il meno che fosse possibile, la esecuzione. Pubblicati, per�, ed in parte anche messi in pratica gli anzidetti articoli, abbiamo rivolto l animo e l attenzione nostra alle rimanenti proposte del prelodato Parlamento; e col parere del privato consiglio abbiamo apposto, e manifestiamo il reale assenso sopra ognuna di esse nella forma e modo che segue:

TITOLO I

POTERE LEGISLATIVO

CAPO I

� 1 Il potere di far le leggi, e quello di dispensarle, interpretarle, modificarle ed abrogarle, risieder� esclusivamente nel Parlamento. Ogni atto legislativo per� avr� forza di legge e sar� obbligatorio, tosto che avr� la sanzione dal Re placet

� 2 Il Re si compiacer� rispondere ai decreti del Parlamento prima che resti sciolto, o prorogato, colla formola del placet, o Veto, e senza apportarvi alterazione o modificazione veruna, come si degn� sanzionare con real dispaccio del 10 di agosto 1812.

Placet; intendendosi che questo stabilimento debba principiare dal Parlamento del 1813 in poi, menoch� riguardo alle nuove leggi de nuovi codici, le quali, come parte integrale della presente costituzione, dovranno essere considerate come tante differenti proposte, e per� talune potranno essere sanzionate, ed altre rigettate.

� 3 Ogni legge dovr� inserirsi nei registri del regno, ed il segretario di Stato del Dipartimento sar� tenuto di farne arrivare a nome del re la copia in istampa a tutti i magistrati e pubblici funzionari, per la esecuzione.

Placet; con che resti inerente alla corona il diritto di proclamarle, ed al bisogno richiamarle in osservanza, ed inculcarne l esecuzione con degli editti.

� 4 Al solo Parlamento apparterr� non meno il diritto di far leggi, che quello ancora della creazione, ed organizzazione di nuove magistrature e soppressione delle antiche.

Placet; con che relativamente alla creazione ed organizzazione di nuove magistrature, nei casi straordinarii, sia in facolt� nostra di delegare uno o pi� individui, da scegliersi fra i magistrati esistenti; da regolarsi per� nella processura a tenore del rito e delle leggi vigenti.

CAPO II

� 1 Il solo Parlamento avr� il potere di mettere nuove tasse di ogni specie, e di alterare quelle gi� stabilite. Tutti i sussidii non avranno che la durata di un anno. Tali determinazioni per� del Parlamento saranno nulle, come gi� si � detto delle leggi, se non saranno avvalorate dalla Real Sanzione placet

� 2 La nazione da oggi in avanti sar� la proprietaria di tutti i beni ed introiti dello Stato, di qualunque natura; e quindi ne disporr� il Parlamento con piena libert�, sempre per� colla Real Sanzione placet

CAPO III

I beni ecclesiastici debbono considerarsi inalienabili, menoch� nei casi previsti dalla Santa Chiesa.

Placet, menoch� in quei casi che lo sono stati de jure.

CAPO IV

Riguardante la formazione della Camera de Pari, e della Camera de Comuni

� 1 Il prossimo Parlamento, e tutti gli altri, che in appresso si convocheranno da S.R.M., saranno composti da due Camere, l una detta de Pari, ossia de Signori, e l altra de Comuni placet

� 2 La Camera de Pari risulter� da tutti quei baroni, e loro successori, e da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, che attualmente han dritto di sedere e votare in Parlamento. I Pari, tanto spirituali che temporali, avranno testaticamente un voto solo, togliendosi l attuale molteplicit� delle loro parie placet

� 3 Viene stabilita la rispettiva ed unica paria dalla nota presentata dal protonotaro del regno, e lo stesso per gli ecclesiastici; la quale nota sar� posta in fine dell atto parlamentario placet

� 4 La dignit� de Pari temporali, giusta quel titolo che � espresso nella nota suddetta, sar� perpetua, inalienabile, ereditaria; e non si potr� ad altri trasferire n� per vendita, n� per donazione, n� per qualsiasi maniera, fuorch� quella della successione, secondoch� questa si trover� stabilita nelle particolari famiglie. Egualmente restano perpetue ed inalienabili le dignit� ecclesiastiche parlamentarie placet

� 5 Sua Real Maest� potr� creare quanti nuovi Pari temporali vorr�, purch� quelli da eleggersi siano o principi, o duchi, o marchesi, o conti, o visconti o baroni siciliani, ed abbiano almeno una rendita netta sopra terre di once seimila all anno; perloch� qualunque diploma del re a tal uopo non avr� vigore se prima non sar� registrato negli atti della Camera de Pari, che sola dovr� prendere cognizione delle predette condizioni.

Placet per la creazione de Pari; ma nell intelligenza che S.M. si riserba di dichiarare in appresso il suo animo sulle limitazioni.

� 6 Erigendosi nel nostro regno di Sicilia nuovi vescovati, s intendano, ipso facto, Pari spirituali i nuovi vescovi, e loro successori placet

� 7 I Pari temporali potranno costituire per loro procuratore il loro immediato successore: i medesimi, come ancora gli spirituali, potranno intestare la procura a qualunque altro Pari, purch� non si cumuli nella stessa persona pi� di una procura placet

CAPO V

� 1 La Camera de Comuni sar� formata da rappresentanti delle popolazioni di tutto il regno, senza alcuna distinzione di demaniale o baronale, nel numero e proporzione che segue placet

� 2 Tutto il regno, fuori le isole adiacenti, si divider� in ventitr� distretti, giusta la mappa formata nella quale sono anche notati i capi-luoghi o popolazioni capitali, e di cui si far� registro agli atti del protonotaro del regno. Ciascuno di questi distretti mander� alla Camera de Comuni due rappresentanti placet

� 3 La citt� di Palermo ne mander� sei: le citt� di Catania e di Messina ne manderanno tre per ognuna: e qualunque altra citt� o terra, la cui popolazione arrivi al numero di diciottomila anime, ne mander� due, oltre quelli del rispettivo distretto placet

� 4 Qualunque citt� o terra, la cui popolazione arrivi al numero di seimila abitanti, ma non al numero di diciottomila, ne mander� uno placet

� 5 Quelle citt� o terre, che contino un numero di abitanti infra seimila, saranno comprese ne distretti.

Ma il Parlamento dichiara, che questa legge non debba togliere la rappresentanza alle attuali citt� demaniali, che la godono, ancorch� la popolazione non arrivi a seimila anime; semprech� le vicende de tempi non abbiano ridotta alcuna di esse in tale decadenza che non abbiano se non duemila abitanti placet

� 6 La numerazione delle anime pubblicata nel 1798 sar� di norma all esecuzione del predetto stabilimento; beninteso per�, che le ulteriori generali numerazioni da pubblicarsi ed approvate dal Parlamento, serviranno sempre di norma, ma per regolare il numero de rappresentanti placet

� 7 L isola di Lipari solamente avr� un rappresentante, come attualmente lo ha ottenuto placet

� 8 Le universit� degli studi delle citt� di Palermo e di Catania manderanno un rappresentante per ciascuna: qualora poi l universit� degli studi di Palermo avesse, come proprietaria di Badie, voce parlamentaria fra i Pari, dovr� in tal caso perdere la suddetta rappresentanza, ed avr� in compenso due rappresentanti nella Camera de Comuni placet

� 9 La mappa gi� ridotta agli atti di popolazioni o rappresentanti fatta sulla numerazione del 1798, e con le regole di sopra stabilite, si metter� all ultimo dell atto, dopo quella de Pari placet

� 10 Nessuno potr� avere nella Camera de Comuni pi� di una procura o di un voto, e niun membro della medesima potr� sostituire o trasferire ad altri la procura fattagli dai suoi costituenti placet

CAPO VI

Non potranno rappresentare alcun distretto, citt�, terra o universit� degli studi,

� 1 Gli esteri di qualunque nazione placet

� 2 Quelli che non avranno venti anni compiuti placet

� 3 Quelli, che saranno criminalmente accusati, fino a che l accusa, non sia stata cancellata placet

� 4 I presidenti e giudici di tutti i tribunali, e qualunque altro magistrato, meno i magistrati municipali placet

� 5 Gli uffiziali dell esercito e della marina in attuale servizio, da colonnello in gi�, salvo fra questi coloro, che abbiano una rendita di once trecento annuale Vetat

� 6 Tutti gl impiegati secondarii nelle reali segreterie, dogane, segrezie ed altri rami di pubblica amministrazione, come ancora quelli, che avranno pensioni amovibili a piacere di S.M. placet

� 7 Non potranno rappresentare un distretto quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita netta e vitalizia, che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande, e simili specie di propriet�, salvo quella proveniente da ufficio amovibile, di once trecento all anno placet

� 8 Non potranno rappresentare la citt� di Palermo quelli, i quali nun avranno in Sicilia una rendita come sopra di once cinquecento l anno placet

� 9 Non potranno rappresentare una citt� o terra parlamentaria, o universit� degli studi quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di once centocinquanta all anno; ben vero i rappresentanti delle universit� degli studi saranno dispensati dal giustificare la detta rendita, ove fossero cattedratici delle medesime universit� placet

� 10 Qualunque persona eletta, sia come rappresentante di un distretto, sia di una citt� o terra parlamentaria, dovr� recarsi in Palermo a proprie spese: qualora le universit� volessero dai sopravanzi contribuire alle dette spese, saranno in tal caso in libert� di farlo; ben vero la sovvenzione non potr� eccedere un oncia al giorno, e ci� dovr� farsi col consenso del consiglio civico placet

� 11 Tutti poi i siciliani nati, o figli di siciliani abitanti in Sicilia, ne quali si verificheranno le sopraddette condizioni, potranno essere ammessi nella Camera dei Comuni, senza riguardo a grado o condizione placet

CAPO VII

� 1 Non saranno ammessi nella Camera de Comuni per rappresentanti i debitori dello Stato, n� i Pari potranno sedere nella loro camera, trovandosi in eguale circostanza; concedendosi per� ai medesimi la rappresentanza per i debiti finora contratti collo stesso, purch� si saldassero in quattro anni; e che tutte quelle somme che forse fossero dovute, ma che sono state dilazionate, non formino debito, se non allorquando, spirata la dilazione, non fossero corrisposte: beninteso per�, che il potere esecutivo non sar� mai impedito di agire per la riscossione dei debiti a favore dell erario nazionale placet

� 2 Resta abolita l eccezione ostica per i membri s� dell una che dell altra camera, salvo il dritto di non essere molestati di persona, menoch� in quei delitti che si eccettueranno nel nuovo codice.

Per l abolizione dell eccezione ostica, e per il dritto di non essere molestati di persona nelle materie civili Placet: per le materie criminali per�, Placet, per i soli delitti a relegazione infra, fintantoch� non sar� stabilito e sanzionato il nuovo codice.

CAPO VIII

� 1 I rappresentanti di un distretto nella Camera de Comuni saranno eletti da tutti coloro, i quali possederanno nello stesso distretto una rendita netta vitalizia almeno di once diciotto all anno, sia che la stessa provenga da diretto o utile dominio o da qualunque censo o rendita sopra bimestre, tande, o simili specie di propriet� placet

� 2 I rappresentanti della citt� di Palermo saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa citt�, o suo territorio, una rendita netta vitalizia almeno di once cinquanta all anno, sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande e simili specie di propriet�: da tutti coloro i quali avranno nella medesima citt�, o suo territorio, un ufficio pubblico vitalizio e inamovibile almeno di once cento all anno; e finalmente dai cinque consoli, che per antica osservanza han goduto il privilegio di eleggere il procuratore della citt� di Palermo, e dal solo console e capo di ognuna delle legali corporazioni degli artefici, quante volte abbia la rendita annuale di once diciotto placet

� 3 I rappresentanti di ogni altra citt� o terra parlamentaria saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa citt�, o terra e suo territorio, una rendita netta e vitalizia almeno di once diciotto annuali, sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande e simili specie di propriet� placet

� 4 Da tutti coloro che avranno nella medesima citt� o terra un ufficio pubblico vitalizio ed inamovibile almeno di once cinquanta all anno, e dai consoli e capi degli artefici, purch� abbiano una rendita di once nove annuali placet

� 5 Finalmente i rappresentanti delle due universit� degli studi saranno eletti dal rettore, dal segretario e dal corpo dei professori e dei dottori collegiali di ognuna placet

� 6 Chiunque posseder� una rendita come sopra, di once diciotto o pi�, avr� il dritto di votare e per la elezione dei rappresentanti della stessa citt� o terra, e per quella dei rappresentanti del distretto nel quale essa citt� o terra � compresa placet

� 7 Gli stessi requisiti espressi per i rappresentanti debbono osservarsi per gli elettori ad eccezione della rendita placet

CAPO IX

� 1 I capitani d arme, o i capitani giustizieri, saranno quelli che dovranno assistere alla elezione dei rappresentanti nella Camera de Comuni de rispettivi luoghi alla loro giurisdizione soggetti, a seconda delle istruzioni che saranno fatte a suo tempo.

placet, essendosi gi� approvate le istruzioni.

� 2 Apparterr� al capitano d arme di ogni distretto ed al capitano giustiziere d ogni citt� o terra parlamentaria, il tenere il ruolo de votanti, della cui formazione si parler� in appresso; ed il convocare tali votanti per procedere alle dette elezioni in giorni prefissi placet

� 3 Impedire i disordini e le irregolarit� in s� fatte adunanze; il decidere inappellabilmente sul momento qualunque dubbio e controversia che potrebbe nascere sopra la legalit� de voti e delle elezioni; e dicesi inappellabilmente per prevenire sul luogo i disordini che altrimenti ne potrebbero accadere; giacch� le parti che si crederanno gravate dalle procedure e decisioni dei capitani d arme o giustizieri, potranno, dopo l elezione, portarne querela alla Camera de Comuni, la quale sola avr� il dritto di decidere della legalit� o illegalit� della elezione de suoi proprii membri placet

� 4 Eseguita la elezione, tenerne subito avvisato il protonotaro, e darne parimenti un certificato alla persona eletta placet

� 5 Ove la rappresentanza di un distretto, citt� o terra venisse per qualunque siasi causa a vacare, quel tale distretto, citt� o terra potr� passare alla nuova elezione colle forme stabilite; e sar� dovere di ogni capitano d arme o capitano giustiziere d intimare la nuova elezione, previa la notizia legale allo stesso inviata, come si stabilir� in appresso placet

� 6 Per le elezioni de rappresentanti delle due universit� degli studi di Palermo e di Catania, si eseguiranno le anzidette incumbenze dal rispettivo rettore di ognuna, ed in mancanza, dal pi� antico dei professori placet

� 7 I capitani d arme, i capitani giustizieri, e i due rettori delle universit� degli studi di Palermo e di Catania non debbono ingerirsi nel giudicare de requisiti sopra specificati, richiesti nei candidati per essere eletti rappresentanti de Comuni; appartenendo, fatte gi� le elezioni, tale esame e giudizii, prima al protonotaro, e quindi, ad istanza delle parti interessate, alla Camera de Comuni placet

CAPO X

� 1 Le elezioni de rappresentanti de distretti si faranno nelle capitali de distretti medesimi placet

� 2 Quelle de rappresentanti della citt� e terre parlamentarie, nelle stesse citt� e terre placet

� 3 Si designer� sempre per tali adunanze un luogo pubblico o una piazza, ad elezione de rispettivi capitani placet

� 4 Ogni elettore sar� in libert� di proporre qualunque candidato; ma la elezione cadr� sopra colui che ha riportato maggior numero di voti placet

� 5 Ciascun elettore dovr� dare il suo voto personalmente, e per procura ad alta voce in mano del rispettivo maestro-notaro, e alla presenza del capitano e suoi uffiziali, che ne faranno registro, secondo le formole, che si stabiliranno in appresso.

placet, stante le formole di gi� approvate.

� 6 Nessun pari avr� il dritto di frammischiarsi nelle elezioni de membri della Camera de Comuni placet

� 7 Il maestro-notaro del comune, dove le elezioni si dovranno effettuare, assister� alle medesime placet

� 8 Sar� proibito a truppa di qualunque sorta di risiedere in quei luoghi, in cui si faranno le sopradette elezioni placet

� 9 Se si trover� forza armata di ordinaria guarnigione, menoch� il servizio del giorno puramente necessario, dovr� questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia, due giorni prima, e ritornare due giorni dopo compiute le elezioni suddette placet

� 10 Niuno impiegato, o dipendente dalla Corona, potr� intromettersi nelle elezioni suddette, sotto la pena di once duecento, e della perdita dell ufficio placet

� 11 I candidati non potranno dare agli elettori danaro, feste, pranzi, o altro, sotto pena di once duecento, e di nullit� della elezione placet

� 12 Le elezioni de rappresentanti delle due universit� di Palermo e di Catania si eseguiranno cogli stessi regolamenti rapportati di sopra; ed il rispettivo segretario, in presenza del rettore, far� le veci del maestro-notaro, per ricevere e registrare i voti de professori placet

� 13 L accettazione di un impiego dato dal re rende vacante ipso facto il posto, che si ha nella Camera dei Comuni, eccettuati gli impieghi militari; potr� essere nuovamente eletto, menoch� per tutti quegli impieghi, che sono eccettuati a tenore del � 5 del cap. 6 di sopra indicati.

Placet: con che tutti gli altri impiegati, non esclusi nel citato paragrafo sesto del capitolo sesto, possano intervenire.

CAPO XI

� 1 Sar� unicamente dritto di S.M. quello di convocare, sciogliere e prorogare il Parlamento placet

� 2 Il re sar� tenuto a convocarlo in ogni anno come � stato sanzionato all articolo nono placet

� 3 Nondimeno il re dovr� convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento sempre inteso il parere del suo consiglio privato, della cui formazione si tratter� in appresso placet

� 4 La rappresentanza alla Camera dei Comuni non avr� vita al di l� di anni quattro, da contarsi dalla data della convocazione, dopo il qual termine essa cesser� naturalmente placet

� 5 La convocazione del Parlamento dovr� farsi per via del protonotaro del regno, il quale manifester� la volont� del re ad ogni pari, e rappresentante de Comuni, premesso l ordine del re per via del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro placet

� 6 Nella rinnovazione poi della Camera dei Comuni, intimer� ai capitani d armi, ai capitani giustizieri ed ai rettori delle due universit� di convocare gli elettori per procedersi alle elezioni de rispettivi rappresentanti de comuni fra un dato tempo, che non sar� mai n� pi� n� meno di giorni quaranta; e ci� secondo le forme, di cui si parler� in appresso, premesso l ordine del re per via del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro placet

� 7 L apertura del Parlamento si far� da S.M. intervenendo personalmente, o per delegazione ad uno dei pari, nella camera stessa de signori, i quali daranno il giuramento di fedelt� in mano de due commessarii del re nelle formole cattoliche, ed in essa interverranno ancora i comuni che resteranno all impiedi, ed alla barra della Camera placet

� 8 Il re vi pronuncier�, o far� leggere un discorso analogo alla circostanza, a cui niuno de membri ha facolt� di rispondere placet

� 9 La prorogazione o dissoluzione del Parlamento si far� da S.M. personalmente, o per delegazione, con quelle medesime formalit� (eccetto il giuramento) specificate per l apertura.

Placet, nel senso che la prorogazione s intenda, che si debba riunire il Parlamento ad altro tempo, non elasso l anno dalla convocazione, come si � stabilito nel paragrafo secondo di questo capitolo, e per dissoluzione debba intendersi, che S.M. vuole convocarlo con nuovi membri della Camera de Comuni, e tanto nel primo che nel secondo caso qualunque discussione pendente si dovr� stimare come non fatta.

CAPO XII

� 1 Nella Camera de Pari sar� sempre eretto il trono sopra tre scalini placet

� 2 Nel giorno dell apertura del Parlamento il re vi seder� placet

� 3 Gli staranno a destra i principi della famiglia reale, che abbiano rappresentanza, o spirituale o temporale, indi gli arcivescovi, i vescovi, e gli altri ecclesiastici giusta la loro precedenza; a man sinistra i pari temporali secondo il loro titolo; dirimpetto al trono staranno all impiedi i membri de comuni dietro la barra che sar� situata in fondo placet

Placet: con che vi assistano i membri che compongono il primario Magistrato del Regno, e fintantoch� non saranno organizzati i nuovi magistrati, sar� la giunta de presidenti e consultori.

CAPO XIII

� 1 Nella Camera de Comuni nessun membro avr� la menoma distinzione o precedenza; in quella de Pari si conserver� l istesso ordine nel sedere secondo l antichit� di ciascuna paria, in modo che i nuovi eletti, qualunque sia il loro titolo, prenderanno l ultimo luogo placet

� 2 I voti in tutte le due camere si daranno confusamente collocandosi a dritta gli affermativi, ed a sinistra quelli che saranno per la negativa placet

CAPO XIV

� 1 Il presidente della Camera de Pari sar� in ogni Parlamento eletto da S.M. fra i membri della camera stessa; e quello de Comuni sar� eletto dall istessa Camera de Comuni, ed approvato da S.M. placet

� 2 La elezione del presidente della Camera de Comuni si far� il giorno appresso alla solenne apertura, al quale effetto presieder� il protonotaro del regno placet

� 3 Questa elezione si far� a voti segreti, e potr� cadere solamente sui membri della Camera de Comuni placet

CAPO XV

� 1 Il presidente di ogni Camera avr� le seguenti preminenze ed attributi:

Seder� in luogo distinto;

Risponder� ed arringher� in nome della Camera quante volte sar� mestieri;

Metter� gli affari in deliberazione;

Proporr� il tempo di dare i voti, e, dopo raccolti per mezzo del cancelliere, ne pubblicher� il risultato;

Decider� definitivamente tutte le controversie, che potranno insorgere fra i membri per la precedenza della parola;

Intimer� silenzio ed ordine, insorgendo nella camera animosit� e disturbi; e se alcuno prontamente non desister�, la Camera potr� punirlo con un voto di censura a voce o in iscritto, o con pi� severe ammonizioni e castighi, in proporzione della sua contumacia e colpevole condotta placet

� 2 Il presidente avr� solamente voto in caso di parit� placet

� 3 Manegger� le spese e sopraintender� al regime, ed alla polizia della camera placet

� 4 Eseguir� e sottoscriver� da parte della camera tutti i decreti della medesima placet

� 5 Potr� fare ammonizioni a qualunque dei membri, ma senza dure ed ingiuriose espressioni; potr� minacciare dei castighi, senza poterne infliggere alcuno che col consenso della camera placet

� 6 Sar� egli in tutto, come ogn altro membro, sottoposto alla censura ed alle punizioni della Camera, le quali in casi gravissimi si estenderanno alla privazione dell ufficio ed alla espulsione dalla Camera placet

CAPO XVI

� 1 Niun giudice o magistrato potr� mai inquirere, processare, arrestare, proferire o eseguire sentenza contro i membri delle due Camere, e contro le Camere istesse, per qualunque cosa detta, fatta, discussa e deliberata nel Parlamento medesimo; e ci� sotto la pena di once mille, della perdita di qualunque pubblico ufficio, e della relegazione per dieci anni in un isola placet

� 2 S.M. nell esecuzione di tali sentenze non potr� mai concedere perdono, o mitigazione alcuna al castigo dovuto ai delinquenti; n� questi, per iscusare o minorare il loro reato, potranno allegare ordini o commissioni della M.S. placet

� 3 La Camera sola potr� prendere cognizione degli eccessi che i suoi membri commetteranno nella stessa Camera: ad essa sola si apparterr� di punirli con voti di censura espressi a voce, o ridotti agli atti, colla carcerazione, col divieto di intervenire in Parlamento, o con pene anche pi� gravi; come si dichiarer� nel nuovo codice criminale placet

CAPO XVII

� 1 Ciascuno de due presidenti elegger� il cancelliere della sua camera coll annuo soldo di once quattrocento.

Per le cariche placet Regiae Majestati con che verranno creati dal Re a nomina del rispettivo presidente.

� 2 Ognuno di questi due cancellieri elegger� due segretarii coll annuo soldo di once cento cinquanta, ed altri uffiziali subalterni, che si crederanno dalla camera necessarii placet

� 3 I due presidenti eleggeranno un usciere per ciascuna Camera coll annua somma di once cento per ognuno placet

� 4 I due cancellieri co rispettivi segretarii registreranno distintamente tutti gli atti delle loro Camere, conterranno e pubblicheranno i voti, e ne conserveranno rispettivamente i registri.

Placet, in conformit� alla Sovrana Sanzione apposta al � 1, di questo capitolo.

� 5 Il protonotaro del regno manterr� l archivio di tutti gli atti particolari, sanzionati e non sanzionati, in un ufficio esistente nella stessa casa del Parlamento placet

� 6 Vi sar�, oltre ai sopradetti impieghi nella Camera dei Comuni, un capitano d ordine, che sar� ad elezione del presidente di essa Camera: costui manterr� la polizia nella Camera, e per� l uscirne dipender� da suoi ordini. Sar� suo speciale dovere di eseguire qualsiasi mandato della camera medesima, avutane l autorizzazione per iscritto del presidente di essa, per gli affari che riguardano la stessa Camera solamente; coll annuo soldo di once centocinquanta. Il presidente della Camera dei Pari elegger� un altro simile uffiziale col soldo medesimo a tenore della costituzione d Inghilterra.

Placet per le cariche: ma saranno eletti dal Re a nomina del protonotaro, fintantoch� non si stabilir� da S.M. un impiego analogo a quello del gran Camerlengo.

� 7 Le ambasciate da una Camera all altra si recheranno da tre membri o pi�, secondoch� sar� determinato da ciascuna delle stesse Camere placet

� 8 Sar� cura degli uscieri conservare la polizia nella Camera, e nelle sedute, assistere alla porta, escludendo chiunque non autorizzato ad entrarvi, e servire in tutte le altre occorrenze placet

� 9 Tutti i sopradetti ufficiali non potranno rimuoversi dall impiego se non per colpa del loro ufficio, o per poco lodevole condotta placet

� 10 Vi sar� una stamperia dipendente dal Parlamento dentro le mura del suo edificio. La sua spesa dovr� aggiungersi alle altre sopra mentovate placet

� 11 Il direttore della medesima dipender� immediatamente ed unicamente da presidenti delle due Camere, i quali dovranno dare, ad esclusione di ogni altro, gli ordini per la stampa di tutte quelle mozioni od atti che si risolveranno nelle Camere rispettivamente placet

� 12 Si formeranno nelle Camere delle ringhiere per le persone che non sono parlamentarie placet

� 13 Avranno queste l ingresso per biglietto firmato da uno dei membri delle Camere, o dal presidente placet

� 14 I primi non potranno darne che un solo: l altro due placet

� 15 Chiunque per� avr� l ingresso non potr� portar armi, bastoni, batter le mani, parlare ad alta voce o commettere qualunque indecenza, sotto pena non solo di essere cacciato dalla Camera, ma ancora di essere arrestato; e quando la Camera si former� in comitato segreto non potr� rimanervi placet

CAPO XVIII

� 1 In ciascuna delle due Camere, chiunque de suoi membri potr� avanzare qualunque proposta placet

� 2 Le proposte di legge presentate alla Camera in iscritto, prima di passarsi alla finale deliberazione o votazione, si dovranno leggere e discutere in tre differenti sedute. Potr� la Camera, per maturamente esaminarsi le proposte suddette, eleggere un comitato, il quale ne faccia il suo rapporto accompagnato dal suo parere alla Camera istessa: potr� per� intervenirvi il primario tribunale del regno, che seder� in un luogo separato dai Pari, e dietro il presidente; esso non potr� interloquire sopra alcuna materia se non sar� interrogato, ed allora avr� voto solamente consultivo a tenore della costituzione d Inghilterra.

Placet: beninteso che in seguito di quanto si � detto al � 3 del cap. 12, i membri del primario debbano essere chiamati ad ogni nuovo Parlamento, per poter intervenire nelle sedute della Camera de Pari, e dare sopra ogni materia giudiziaria il loro voto puramente consultivo.

� 3 Per lo stesso oggetto potr� l intera Camera costituirsi in comitato segreto, ed apportarvi quei miglioramenti e correzioni che giudicher� opportune, senza la solita formalit� placet

� 4 Ognuna delle due Camere potr� a piacere aggiornare le sue adunanze, discussioni, e deliberazioni placet

� 5 La proposta rigettata in una delle due Camere non potr� riproporsi che nella sessione dell anno seguente placet

CAPO XIX

� 1 Qualunque proposta relativa a sussidii ed imposizioni dovr� iniziarsi nella Camera de Comuni placet

� 2 Quella de Pari avr� solamente il dritto di assentirvi o dissentirvi, senza potervi fare alterazione o modificazione alcuna placet

� 3 Tutte le proposte che per le loro conseguenze potranno ledere i dritti della Paria, debbono iniziarsi nella Camera dei Pari, e non possono ricevere alcuna modificazione in quella de Comuni, la quale avr� solamente il dritto di assentirvi o dissentirvi placet

� 4 S.M. non potr� ingerirsi, n� prendere cognizione alcuna delle proposte pendenti nelle Camere del Parlamento; ma queste solamente, dopoch� saranno state passate alla votazione di entrambe le Camere, dovranno presentarsi a S.M. per averne un assoluto placet o veto placet

� 5 La M.S. manifester� il placet o veto, inteso il parere del suo privato Consiglio, o con real rescritto, o a voce, intervenendo nella Camera de Pari, ove si raduneranno pure i membri della Camera de Comuni colle forme di sopra descritte placet

� 6 Tutte le volte che S.M. volesse dare a voce la sua Real Sanzione, intervenendo nella Camera dei Pari, i membri dei Comuni v interverranno stando in piedi dietro la barra; il protonotaro legger� ad alta voce gli articoli stabiliti dal Parlamento, ed il cancelliere della Camera de Pari proferir� il placet o veto, che sar� decretato dal re placet

� 7 Il cancelliere in fine di ogni articolo noter� il placet o veto, affinch� poi legalizzati dalla firma del protonotaro del regno, e dal real suggello da apporsi dal medesimo, siano conservati originalmente ne rispettivi archivi del Parlamento e del protonotaro placet

� 8 Una Camera non potr� ingerirsi n� prendere cognizione delle proposte che si discutono e sono pendenti nell altra placet

� 9 Ove le due Camere fossero d accordo in alcuni punti, e discordi in altri di una medesima proposta, potr� ciascuna di esse deputare un certo numero de suoi membri, i quali sedendo insieme procureranno di conciliare le differenze e ridurre le Camere all accordo ed alla uniformit� de voti placet

CAPO XX

Per essere compiuta la Camera de Pari si richieggono almeno trenta componenti, e per essere compiuta quella dei Comuni almeno sessanta. Qualora i presidenti delle rispettive Camere vedranno non esservi il sopradetto numero di membri, aggiorneranno la seduta o al giorno appresso, o a quel giorno che si trover� antecedentemente dato placet

CAPO XXI

Le due camere del Parlamento potranno stabilire per le loro sedute giorni diversi, non essendo necessario che nello stesso giorno siedano ambe le Camere placet

CAPO XXII

Ogni cittadino siciliano, che non fosse membro del Parlamento, potr� avanzare una sua domanda, querela, o progetto di legge per lui, o in nome del pubblico, al Parlamento per mezzo di un membro del medesimo: se la domanda, progetto o querela riguardi un oggetto pubblico, il membro di una delle due Camere che ne sar� incaricato non potr� ricusarsi di leggerlo pubblicamente alla Camera; se riguardi un oggetto particolare, si dar� ad un comitato per discutersi se debba accettarsi o ricusarsi vetat

CAPO XXIII

Ogni pari ha il dritto di fare inserire nel giornale della Camera le sue proteste colle ragioni che l accompagnano, e ci� quando � stata determinata dalla Camera una cosa contraria al suo sentimento placet

CAPO XXIV

� 1 Ogni membro di ciascuna Camera, che sar� accusato, dovr� immediatamente uscirne, e non potr� rientrarvi se non chiamato alla barra, o cancellata la sua accusa.

Placet: quante volte l accusa sia fatta per mezzo di rapporto di un comitato, e non gi� per la sola mozione.

� 2 Le ingiunzioni si eseguiranno per via degli uscieri placet

� 3 La Camera de Comuni, dopo avere stabilita l accusa, comincer� a far le ricerche per le pruove e per i documenti del processo, e mander� l accusa documentata alla Camera de Pari, la quale passer� a compilare il processo, e quindi al giudizio, ed alla condanna del reo.

Placet: per ci�, che riguarda i delitti comuni soltanto; ma trattandosi di una malversazione qualunque, la Camera de Comuni far� unicamente l accusa, ed il di pi� si praticher� dalla Camera de Pari.

� 4 Entrambe le Camere hanno il dritto di fare arrestare qualunque persona, da cui sieno state oltraggiate, ma prima di chiudersi il Parlamento, ove l affare non sia definito, dovr� essere commesso al magistrato ordinario.

Placet: con che, seguito lo arresto, debba rimettersi il querelato al magistrato ordinario (qualora sia necessario di farsi il processo) perch� lo formi, e pronunzi la sentenza definitiva; nell intelligenza che quegli arrestati, che non si troveranno rimessi al tribunale, nello sciogliersi o prorogarsi il Parlamento, resteranno immediatamente liberi.

CAPO XXV

� 1 Tutti i pari sono eguali in dritti: essi sono consiglieri ereditarii della corona placet

� 2 I pari, e le loro mogli, e le vedove finch� non passino a seconde nozze, come ancora le eredi delle parie, debbono essere giudicati nelle materie criminali dalla Camera dei Pari con quelle forme, che si stabiliranno in appresso.

Placet; riserbandosi S.M. di dichiarare il suo real animo sulle forme da stabilirsi.

� 3 La paria si limita ai soli padri di famiglia placet

� 4 I pari faranno le testimonianze sul proprio onore, e non con giuramento, come i comuni.

Placet: quando sia per il giudizio che i pari pronunziano, ma quando saranno ricevuti come testimonii, o chiamati come rei, allora dovranno prestare il giuramento tanto nelle cause civili che criminali.

ISTRUZIONI RIGUARDANTI L ARTICOLO NONO DEL POTERE LEGISLATIVO, PER LE FORME DELLA ELEZIONE DE RAPPRESENTANTI ALLA CAMERA DEI COMUNI

N. 1 Sanzionato che sar� il capitolo nono del potere legislativo, sar� dovere del capitano di ciascun villaggio, terra o citt�, di far pubblicare per mezzo di affissi, che qualunque persona, la quale giustificher� al capitano del comune ed a tre de membri del consiglio civico di avere un annua rendita netta di once diciotto, potr� dare il suo voto per la elezione del deputato o deputati di quel comune, e di quelli del distretto.

I detti tre membri del consiglio civico saranno eletti dal medesimo consiglio a voti segreti, appena pubblicato l ordine della convocazione del Parlamento. Eglino saranno chiamati squittinatori placet

N. 2 Si eseguir� lo stesso anche da parrochi, curati e dagli arcipreti, ma a voce, e nelle rispettive chiese e parrocchie placet

N. 3 Si pubblicher� ancora dalle persone suddette, ne modi espressi di sopra, la maniera colla quale si far� l elezione de deputati mentovati, e le qualit� prescritte per i medesimi placet

N. 4 Il parroco curato o l arciprete di ogni villaggio o terra, ed i parrochi curati o arcipreti de rispettivi quartieri nelle grandi citt�, faranno le liste di tutte quelle persone, che diranno di avere le qualit� richieste per gli elettori, e ne trasmetteranno le copie da essi firmate al capitano ed ai tre squittinatori del luogo placet

N. 5 Sar� di privativa ispezione de rispettivi capitani e squittinatori lo esaminare e verificare gratis se esistono o pur no ne pretendenti all elettorato le qualit� prescritte per gli elettori, e di far loro anche gratis, verificati i requisiti suddetti, il corrispondente certificato coi suggelli del capitano e del consiglio civico placet.

N. 6 Un altro obbligo de suddetti squittinatori e capitano sar� quello di formare un registro di tutti gli elettori riconosciuti come sopra, munito delle loro firme, di conservarlo nell archivio del consiglio civico, e di rimetterne le copie da essi sottoscritte, ed autenticate coi loro suggelli, al capitano ed ai tre squittinatori del capoluogo placet

N. 7 Il capitano d ogni villaggio, terra o citt�, ricevuto che avr� l ordine dal protonotaro del regno per l elezione de deputati de comuni, dovr� farlo immediatamente pubblicare da un pubblico banditore. Far� ancora notificare nel modo stesso a tutti gli elettori del comune di presentarsi a lui, ed ai tre squittinatori nello spazio di tre giorni, per essere riconosciuti, ed ottenere in seguito un contrassegno del loro diritto all elezione cos� del deputato o deputati locali, come di quelli del distretto placet

Far� pubblicare egualmente il luogo, il giorno e l ora, in cui si passer� all elezione del deputato o deputati del luogo, e che terminata l elezione de mentovati deputati, gli elettori dovranno conferirsi al capo-luogo, per dare personalmente o per procura il loro voto per la elezione de deputati del distretto placet

N. 8 Il luogo di questa adunanza sar� aperto e spazioso, ed il giorno da assegnarsi sar� il quarto dalla pubblicazione del bando.

Placet: con che, secondo lo spirito del � 3 del capitolo X del potere legislativo, il luogo dovr� essere la casa senatoria, o la sala del civico consiglio ad elezione del capitano giustiziere; ed a maggior comodo dei votanti, la radunanza duri per il corso di giorni otto da correre dal giorno della pubblicazione del bando.

N. 9 Pubblicato quanto si � espresso all articolo settimo di queste istruzioni, si riunir� il consiglio civico per passare alla elezione de squittinatori nel modo espresso nell articolo primo placet

N. 10 L incarico del maestro-notaro sar� quello di scrivere e registrare i voti degli elettori, e di formare i certificati, e tutt altro conveniente agli elettori ed ai deputati placet

N. 11 I capitani e gli squittinatori cureranno di fare nel giorno vegnente e ne susseguenti affiggere ne luoghi pubblici le liste de nomi de candidati, o sia de pretendenti a rappresentare nel Parlamento, e di trasmetterne copie suggellate, e da essi firmate, al capitano d arme ed agli squittinatori del capo-luogo placet

N. 12 Sar� dovere de capitani e dei tre squittinatori rispettivi di dare a ciascuno degli elettori due bullettini in istampa suggellati coi suggelli del capitano e del civico consiglio placet

N. 13 L oggetto di fornire gli elettori di questi bullettini sar� quello di poter giustificare al capitano ed agli squittinatori del comune, e a quelli del distretto, al momento che sopraintenderanno all elezione de deputati, il loro dritto di votare per dette elezioni placet

N. 14 Fatta la elezione del deputato o deputati di ciascuna comune, tutti gli elettori si trasferiranno nello spazio di tre giorni al capo-luogo rispettivo, per eleggere i deputati di quel distretto placet

N. 15 L elezione de sopradetti deputati si eseguir� nel modo che segue:

Presiederanno all elezione de deputati di ciascun comune il capitano e gli squittinatori, ed a quella di deputato di distretto, il capitano d arme e gli squittinatori del capo-luogo placet

N. 16 Gli uni e gli altri rispettivamente sopraintenderanno alla recezione de voti che si far� dal maestro-notaro placet

N. 17 Staranno questi a sedere intorno ad un tavolino in una tribuna espressamente eretta nel luogo destinato per l elezione suddetta.

Placet, ma per il corso de sopradetti otto giorni, con dover ricevere i voti che a mano a mano gli elettori presenteranno, cio� la mattina tre ore prima di mezzo d�, e il dopo pranzo, due ore dopo mezzo giorno sino al tramontar del sole.

N. 18 Vi sar� all uopo sul tavolino suddetto il registro di tutti gli elettori del loro particolare comune placet

N. 19 Il capitano d arme per�, e gli squittinatori dei capi-luoghi, che presiederanno all elezione de deputati dei loro distretti, dovranno avere innanzi a s� il registro de nomi degli elettori di tutti i paesi de cennati distretti placet

N. 20 Radunati gli elettori nel luogo prescritto, si ordiner� dal capitano di darsi principio alla votazione.

Stante le modificazioni fatte agli articoli 8 e 17, vetat.

N. 21 Immediatamente gli elettori, avvicinandosi alla tribuna uno dopo l altro, metteranno sul tavolino uno de due bullettini espressati nell articolo 12 pronunziando ad alta voce e coll ordine istesso il nome e cognome del candidato prescelto.

Placet Regiae Maiestati, purch� tutto ci� si esegua durante il corso de giorni otto stabiliti all articolo ottavo.

N. 22 Per questa prima volta, in caso che non vi siano i capitani d arme, ne faranno le veci i capitani giustizieri delle citt� capo-luoghi de distretti placet

N. 23 Il maestro-notaro scriver� i suffragi degli elettori sotto i nomi di quelli fra i candidati, che li avranno ottenuti, ed assegner� perci� a ciascuno di questi ultimi una colonnetta nel libro, in cui scriver� i voti placet

N. 24 Il tempo della elezione durer� al pi� tre giorni; e, finita la votazione di ciascun giorno, si sommeranno dal capitano e dagli squittinatori del luogo i voti che avr� ottenuto ciascuno dei candidati. Queste somme si segneranno in vista dai detti capitani e squittinatori.

Placet, purch� il tempo si regoli a norma dell articolo ottavo.

N. 25 Spirati i tre giorni si passer� alla numerazione di tutti i voti che avr� ottenuto ciascuno dei candidati nel termine di sopra prescritto, e si dar� a ciascuno degli eletti a pluralit� di voti il certificato corrispondente firmato dal capitano, dagli squittinatori e dal maestro-notaro del luogo, ed autenticato, co suggelli del detto capitano e del consiglio civico.

Placet, regolandosi col termine prescritto di giorni otto.

N. 26 Durante l elezione, o finita la medesima, il maestro-notaro, non potr� negare a qualunque dei candidati o degli elettori copia da lui firmata delle liste dei voti, che ha avuti. Questi all incontro dovranno pagargliene i dritti placet

N. 27 Spetter� al capitano di ciascun villaggio, terra o citt� l impedire i disordini e le irregolarit�, e, il decidere al momento inappellabilmente qualunque dubbio e lite, che potr� nascere nella elezione; rester� non pertanto alle parti che si crederanno gravate, compiuta l elezione, il dritto di appellarsi al protonotaro, ed in seguito alla Camera dei comuni, cui apparterr� il decidere se debba o no ricominciarsi l elezione per i candidati in contesa, e se il gi� eletto dovr� rappresentare nella Camera durante la nuova elezione placet

N. 28 Tanto i capitani quanto gli squittinatori non potranno ingerirsi nell esame dei requisiti stabiliti per i candidati, appartenendo un tale esame, fatta che sar� l elezione, al protonotaro, e quindi alla Camera de Comuni placet

N. 29 Tutte le anzidette istruzioni votate e conchiuse, non vanno annesse al corpo delle nuove costituzioni, ma soltanto si consegneranno al protonotaro del regno, per comunicarle a tutto il regno placet

PER LA SUCCESSIONE AL TRONO DEL REGNO DI SICILIA

Il Parlamento, persuaso che la base di ogni Costituzione in qualunque regno non elettivo � fondata nello stabilire prima l ordine e i diritti alla successione della Corona, animato dalla speranza di vedere questo regno felice sotto gli auspici dei discendenti della M.V., rispettando i sovrani decreti, e quanto fu stabilito dal magnanimo genitore della M.V. riguardante l ordine di detta successione; viene col pi� profondo rispetto a sottomettere i seguenti articoli, sopra dei quali prega e supplica la M.V. di voler concedere la sua Reale Sanzione.

� 1. I. La monarchia di Sicilia sar� sempre ereditaria placet

� 2. II. La successione al trono sar� conservata nell attuale ramo della famiglia Borbone oggi regnante in Sicilia, e sar� stabilita con quelle leggi qui appresso espresse, analoghe e conformi alla saggia disposizione dell augusto e magnanimo padre del nostro monarca.

� 3 La successione si deve regolare a forma di primogenitura col diritto di rappresentazione nella discendenza mascolina di maschio in maschio placet

� 4 Fra questi discendenti per� si stabilisce che dovranno, regnare i discendenti maschi di maschio della linea mascolina, e non le femmine placet

� 5 Fra i maschi si dovr� succedere con diritto di primogenitura placet

� 6 Questi dovranno succedere con diritto di rappresentazione, per cui qualunque primogenito, comecch� premorto, trasmette ai suoi discendenti abili il suo diritto, come acquistato dal momento della nascita, onde � che il nipote si preferisce allo zio in forza di questo diritto di successione placet

� 7 Se mai il regnante della linea venisse a mancare senza figli maschi, la successione sar� dovuta al primogenito maschio di maschio della linea prossima, sia fratello, o zio, paterno, o in maggior distanza, purch� per� sia primogenito nella sua linea, e sia nel ramo che prossimamente si distacca o si � distaccato dalla linea retta primogeniale placet

� 8 Estinti tutti i maschi di maschio della sua discendenza, e de suoi fratelli, dovr� succedere quella femmina del sangue, e dell agnazione, che al tempo della mancanza sia vivente, e che fosse la prossima; osservandosi sempre lo stesso ordine della primogenitura e della rappresentanza stabilita ne maschi placet

� 9 Qualora l ultima erede fosse maritata e venisse a premorire al marito senza lasciare alcun figlio o figlia, in questo caso viene immediatamente a cessare il diritto di regnare in persona del marito; ed il Parlamento rester� in libert� di eleggerlo come re, o di chiamare un altro principe al trono di Sicilia placet

� 10 Ove il marito premorisse alla moglie ultima erede, e lasciasse un successore, qualora detta ultima erede volesse passare a seconde nozze, sar� detto successore sotto la tutela del Parlamento, o sia delle persone che il medesimo elegger� per tutori placet

� 11. III. Tutte le questioni o dubbi di qualunque natura riguardanti l attuale stabilimento di successione saranno decisi dal Parlamento.

Placet, ma sempre con la Real Sanzione.

� 12. IV. Riguardando tutti i legami di famiglia, i diritti alla successione, e le pretensioni che potranno nascere; tutti i matrimonii che si contratteranno dal re o dai suoi figli o figlie, e successori, dovranno essere conosciuti, ed approvati dal Parlamento.

Veto; ma gl individui della Famiglia Reale non potranno contrarre alcun matrimonio senza il consenso del Re, salvo il caso che giunti essi all et� di venticinque anni, e non avendo potuto ottenere tale consenso pei loro matrimoni in un anno dopo la domanda, e non essendosi opposte nello stesso tempo le due Camere del Parlamento (che � il solo caso in cui esse vi si potrebbero opporre) siano allora in piena libert� di maritarsi con chi, e come vogliano.

� 13. V. In mancanza di legittimi eredi e successori, la nazione avr� il diritto di scegliere il suo re, il quale dovr� regnare con quelle condizioni, che saranno prescritte dalla medesima placet

� 14 Se la nazione sar� obbligata a fare la scelta del suo re fra i principi stranieri, non dovr� giammai eleggere il Sovrano di un altra nazione; ma sempre un principe ultragenito, che non ha sovranit� alcuna in altro paese; e fin dal primo giorno della sua elezione stabilir deve la sua residenza in Sicilia; deve per� essere immancabilmente di una famiglia reale placet

� 15. VI. Il re di Sicilia non potr� per qualunque cagione allontanarsi dal regno senza il consenso del Parlamento. Ogni re, che abbandonasse il regno senza il detto consenso, o che prolungasse la sua dimora fuori dell isola al di l� del tempo concedutogli dal Parlamento, non avr� pi� diritto a regnare in Sicilia, e da quel momento salir� al trono o il suo successore, se ne avr�, o la nazione elegger� il suo nuovo re.

Veto, in quanto alla facolt� di allontanarsi, dovendosi in quel caso unicamente stabilire col consenso del Parlamento da chi e con quali condizioni nella sua assenza dovranno esercitarsi le facolt� dategli dalla Costituzione.

� 16. VII. Il re non potr� mai, o per trattato o per successione ad un altro regno, rinunziare o cedere quello di Sicilia o in tutto o in parte, con disporne in favore di qualche altro principe, che non sia l erede immediato; in tal caso ogni atto, che far�, sar� nullo, e la nazione non sar� tenuta a riconoscere la volont� del re placet

� 17. VIII. Se il re di Sicilia riacquister� il regno di Napoli, o acquister� qualunque altro regno, dovr� mandarvi a regnare il suo figlio primogenito, o lasciare detto suo figlio in Sicilia con cedergli il regno; dichiarandosi da ogni innanzi il detto regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli, e da qualunque altro regno o provincia.

Placet per l indipendenza; per tutto il dippi� resta a stabilirsi dal Re e dal suo primogenito alla pace generale chi della loro Famiglia debba regnarvi.

� 18. IX. Alla morte del re, l immediato successore di proprio diritto assumer� il governo del regno placet

� 19 Egli per� dovr�, al pi� fra due mesi, farsi riconoscere dal Parlamento placet

� 20. X. Ogni re o regina erede, dal momento che sar� riconosciuto o riconosciuta, dovr� prestare il giuramento solenne nel duomo di Palermo, ed in mano dell Arcivescovo nella forma che segue: placet

� 21 Noi ecc. Re, o Regina di Sicilia, promettiamo e giuriamo sopra la croce di nostro Signore Ges� Cristo e sopra li quattro Evangeli, di volere osservare, e fare osservare la religione cattolica apostolica romana, di volere osservare e rispettare, e fare osservare e rispettare la Costituzione di questo regno di Sicilia, e tutte le leggi fatte, e che si faranno dal Parlamento ecc. Giuriamo, e promettiamo, sopra detta Santa Croce, di non voler mai tentare cosa alcuna, che sia contraria alle leggi stabilite dal Parlamento, ovvero alla felicit� de nostri sudditi ecc. .

Placet; con che le Leggi fatte e che si faranno dal Parlamento, s intende che debbano esser quelle, che hanno di gi� meritata la Real Sanzione, o che potranno in seguito meritarla.

� 22 Il Parlamento poi prester� nello stesso tempo il seguente giuramento:

La nazione da noi rappresentata dichiara di riconoscere nella persona di N.N. il suo vero e legittimo Re, o Regina Costituzionale; e nello stesso tempo promette, e giura sopra la Croce di nostro Signore Ges� Cristo, e sopra i quattro Evangeli di volerlo mantenere in tutti quei diritti, che gli accorda la Costituzione placet

� 23. XI. La maggiorit� del re sar� stabilita all et� di anni 18: durante la sua minorit� il Parlamento sceglier� una Reggenza, e stabilir� le restrizioni, con le quali la Reggenza dovr� esercitare l autorit� reale.

Placet; rimanendo al Re la facolt� di raccomandare al Parlamento quei soggetti, che giudicher� i pi� idonei al buon governo del regno, ed alla perfetta educazione del Successore.

� 24. XII. Qualora il re fosse incapace di esercitare l autorit� Reale, per infermit� di mente, o per altro difetto, il Parlamento dovr� eleggere una Reggenza, come si � detto all articolo XI, finch� durer� la sopradetta incapacit�.

Placet; nel solo caso di demenza.

� 25. XIII. Dopo la morte del re, o regina erede, se il Parlamento si trovi convocato, dovr� prolungare le sue sedute per altri mesi sei. Se il Parlamento si trover� prorogato, dovr� subito riunirsi da s�. Se poi non vi fosse Parlamento esistente, per essere stato sciolto dal defunto re, i membri dell ultimo Parlamento si uniranno da s�, e formeranno un nuovo Parlamento placet

� 26 Il sopradetto Parlamento, qualora il successore fosse di minore et�, elegger� una Reggenza, come si � detto all articolo XI; far� la ricerca, corregger� e riformer� pi� esattamente che in ogni altro tempo, tutti gli abusi, che si fossero introdotti, durante il regno precedente: e ci� ad oggetto di condurre la Costituzione ai suoi veri principii; e finalmente per provvedere ad ogni altro bisogno dello Stato placet come nel � 23

� 27. XIV. Se, alla morte del re, il successore fosse di maggiore et�, potr�, dopo essere stato riconosciuto dal Parlamento, scioglierlo; ma dovr� convocarlo immediatamente colla nuova formazione della Camera de Comuni placet

� 28 In mancanza di eredi o successori il Parlamento, che si prolungher�, o quello che si riunir�, dovr� subito occuparsi della scelta del nuovo re placet

DECRETO PER LA LIBERT� DELLA STAMPA

� 1 Ognuno potr� stampare e pubblicare le sue idee senza bisogno di licenza, e senza obbligo di sottoporle ad una precedente revisione; e ci� dal momento in che S.M. avr� sanzionato il presente capitolo placet

� 2 I soli scritti sopra materie di religione resteranno soggetti alla previa censura degli ordinarii ecclesiastici, come si stabilisce nel concilio di Trento; intendendosi per tali scritti tutti quelli che di proposito trattano de dogmi e culto della religione cristiana cattolica apostolica romana, i catechismi cristiani e le versioni ed interpretazioni del nuovo ed antico testamento.

Placet; restando soggetti ancora all istessa censura tutti gli scritti riguardanti la teologia dogmatica e la teologia morale, sia che ne trattino direttamente o indirettamente; e ci� s intenda ancora di tutte le opere della natura espressa in questo paragrafo, che s introducono da fuori.

Sar� delitto il pubblicare scritti di qualunque sorta:

� 3. I. Che contengano articoli contro la religione cattolica apostolica romana, e contro i buoni costumi placet

� 4. II. Nei quali si offenda la persona del re dichiarata inviolabile placet

� 5. III. Nei quali si offenda un individuo della real famiglia placet

� 6. IV. Che tendessero a distruggere direttamente le basi della Costituzione del 1812, cio� la divisione dei poteri nel modo gi� sanzionato; per cui il potere legislativo risiede presso il Parlamento diviso in due Camere, l una de Pari, e l altra de Comuni; il potere esecutivo presso il re; ed il potere giudiziario presso i magistrati; che il solo Parlamento abbia il diritto d imporre le tasse; che i funzionari pubblici siano ad esso responsabili e niuno possa essere arrestato e punito se non conforme alle leggi e per via d ordini e sentenze de magistrati ordinarii.

Placet; nell intelligenza che il potere legislativo s intenda nel senso stesso espresso nel paragrafo 1 del capit. I del potere legislativo.

� 7. V. Che promuovano direttamente e a disegno la disobbedienza alle leggi ed ai mandati ed ordini de magistrati relativi alla esecuzione delle stesse; potendo per� ognuno sotto le restrizioni contenute nel presente decreto manifestare la sua opinione tanto sulle leggi, quanto su qualunque atto del potere esecutivo, o del potere giudiziario placet

� 8. VI. Che contengano libelli infamatorii, scritti calunniosi e licenziosi, e contrarii alla decenza pubblica, ne quali si svelino gl intrighi ed i segreti scandalosi delle famiglie placet

� 9 Colui che incorrer� nel primo de suddetti delitti, sar� condannato alla relegazione da un anno sino a dieci.

Placet, nell intelligenza che le pene proposte dal Parlamento debbano esser valide finch� il nuovo codice non le abbia regolate, e che debbano anche applicarsi a coloro che introducono, vendono o fanno circolare libri esteri delle condizioni di sopra descritte.

� 10 Nel secondo sar� condannato alla relegazione da un anno sino a dieci placet

� 11 Nel terzo sar� condannato alla relegazione da un anno sino a quattro placet

� 12 Nel quarto sar� condannato alla relegazione da un anno sino a dieci placet

� 13 Nel quinto sar� condannato alla relegazione da mesi sei ad anni due placet

� 14 Nel sesto sar� obbligato l editore al risarcimento dei danni, spese ed interessi alla parte offesa placet

� 15 Se la diffamazione sar� calunniosa, sar� condannato come libellista da un anno sino a quattro di relegazione. Se la diffamazione sar� su cose vere, verr� punito colla relegazione di sei mesi sino a due anni, sempre in proporzione della gravezza del delitto placet

Lo stampatore sar� obbligato:

� 16. I. A far firmare dall autore innanzi a due testimonii i fogli del manoscritto che dovr� pubblicare, ed avere una piena cognizione di colui, dal quale ha ricevuto l originale placet

� 17. II. Apporre il suo nome, il luogo e l anno dell impressione.

Placet; con che oltre ai sopradetti doveri sia obbligato di presentare una copia di ciascun opera, che stamper�, nella stamperia dell interno.

� 18 Non sar� tenuto di palesare il nome dell autore, se non ricercato dal giudice ordinario, a cui ne sar� stata avanzata l istanza. Mancando a questa giustificazione, o tacendo, sar� soggetto alle stesse pene prescritte per l autore placet

� 19 Colui che falsificher�, ovvero ometter� il nome, il luogo e l anno dell impressione, sar� condannato a pagare once dugento, applicabili ad un opera pia dello stesso comune.

Placet; quante volte non vi sia complicazioni di altri delitti, per i quali sono inflitte le pene di sopra stabilite a cui pure dovr� essere soggetto.

� 20 Chiunque � offeso ha dritto di reclamare presso il magistrato ordinario placet

� 21 Per tali giudizi si osserver� la forma vigente nel regno dei giudizi criminali placet

� 22 Trovatosi l autore per sentenza colpevole, gli sar� inflitta la pena rapportata di sopra. La gradazione sar� proporzionata alla gravezza del delitto da arbitrarsi per ora dal giudicante, finch� il nuovo codice criminale non avr� distintamente stabilita la forma dei giudizii e le diverse qualit� e gradi de sopradetti delitti e delle pene, senza punto allontanarsi da quanto � stato nel presente capitolo prescritto placet

� 23 Sotto il nome di autore sar� compreso anche l editore, o colui che avr� consegnato allo stampatore il manoscritto originale in mancanza dell autore placet

� 24 Per le opere che trattano di materie di religione, bench� siasi precedentemente stabilito, che non possano stamparsi senza previo permesso dell ordinario vescovo; in caso di negativa del medesimo, l interessato potr� gravarsi presso il metropolitano; ed essendo questi ordinario la seconda istanza sar� prodotta innanzi al giudice della Monarchia; la terza istanza, in caso di difforme parere, sar� avanzata nel primo caso al giudice della Monarchia, nel secondo al tribunale di appello competente placet

� 25 Per la revisione da farsi dai vescovi dei libri di religione, non s intender� introdotto alcun pregiudizio ai diritti di regalia ed alle preminenze della Monarchia di Sicilia.

Placet, con che tali libri si dovranno presentare ancora a quel magistrato, che destiner� il potere esecutivo per tale revisione.

LIBERT�, DRITTI E DOVERI DEL CITTADINO

CAPO I

Ogni cittadino siciliano avr� la facolt� illimitata di parlare su qualsivoglia oggetto politico, lamentarsi delle ingiustizie fattegli, senza aversi riguardo dai magistrati alle denunzie delle spie, e senza poter essere castigato per qualunque cosa si sia fatto lecito di dire. Sar� punito severamente colui, il quale sar� convinto di avere promosso complotti sediziosi.

Placet; regolandosi di restare anche vietati tutti quei discorsi su gli articoli, che dal � 1, sino al 6 della libert� della stampa vengono proibiti, come ancora tutto ci� che tenda a promuovere complotti o sedizioni popolari.

CAPO II

Ogni cittadino siciliano avr� il dritto di resistenza contro qualunque persona, che senza essere autorizzata dalla legge volesse usargli violenza o con la forza o con le minacce, o volesse procedere colla supposta personale autorit�: cosicch� non si riconosce nei magistrati altro diritto, salvo quello che la legge loro concede.

Placet; ma nel senso che resta prescritto nei � 25, 26, 27, del capitolo I del Potere Giudiziario.

CAPO III

Un cittadino siciliano di qualunque classe non potr� esercitare pi� di due impieghi pubblici lucrativi, dovendosi impedire la moltiplicit� delle cariche nello stesso soggetto.

Placet; intendendosi da oggi innanzi, e non gi� per quei cittadini che li posseggono attualmente.

CAPO IV

Non dovendo la legge stabilire che pene schiettamente ed evidentemente necessarie, niun cittadino siciliano potr� essere punito se non in virt� di una legge stabilita, promulgata antecedentemente al delitto ed applicata legalmente.

Placet; con che restino ferme le attuali leggi vigenti sino alla compilazione del nuovo codice.

CAPO V

Ogni proprietario sar� libero di tenere delle cacce nei propri fondi, purch� li giri di mura di fabbriche, alte palmi otto almeno.

Placet; intendendosi per le cacce di cignali, cervi, daini e capri, ad esclusione per� delle terre che si posseggono da S.M. sotto qualunque titolo; e per il dippi� restando in osservanza il Capitolo del re Giacomo, trascritto nel qui appresso cap. VI; e restando anche in facolt� di ognuno di guardarsi la caccia minuta nei propri fondi a seconda della legge vigente, e con quelle modificazioni che potr� farvi il nuovo codice.

CAPO VI

Nelle terre de particolari non potranno da oggi innanzi esservi riserve o cacce reali, o di altri principi e signori; dovendosi riputare dette riserve o cacce contrarie al diritto sacro della propriet�. Quanto a detta riserva, si rinvigorisca e si osservi il capitolo 28 del re Giacomo espresso ne seguenti sensi:

Colla maggior severit� proibiamo, che dall Altezza Nostra, dai magistrati, ed ufficiali della nostra Curia, o da altri che fosse, non si facciano delle foreste (ovvero bandite) nelle terre de privati. E che, per ragione di cotali foreste, dalla nostra Curia e dai sopraintendenti e custodi delle foreste istesse, alcuno non si molesti nella coltivazione e raccolta de frutti delle sue terre, e danno ed ingiustizia alcuna non gli si cagioni .

Placet; da principiare dopo la fine di luglio, per trovarsi terminata la raccolta.

CAPO VII

� 1 N� l erario, n� le chiese, n� le comunit�, n� qualunque altra corporazione o persona privilegiata, potranno reclamare o godere alcuna prerogativa, privilegio e distinzione nelle loro cause di qualunque specie; giacch� in queste si dovr� sempre procedere, e dovranno le medesime essere sempre trattate e giudicate come quelle di tutti i particolari, senza distinzione alcuna.

Ci riserbiamo di manifestare il nostro real animo su di questo, e sopra i quattro seguenti paragrafi di questo capitolo, tostoch� gli articoli in essi paragrafi contenuti saranno pienamente definiti e dilucidati dal nuovo codice che dovr� in ci� uniformarsi alla Costituzione inglese, e principalmente per quanto riguarda i privilegi dell erario.

� 2 Resta abolita del pari la cos� detta mano fiscale, e rivocato ancora qualunque privilegio, che il fisco dell erario ha goduto finora, derogando in conseguenza il Parlamento qualunque legge o statuto, che venisse in opposizione alla presente abolizione; e particolarmente annulla quanto su tal particolare trovasi stabilito nella prammatica X, titolo II de officio magistrorum rationalium � 22, nella prammatica VII, titolo III, de officio conservatoris regii patrimonii, e nella prammatica unica titolo X, de officio perceptorum � 16.

� 3 Cosicch� i procuratori ed avvocati dell erario non potranno giammai invadere i beni di qualsivoglia comune o corporazione, o di qualunque particolare, senza il precedente decreto di giustizia, o la formale sentenza del giudice o magistrato, a cui si apparterr�, giusta la presente Costituzione; come ancora non potranno occupare gli altrui beni di propria autorit� prima che ne avessero dalle sentenze de giudici o magistrati anzidetti ottenuto il titolo legittimo.

� 4 Finalmente il fisco non potr� pi� godere nelle locazioni di qualsivoglia cespite o fondo della cos� detta addizione in diem, n� restituzione alcuna, non ostante qualunque privilegio o consuetudine; al quale oggetto deroga il Parlamento qualunque legge o statuto, che vi si potesse opporre.

� 5 Per le chiese, le comunit�, e qualunque altra corporazione, o persona finora riguardata come privilegiata e restituibile, il nuovo codice civile fisser� i necessarii provvedimenti analoghi.

CAPO VIII

Ogni cittadino siciliano sar� reputato come faciente parte del potere legislativo direttamente o indirettamente, e come tale non riconoscer� altre autorit�, salvo quelle stabilite dalla legge.

Veto per la prima parte; placet riguardo a non riconoscere altre autorit�, che quelle stabilite dalle leggi.

CAPO IX

Ogni cittadino siciliano sar� in dovere di conoscere la Costituzione del regno, e tutte le leggi che la compongono; e perci� sar� obbligo de parrochi e de magistrati municipali d istruire della Costituzione del 1812 tutti coloro, che appartengono ai loro quartieri ed al loro comune; come egualmente sar� dovere delle universit�, e delle scuole pubbliche e private, di leggere due volte l anno la Costituzione placet

CAPO X

Ogni siciliano, per poter aver parte diretta o indiretta alla formazione della legge, dovr� saper leggere e scrivere, e cos� nel 1830 non sar� permesso ad alcun siciliano, che non sappia leggere, il poter essere elettore placet

CAPO XI

Ogni cittadino siciliano, che da oggi in avanti non avr� cura di vaccinare i figli, non potr� aver parte diretta o indiretta nella formazione della legge, n� potr� essere ammesso ne consigli civici.

Ci� sar� rilevato dalla nota che si presenter� dal magistrato municipale Veto

CAPO XII

Ogni siciliano non potr� ricusarsi ad essere giudice di fatto, salvo se fosse impedito per ragioni di parentela placet

CAPO XIII

Ogni siciliano non potr� prendere servizio sotto altra potenza senza il permesso del re; ed ottenendolo, non potr� giammai prendere le armi contro la patria, altrimenti rester� soggetto a quelle pene, che stabilir� il nuovo codice placet

DELLA FEUDALIT�, DIRITTI E PESI FEUDALI

CAPO I

� 1 Abolita la feudalit�, come fu definito nelle basi della Costituzione all articolo XII, da S.M. sanzionato, gli abitanti di qualunque comune saranno considerati di egual diritto e condizione, e tutte le popolazioni del regno saranno governate colla stessa legge comune del regno placet

� 2 Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali, e non ostante qualunque privilegio, cesseranno tutti i meri e misti imperi, senza indennizzazione ai possessori placet

� 3 Saranno in correlazione disgravati i baroni di tutti i pesi annessi all esercizio di giurisdizione della custodia del territorio e responsabilit� de furti, della conservazione delle carceri e castellani, delle spese occorrenti pei detenuti, e d ogn altra gravezza annessa.

Placet; con che i baroni debbano lasciare a vantaggio dei comuni l uso delle carceri per mesi sei, nel qual tempo ogni universit� dovr� pensare a provvedersene; e che per li furti restino responsabili gli attuali capitani, come lo sono quelli dei paesi finora distinti come demaniali, finch� non saranno stabiliti i capitani d arme.

� 4 Cesseranno in conseguenza ne baroni gli uffizi di maestro-notaro di corte, di baiulo, di catapano, ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile. Gl introiti o gabelle di tali uffici resteranno a vantaggio dello stato, per le necessarie spese dell amministrazione di giustizia: quante volte per� le maestre-notarie non siano dipendenti da mero dritto signorile, ma per causa onerosa; in tal caso si dovr� compensare il capitale placet

� 5 Non vi saranno pi� gli attributi feudali di servizio militare, d investiture, di relievo, di devoluzione a favore del fisco, di decima e tari feudale, di diritti di grazia e di mezza annata, e di altri di qualunque denominazione inerente ai feudi placet

� 6 Cessando la natura e forma de feudi, tutte le propriet�, diritti e pertinenze per lo innanzi feudali, rimaner debbono, giusta le rispettive concessioni, in propriet� allodiale presso ciascun possessore placet

� 7 Conserver� ognuno i titoli e gli onori, che sinora sono stati annessi ai gi� stati feudi, e de quali ha goduto; trasferibili questi ai suoi successori.

Placet; con che s intenda ancora per quei titoli non inerenti ai gi� aboliti feudi.

CAPO II

� 1 Il Parlamento, in correlazione de principii stabiliti di sopra, ed in dilucidazione dell articolo XIII delle basi della Costituzione, dichiara, che la mano per l innanzi baronale cesser�; ma che ciascun possessore di fondi di qualunque natura, per la facile esigenza de crediti, abbia il diritto di sequestrare, ed impedire che si estraggano sul momento dai gabellotti, censualisti, terraggieri e coloni i prodotti ed animali dal fondo, con adirsi intanto la giurisdizione ordinaria del luogo, perch� provveda in giustizia sul pegno, inteso il creditore e debitore placet

� 2 Le angherie e perangherie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile, restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali, e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore placet

� 3 Sono egualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi per non molire i cittadini in altri trappeti o molini, fuorch� in quelli del gi� barone, di non cuocer pane, se non ne forni dello stesso, di non recarsi altrove che ne suoi alberghi, fondachi ed osterie, i diritti di zagato per non vendere commestibili e potabili in altro luogo se non nella taverna baronale, e simili, qualora fossero stabiliti sulla semplice prerogativa signorile, e forza baronale placet

� 4 Saranno per� compensati, come in ciascun altro privato, i diritti signorili di sopra descritti, tanto proibitivi, che privativi, qualora provengano da una convenzione corrispettiva tra baroni e comune, o singoli, o da un giudicato placet

� 5 Non sar� impedito alle popolazioni di potere attaccare nelle consuete e legali forme le corrispettive convenzioni fatte coi baroni relativamente agli avvisati diritti proibitivi; di appellarsi dalle sentenze proferite a favore degli stessi baroni, qualora non sia fatta cosa giudicata, per liberarsi dallo stabilito compenso; beninteso, che per l anzidetto non s intende concedere alcun nuovo diritto o azione alle medesime placet

� 6 Saranno parimenti aboliti dal giorno della Real Sanzione tutti i diritti angarici che si corrispondono dalle popolazioni del regno alle rispettive universit�, e regie segrezie, volgarmente appellate diritti di scuro, bocche, fumo, tappitelli, ed altri simili, a seconda dei principii stabiliti di sopra placet

� 7 Saranno questi medesimi diritti, privative, redimibili, volendone il comune o i singoli l affrancazione; nei casi, in cui deve aver luogo l indennizzazione, come si � detto al � 4 placet

� 8 Dovr� questa eseguirsi, o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato, in considerazione dell avviamento che viene a mancare cessando la privativa, il che si dovr� fissare, adoperandosi il legale giudizio de periti sulla media somma del risultato dell ultimo decennio; o con convertire ad arbitrio dell affrancante il diritto e la privativa in un annua prestazione in denaro; il che sar� pure legalmente arbitrato dai periti sulla stessa media somma dell ultimo decennio. Ed intanto sino alla indennizzazione dovr� sospendersi qualunque novit� di fatto placet � 9 Tolta qualunque opposizione di semplice prerogativa signorile, rester� ciascun comune e cittadino nella libera facolt� di erigere ed usare de molini, trappeti, forni, fondachi, taverne ed altri: resteranno per� illesi e conservati in ciascun barone i diritti, che gli competono per ragione di pertinenza di suolo, di dominio territoriale, di propriet� di fiume, salti d acqua e simili, giusta le rispettive concessioni placet

� 10 I diritti angarici, che sono stati da S.M. venduti, saranno compensati nell istesso modo, che si � detto dal Parlamento per le altre compensazioni placet

CAPO III

� 1 Il Parlamento colla stessa eguaglianza di principii viene a stabilire, che come si sopprimono senza compenso i diritti signorili assolutamente angarici, cos� vengono del pari aboliti senza indennit� gli usi civici assolutamente angarici, che i singoli ed i comuni esercitano sopra i fondi dei baroni per legnare, pascere e compascere, cogliere ghiande, prevenire ed occupare terre a seminerio, sotto un fisso terratico, e simili servit� e costumanze attive e passive, che sono state dall abuso introdotte, come pregiudizievoli all agricoltura ed alla libera economia de predii placet

� 2 Saranno compensati per� quegli usi civici, che provengono da un condominio o diritto di propriet�, da una convenzione corrispettiva tra il barone ed il comune, o singoli, e finalmente da un giudicato placet

� 3 Saranno per� questi medesimi redimibili a vantaggio della libera economia del fondo. Ed essendo promiscui i diritti di dominio, sar� per il favor dell industria preferito nell affrancazione il particolare contro il corpo morale o singoli placet

� 4 L affrancazione dovr� eseguirsi o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato, che sar� fissato sulla media somma di risultato dell ultimo decennio, secondo il legale giudizio de periti; o con convertire il diritto ed uso civico ad arbitrio di colui, che ne dovr� dare il compenso, in un annua prestazione in danaro, che sar� pure legalmente arbitrata dai periti sulla media somma dell ultimo decennio.

Ed intanto sino all indennizzazione sar� proibita qualunque novit� di fatto placet

� 5 Qualunque altro diritto angarico privativo o proibitivo, da qualunque origine provenga, resta similmente abolito, con restare ferme le condizioni di sopra stabilite, riguardo al compenso, ove convenga placet

CAPO IV

� 1 Desiderando il Parlamento, per il maggior vantaggio del regno, che avessero effetto prontamente i provvedimenti di sopra stabiliti ne precedenti capitoli, per la soppressione tanto de diritti signorili che degli usi civici, che gravitano sulle persone e sulle cose; ha deliberato, che i tribunali e magistrati ordinarii debbano occuparsi immediatamente, tostoch� saranno i presenti capitoli da S.M. sanzionati, ad esaminare le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti, pesi, servit�, prestazioni ed usi civici, debbano in ogni popolazione restar soppressi senza indennit�, e quali previo il compenso, a seconda degli articoli precedenti placet

� 2 Quando conosceranno, secondo i principii definiti di sopra, essere il caso dell indennizzazione, debbono a maior facilitazione fare eseguire col consenso delle parti interessate la valutazione del surrogato placet

CAPO V

� 1 Conoscendo il Parlamento, che il maggior vantaggio e progresso de boschi e delle foreste dipende dal libero uso di tali propriet�, nell atto che decreta lasciarsi libero ai possessori e senza qualunque siasi superiore permesso il taglio degli alberi atti a negozio, riserbando quelli di alta cima, che sono gli alberi di rovere, di pino, zappino ed elce; vuole che il novello codice stabilisca tutte le buone leggi necessarie per animare i proprietarii alla conservazione di essi boschi, ed alla coltivazione degli alberi di alta cima, abolendo ogni restrizione angarica, che si opponga ad un s� lodevole oggetto, e facendo insieme conseguire alla nazione il vantaggio del legno abbondante, e degli alberi di alta cima atti alla costruzione.

Placet; ma considerando noi che per incoraggiare la coltivazione de boschi, tanto necessaria in un paese marittimo, sarebbe cosa utile il permettere anche ai proprietarii la libert� di vendere gli alberi di qualunque specie, purch� restino obbligati a farne inteso il governo pria di eseguire il taglio di quella specie atta a costruzione, per potersi preferire volendo farne acquisto: desideriamo che il Parlamento prenda in considerazione questo interessante oggetto.

� 2 Il codice medesimo stabilir� ancora le leggi penali per coloro che abusando della propriet� vogliono far mancare l utile pubblico colla totale distruzione de suddetti boschi placet

DELL ABOLIZIONE DE FEDECOMMESSI

� 1 I fedecommessi e le sostituzioni di qualunque natura, tanto universali che particolari, sia per atto tra vivi che per ultima volont�, menoch� le sostituzioni volgari, pupillari ed esemplari, restano aboliti dal giorno della Reale Sanzione.

� 2 In conseguenza di ci�, qualunque disposizione riguardante antiche sostituzioni ed antichi fedecommessi sar� reputata nulla e di niun vigore, e tutti i beni resteranno liberi nell attuale possessore, nel modo che sar� prescritto nel presente progetto.

� 3 Per tutte le disposizioni che si faranno in avvenire dopo la sanzione di questa legge, e per quelle che si trovano fatte da persone ancor viventi, da verificarsi dopo la loro morte, che contengano fedecommesso, sostituzione o qualunque obbligazione nell erede o nel donatario di restituire i beni ad un terzo: il fedecommesso, la sostituzione o l obbligazione di restituire sar� reputata nulla e di niun vigore, ed i beni resteranno ne primi eredi o donatarii con titolo libero e da poterne disporre a loro volont�.

� 4 Le cos� dette doti di paraggio, le cos� dette quote di fedecommesso regolare, e qualunque altra pertinenza vincolata; di cui si trovano in possesso le zie, le sorelle, le figlie e le nipoti e discendenti di colui, che possiede i beni fedecommessati; restano in piena propriet� degli attuali possidenti, ed in perpetuo, da poterne disporre a loro volont�.

� 5 Le cos� dette vitemilizie, ed altre quote come sopra, che si posseggono dagli zii, fratelli, figli, nipoti e discendenti di colui che possiede i beni fedecommessari; restano in perpetuit� presso gli attuali possidenti, e ne possono disporre a loro piacere.

� 6 Ci� che attualmente posseggono gli ultrageniti, sia per ragioni di vitamilizia, di dote di paraggio, di quote di fedecommesso regolare, e per qualunque altra causa; l abbiano in piena propriet� perpetuamente, e con titolo libero: l abbiano ancora se loro aggrada, in terre; perciocch�, venuta meno quell assurda e barbara indivisibilit� di poderi alla maniera feudale informati, non v ha ragione per cui il secondogenito non debba avere in gleba la sua parte.

� 7 Dal giorno della Real Sanzione della legge sull abolizione de fedecommessi, ciascuno rester� libero amministratore e dispositore de proprii beni. Alla sua morte si osserver� per la legittima dei figli quanto viene prescritto dal diritto comune; ma questa osservanza avr� luogo sino alla pubblicazione del nuovo codice, nel quale saranno stabiliti gli opportuni regolamenti.

� 8 La libera facolt� di disporre sar� limitata nei Pari nel modo seguente: Siccome nel capitolo IV, del potere legislativo si � disposto, che le Parie saranno perpetue ed inalienabili, cos� il Parlamento ha deliberato, che i Pari attuali debbano assegnare e conservare per dotazione perpetua della Paria la quarta parte di netto di tutti quei beni, che posseggono attualmente come gravati, ed in vigore di qualunque sostituzione o fedecommesso: questa quarta parte di beni sar� reputata non come un fondo addetto alla famiglia, ma come un maiorasco proprio esclusivamente dalla Paria, sar� quindi inalienabile senza che sulla medesima, per qualunque cagione, possa farsi veruna assegnazione o detrazione in favore di chicchessia, e degli stessi figli anche per causa di alimenti.

� 9 Nella Paria suddetta sar� osservato un ordine perpetuo di successione, come in un maiorasco puro agnatizio mascolino di primogenito, in infinito, ed in perpetuo.

� 10 In mancanza per� di discendenti maschi potr� succedere la femmina in questa Paria col medesimo ordine di primogenitura agnatizia.

� 11 I possessori attuali, nei quali a norma della presente legge di abolizione de fedecommessi resteranno svincolati e liberi i beni prima fedecommessati, saranno obbligati a conservare inalienabile sopra i suddetti beni calcolati di netto quel tangente, che a norma del dritto romano dovrebbe spettare ai figli per diritto di legittima dopo la loro morte; e siccome il numero de figli potrebbe crescere e decrescere, cos� per maggior cautela de medesimi sar� il padre obbligato a conservare due terzi de beni attualmente fedecommessati in riguardo alle legittime de figli, i quali dopo la morte del padre si tasseranno a norma del dritto romano.

� 12 Rester� poi in libert� di ogni padre di poter disporre dell altro terzo (esclusa sempre ne Pari la quarta parte, che deve precedentemente sottrarsi da tutto l asse finora fedecommessato), venderlo, alienarlo, ipotecarlo, ecc. purch� in qualunque atto di alienazione siano citati precedentemente i figli, o il curatore dei medesimi, i quali saranno abilitati a chiedere la liquidazione de due terzi, che deve conservarsi per cautela della loro legittima, la quale rester� poi libera e franca di ogni vincolo nei legittimarii.

Beninteso, che se questi legittimarii nell atto di conseguire la loro porzione di dette due terze parti dal loro padre, si trovassero maritati, o con figli di precedente matrimonio; allora di detta porzione dovranno nuovamente riservarsi inalienabili due terze parti per dividersi alla morte del legittimario fra i suoi figli, i quali diverranno liberi possessori delle loro rispettive porzioni senza ulteriore gravame.

� 13 Per i figli e le figlie collocati in matrimonio, siccome � dovere che s imputi nella loro assegnazione o dote la legittima, che spetter� loro dopo la morte del padre; se mai si fossero loro assegnati o fondi o rendite, questi verranno calcolati nelle due terze parti da conservarsi, giacch� formano parte delle suddette.

� 14 Si abbiano in considerazione tutti i nobili del regno, i quali siano considerati anche ne loro primogeniti nella quarta parte di tutto quello che possiede il padre, e ci� per lo decente mantenimento di sua nobile famiglia. Negli ultrageniti poi si osservi la libert�, e la legge comune romana.

� 15 Per le cause revindicatorie, possessorie, rescissorie e simili, dipendenti dagli antichi fedecommessi, laddove sieno introdotte anche con la sola citazione della parte, possano proseguirsi; e se non vi sia, possano introdursi infra lo spazio di un anno, bastando per l introduzione la sola citazione, e facendosi dopo i suddetti giudizii, secondo le regole da stabilirsi nel nuovo codice. Qualora poi vi fossero accordi intermedi per pretenzioni dipendenti dai fedecommessi verificati prima della presente generale abolizione, dovr� restarsi a quelle regole di legge, che stabilir� il nuovo codice.

Avendo preso Noi nella pi� seria considerazione tutti i paragrafi del presente articolo, siamo venuti a manifestare, che ammettiamo una riforma degli attuali fedecommessi; ma dichiariamo che non saremo mai per approvarla, fintantoch� il Parlamento non ci presenter� un progetto di legge su questo oggetto, che sia interamente uniforme alla Costituzione inglese.

TITOLO II

POTERE ESECUTIVO

CAPO I

� 1 Sar� privativa del Re, il rappresentare la nazione siciliana presso le potenze straniere placet

� 2 Quella di far la guerra e la pace, quando lo giudicher�, ed il proporre e conchiudere qualsivoglia trattato colle altre potenze, a condizione per� che non ripugni direttamente o indirettamente alla Costituzione del regno placet

� 3 Lo stabilire il suo privato consiglio, il quale verr� composto dei quattro segretarii di stato e di due almeno dei consiglieri, senza eccedere il numero di dodici, compresi i suddetti segretarii, che debbono esser membri del medesimo durante la loro carica. Come ancora l eleggere tutti quei consiglieri di stato, che S.M. giudicher�, i quali dovranno essere siciliani, e persone della pi� alta fiducia e merito.

Placet nel senso che il segretario di affari esteri e quello dell interno, o sia di grazia e giustizia, saranno Consiglieri nati; per tutti gli altri rester� in facolt� nostra di eleggere chi vorremo, e quanti ne vorremo; come del pari sar� del nostro arbitrio chiamare nel consiglio quei consiglieri che vorremo, e quanti ne vorremo.

� 4 Sar� la M.S. tenuta di consultare in tutti gli affari pi� gravi un tale consiglio, e specialmente in quelli appartenenti alla dichiarazione della guerra, alla conclusione della pace ed allo stabilimento de trattati colle potenze estere placet

� 5 Il Parlamento avr� sempre il diritto di chieder conto e ragione di qualunque atto del potere esecutivo di processare e punire i ministri ed i membri del consiglio, quante volte li trover� contrari alle prerogative ed agl interessi della nazione placet

� 6 Apparterr� a S.M. l eleggere fra i soli siciliani i quattro segretarii di stato ed i rispettivi direttori delle reali segreterie per impiegarli nei diversi dipartimenti ad elezione della M.S., come pure l eleggere fra i soli siciliani gli impiegati subalterni.

Placet per l avvenire; ma non gi� per gli attuali impiegati.

� 7 L onorare quei che ne saranno degni delle solite cariche e dignit� di Corte, degli ordini equestri, delle legali e consuete onorificenze e titoli di nobilt�.

Placet; restando per� a nostro arbitrio di creare quante altre nuove cariche di Corte vorremo, e conferire o creare tutte quelle onorificenze che ci piacer�.

� 8 Il dare con consenso del Parlamento gratificazioni o pensioni a coloro, che per utili servigi prestati allo stato, si saranno resi benemeriti della patria placet

� 9 Il coniare moneta, senza poterne per� alterare il peso ed il titolo, o sia valore intrinseco, se non previo il consenso del Parlamento.

Placet; restando ancora in facolt� nostra sospendere il corso di quella moneta, che non giudicheremo conveniente, e di permettere l introduzione di monete estere, con fissarne il valore in proporzione della moneta del regno.

� 10 Il regolare e comandare le forze tutte di terra e di mare di Sicilia; talch� il re dovr� sempre considerarsi come il loro generalissimo placet

� 11 Il conferire tutti i beneficii ecclesiastici detti di regio patronato, tutti i gradi militari, tutte le magistrature civili e criminali ai soli siciliani, e le commissioni che sar� necessario dare in esecuzione degli atti del Parlamento.

Placet; ma con tutte le altre provviste e nomine ecclesiastiche solite a farsi finora da Sua Maest�.

� 12 L erigere col consenso del Parlamento novelle corporazioni, ed autorizzarne con diplomi l istituto ed i regolamenti placet

� 13 Il sopraintendere al commercio interno ed esterno, della nazione, ed a tutte le opere ed istituzioni pubbliche, come strade, poste, ponti, canali, porti, carceri, collegi, a tenore per� sempre delle determinazioni del Parlamento da S.M. sanzionate placet

� 14 Il far grazia, o alleviare e commutare la pena stabilita ai colpevoli con sentenza, in quei casi solamente nei quali l azione contro il reo sia di privata natura, e si sia gi� compensato il danno o l interesse della parte offesa, come pi� diffusamente si spiegher� nel nuovo codice criminale.

Placet; con far grazie ancora per tutti quei delitti pubblici, che non sono in opposizione alla Costituzione.

� 15 Curare che i ministri, e generalmente tutti gli amministratori delle cose pubbliche, adempiano i loro doveri; chieder conto, e prendere informazione della loro condotta; ammonire quelli, che con poca lode si comporteranno nei loro uffici; e punire quelli, che a tenore delle leggi saranno convinti rei, per mezzo delle autorit� e dei magistrati competenti placet

� 16 Il far eseguire le sentenze, che saranno a tenore delle leggi pronunziate dalle autorit� e magistrati competenti placet

� 17 Resta abolito il sistema di eccitative, che oggi si osserva nelle reali segreterie di stato, per mezzo delle quali, intervenendosi dai ministri nelle pendenze giudiziarie dei particolari, si verrebbe ad attaccare l indipendenza del potere giudiziario gi� sanzionato da S.M. Quindi si stabilisce, che non s intende in virt� di questo articolo autorizzato niun ministro a prender parte nelle pendenze giudiziarie de particolari introdotte innanzi a differenti magistrati.

Placet, menoch� per l esecuzione di quanto viene stabilito nel � 15 di questo stesso capitolo.

� 18 Il re eserciter� queste alte incumbenze per mezzo dei suoi rispettivi segretarii di stato, che ne saranno sempre responsabili al Parlamento: n� valga a questi per iscusare la loro colpa, l allegare qualunque ordine di S.M. placet

� 19 Il Parlamento poi ritiene, per qualunque atto del potere esecutivo, il diritto di far delle petizioni e rimostranze; e S.M. dovr� sempre prenderle nella dovuta considerazione placet

CAPO II

� 1 Non ostante l eminente dignit� che ha il re di generalissimo, non potr� egli introdurre, n� tenere in Sicilia altre truppe e forza qualunque di terra e di mare, se non quelle per le quali ne avr� ottenuto il consenso dal Parlamento.

Placet; salvo le truppe estere, per le quali trovansi stipulati dei trattati.

� 2 S.M. non potr� giammai obbligare alcun siciliano a servire nelle reali forze di terra e di mare.

Placet; meno in quei casi, nei quali vi sar� il consenso del Parlamento.

CAPO III

� 1 Apparterr� a S.M. l amministrazione della rendita nazionale e dei beni di ogni sorta, per mezzo del ministro e del consiglio delle finanze, con quelle condizioni che si diranno.

Placet, con le condizioni e modificazioni apposte ai seguenti paragrafi.

� 2 Restano quindi soppressi la Deputazione del regno ed il Tribunale del Real Patrimonio con tutte le loro dipendenze.

Placet; ma da aver luogo dal primo settembre 1813. Beninteso, che resteranno per giudicare le cause dell erario gli attuali ministri togati con l attuale avvocato fiscale del tribunale del patrimonio, fintantoch� non sar� stabilito e posto in pratica il nuovo piano delle magistrature, nel quale il Parlamento dovr� proporre il modo come stabilire un tribunale per l erario, a tenore della Costituzione inglese, onde assicurare il grande oggetto della percezione della pubblica rendita.

� 3 Il metodo, con cui sar� regolata la suddetta amministrazione, � il seguente:

Dovranno da S.M. eleggersi quattro gran camerarii, ponendoli sotto la direzione e dipendenza del ministro delle finanze placet

� 4 La durata della carica di essi gran camerarii sar� amovibile ad arbitrio di S.M. placet

� 5 Dippi� quattro vice-camerarii da eleggersi da S.M. placet

� 6 La durata della carica de quattro vice-camerarii sar� amovibile ad arbitrio di S.M. placet

� 7 Un tesoriere generale placet

� 8 Un conservatore generale placet

� 9 Un avvocato placet

� 10 Un procuratore generale dell erario placet

� 11 Ventitre segreti placet

� 12 Ventitre proconservatori placet

� 13 Un pro-segreto in ciascuna delle isole adiacenti, ed in ciascuna popolazione, che non sia capitale di distretto.

Placet; con che il Parlamento dovr� per i sopradetti impiegati stabilire le rispettive preminenze e facolt� per la facile percezione della rendita pubblica.

� 14 La durata di questi uffici sar� perpetua, ma amovibile per delitto o per mancanza in ufficio, o per qualunque altra causa benvista al ministro delle finanze.

Placet; con che s intendano i sopradetti impieghi egualmente di nostra elezione, e amovibili a nostro arbitrio; e che tutti gli impiegati, descritti in tutti i paragrafi del presente capitolo, debbano godere di tutte le preminenze e facolt�, che godono a seconda della Costituzione d Inghilterra gl impiegati per l erario.

� 15 Due gran camerarii avranno per ognuno assegnati otto distretti, il terzo ne avr� sette e le isole adiacenti, per amministrarvi rispettivamente la rendita pubblica.

Placet; ma con quelle facolt� e poteri, per essi e loro dipendenti, che finora ha goduto il fisco nella parte amministrativa, fino a che il nuovo codice ne avr� stabilite le giurisdizioni e facolt�, in conformit� della Costituzione inglese.

� 16 Il quarto poi sar� solo incaricato di soddisfare i creditori dello stato, come sono i tandisti, assegnatarii, creditori della rendita de milioni e simili placet

� 17 Tutti gli altri cespiti e beni nazionali, che non cadono sotto i dipartimenti de distretti, saranno similmente distribuiti dal ministro delle finanze fra i quattro gran-camerari placet

� 18 Ogni gran-camerario avr� sotto di s� un vice-camerario per essere assistito nelle sue differenti incumbenze placet

� 19 Il consiglio di finanze sar� composto dai quattro gran-camerarii, e preseduto del segretario di stato delle finanze. Uno de vice-camerarii v interverr� in qualit� di segretario. Un tale consiglio si aduner� regolarmente due volte la settimana placet

� 20 Per qualunque risoluzione ed operazione sar� insieme col ministro delle finanze responsabile al Parlamento, e punibile dallo stesso placet

� 21 Il tesoriere generale sar� il cassiere dello stato, e terr� per via de suoi ufficiali la scrittura di cassa placet

� 22 In suo nome si riceveranno e si pagheranno tutte le somme per conto dello stato medesimo placet

� 23 Il conservatore generale co suoi uffiziali terr� la scrittura di tutti gl introiti ed esiti dell erario, e ne presenter� regolarmente il bilancio in ogni quindici giorni al ministro e consiglio delle finanze placet

� 24 L avvocato ed il procuratore generale dell erario maneggeranno tutti i negozi litigiosi dell erario stesso presso i magistrati ordinarii.

Placet; ma presso quel magistrato che verr� stabilito dal Parlamento, e con che ritengano le preminenze e giurisdizioni che finora hanno goduto, finch� il nuovo codice non le modeller� a seconda della Costituzione inglese.

� 25 Si stabiliranno simili avvocati e procuratori nei differenti distretti presso i segreti, quante volte saranno necessarii.

Placet, con la riserva di sovra.

� 26 I segreti di distretti sotto gli ordini de gran-camerarii amministreranno e riscuoteranno tutti gl introiti dell erario de loro rispettivi distretti. In ogni mese, per mezzo delle compagnie d arme, trasmetteranno al tesoriere generale le somme da essi riscosse.

Placet; restando in facolt� del ministro delle finanze di usare tutti gli altri mezzi che creder� opportuni.

� 27 I proconservatori faranno ne distretti lo stesso ufficio del conservatore generale in Palermo placet

� 28 I pro-segreti nelle isole adiacenti avranno lo stesso incarico dei segreti ne loro distretti placet

� 29 I pro-segreti delle popolazioni di ogni distretto saranno immediatamente soggetti ai segreti del distretto medesimo, e riscuoteranno e trasmetteranno ai rispettivi segreti i proventi nazionali esistenti ne territorii delle stesse popolazioni placet

� 30 Ogni pagamento che si far� all erario dovr� farsi per via de banchi di Palermo e di Messina - placet

� 31 Tutti i surriferiti pubblici funzionari non avranno soldi fissi ma il cinque per cento sopra tutte le somme che riscuoteranno e faranno passare all erario, da ripartirsi secondo il rango e le fatiche di ognuno, in quella proporzione che a proposta del ministro delle finanze stabilir� il Parlamento.

Placet; per il cinque per cento, ma con quella ripartizione che giudicheremo di stabilire.

� 32 Siccome in forza de sopradetti decreti debbonsi riunire insieme diversi archivii ed ufficii, ed abbisognano molti minuti regolamenti per la conveniente organizzazione di tutte le parti della nuova amministrazione delle finanze, cos� il segretario di stato delle finanze far� un completo piano relativo a tutti i sopradetti oggetti e lo sottoporr� al prossimo futuro Parlamento, per essere approvato, o perch� vi faccia quei cambiamenti che creder� opportuni.

Appartenendo ci� al potere esecutivo, faremo quei stabilimenti che crederemo pi� confacenti alla buona amministrazione delle finanze.

CAPO IV

� 1 I libri della Reale Conservatoria dovranno essere pubblicati, siccome quelli di qualunque notaio del regno.

Placet; precedendo il permesso del gran-camerario del dipartimento, e con quelle regole che si osservano dai notai presentemente, per le quali intendiamo che non debbasi fare novit�.

� 2 Il ministro delle finanze sar� tenuto di presentare in ogni anno al Parlamento il conto dettagliato di tutti gl introiti ed esiti dell erario. Il Parlamento ne casi di negligenza far� un voto di censura contro il predetto ministro, ed in quelli d irregolarit�, malversazione o peculato, lo punir�; dovendolo sempre accusare la Camera de Comuni, e processare e giudicare quella dei Signori placet

� 3 Tutto ci� che si � detto riguardo al ministro delle finanze, debba egualmente valere per i quattro gran-camerarii placet

� 4 I conti suddetti del segretario di stato delle finanze, prima di essersi presentati al Parlamento, dovranno stamparsi per intelligenza e soddisfazione di tutta la nazione placet

CAPO V

� 1 Non si potr� creare in questo regno alcun nuovo ufficio o carica senza il consenso del Parlamento, dovendo la giustizia, e generalmente la cosa pubblica, essere solamente amministrata e distribuita dai magistrati e potest� ordinarie; e non si potr� similmente da oggi in avanti alcun ufficio o carica n� alienare, n� dare, come si dice in feudo; dovendosi sempre conferire a persone veramente idonee, e capaci di ben servire lo stato.

Placet; restando riserbata a noi la facolt� di creare quelle cariche ed uffici che giudicheremo, purch� siano senza emolumenti.

� 2 Per quegli uffici o cariche che attualmente trovansi alienate, potr� il Parlamento ricomprarle, indennizzando i proprietari, con formare una rendita corrispondente al fruttato attuale da stabilirsi con un coacervo decennale, o dando il capitale che corrisponda al risultato del coacervo suddetto, ragionandosi al 5 per %.

Placet; con che siano di nostra elezione quelli che si dovranno rimpiazzare e provvedere in futuro.

CAPO VI

� 1 I benefizi ecclesiastici, gl impieghi e le dignit�, gli uffici e cariche di qualunque natura, senza distinzione ed eccezione alcuna, neppure dell arcivescovato di Palermo e delle commende della religione Gerosolimitana, non potranno, n� dovranno mai conferirsi che a soli siciliani.

Placet; per quelli da conferirsi d oggi innanzi.

� 2 Per siciliani s intendono quelli unicamente che sono nati in Sicilia e da padri siciliani; come ancora quelli che sono nati fuori di Sicilia, ma da padri siciliani non divenuti sudditi di straniera potenza.

Placet; intendendosi benanche per siciliani i figli nati in Sicilia dai forestieri, senza che possano reclamare altra patria.

� 3 Per ci� che riguarda i gradi militari, chiunque non sia siciliano non potr� mai essere considerato nei reggimenti siciliani placet

� 4 Qualora il Parlamento risolvesse mantenere dei reggimenti esteri, allora potranno essere abilitati anche ad occuparvi degli impieghi uffiziali esteri. Questi per� di qualunque classe sia il loro rango, debbono prestare il solenne giuramento all osservanza della Costituzione.

La forma del giuramento si proporr� in appresso.

Placet; con che resti stipulato per le truppe estere quanto si � detto al paragrafo 1 del capit. II di questo titolo, ed il giuramento dovr� prestarsi tanto a noi che alla Costituzione. Ci riserbiamo di dichiarare il nostro real animo dopoch� ce ne verr� presentata la formola.

� 5 Ne corpi facoltativi e nella real marina non potr� essere proposto alcun estero. Gli attuali per� che sono in tali corpi, potranno rimanervi placet

� 6 Nell artiglieria e corpo del genio dovranno dividersi le compagnie siciliane ed estere, fintantoch� non si formi la intera armata siciliana; e gli uffiziali esteri non potranno essere impiegati nelle compagnie siciliane.

Dichiareremo in appresso il nostro real animo.

� 7 Da oggi innanzi non potr� essere ammesso nei corpi facoltativi alcun estero, senza il consenso del Parlamento placet

� 8 I governi militari, il comando de porti, il comando generale delle diverse armi, il comando di piazze delle fortezze, castelli ed isole, dei corpi d armata, delle flotte e flottiglie siciliane, non potranno averli uffiziali esteri senza il consenso del Parlamento.

Placet; con che debba ci� aver luogo per gli impieghi che andranno a provvedersi da oggi innanzi.

� 9 E ci�, dal momento che sar� sanzionato il presente capitolo, per quel che riguarda i gradi militari Veto

� 10 Qualunque forestiere, il quale otterr� il privilegio di cittadinanza da qualunque comune del regno, o prender� per moglie una donna siciliana, non si render� per ci� capace di avere in Sicilia pensioni ecclesiastiche o pubblici uffici di qualunque specie placet

� 11 Le lettere di naturalizzazione o il diritto della cittadinanza siciliana potr� concedersi a forestieri dal solo Parlamento; ma saranno i figliuoli de naturalizzati e non gi� i naturalizzati stessi, che potranno conseguire pensioni ecclesiastiche e pubblici uffici, come i Siciliani di origine.

Placet; per la naturalizzazione; ma per la cittadinanza sar� di nostra facolt� accordarla colle clausole apposte alla sanzione del � 2 di questo capitolo.

TITOLO III

POTERE GIUDIZIARIO

CAPO I

La potest� di giudicare sar� nell applicare le leggi ai casi ed ai fatti, tanto nel civile che nel criminale.

� 1 Risieder� esclusivamente presso quei magistrati, ai quali sar� conferita placet

� 2 Abolite di gi� tutte le giurisdizioni particolari, ovvero i cos� detti fori, vi sar� unica potest� giudiziaria residente presso i giudici ordinarii e le magistrature stabilite nella presente Costituzione; e quindi le cause pendenti non si potranno avocare, anche col rimedio del giusto ricorso al principe, n� declinarsi per qualunque privilegio in avanti concesso, n� accordarsi restituzione. Resteranno solo gli ordinarii rimedi stabiliti da un giudice o tribunale ad un altro, presso de quali pienamente si eserciter� il potere de giudizi.

Placet, come all articolo dell abolizione de fori viene stabilito, e con che tutta la potest� giudiziaria sar� esercitata dagli attuali magistrati ordinarii, finch� non saranno poste in esercizio le nuove magistrature da stabilirsi.

� 3 Qualunque giudice, tribunale o magistrato non potr� per qualsivoglia causa prorogare la propria giurisdizione, n� potr� giammai accettare istanza, o ammettere petizione, la cui cognizione appartenga ad altro giudice o magistrato placet

� 4 La giustizia sar� dai tribunali amministrata a nome del re, presso cui risiede il potere esecutivo. Tutti gli ordini, provviste ed esecutorie emanate da magistrati saranno autorizzate col nome di S.M. placet

� 5 Le sentenze tanto nel civile che nel criminale, per evitare ogni arbitrio nei giudicanti, dovranno essere ragionate sulla legge del nuovo codice; ove questa manchi, si dovr� implorare il potere legislativo, che risiede presso il Parlamento.

Placet; senza che il Parlamento prenda cognizione del merito delle cause prodotte in giudizio dai particolari, salvo per� quanto viene stabilito nel � 2 del capitolo XXV del potere legislativo.

� 6 Nelle sentenze si dovr� premettere la legge, o l argomento ricavato direttamente dalla stessa, accennare l azione prodotta coll applicazione della legge premessa; la conchiusione sar� la sentenza, assolvendo o condannando il reo, o convinto tanto nel civile che nel criminale placet

� 7 Il nuovo codice sar� scritto in lingua italiana, e quindi tutti gli atti giudiziari e le sentenze saranno scritte nella stessa lingua placet

� 8 Due sentenze uniformi nelle materie civili faranno cosa giudicata placet

� 9 Tutte le materie di fatto ne giudizi civili e criminali saranno decise da un giur�, per la formazione ed applicazione del quale sistema sulle leggi stabilite in Inghilterra resta interamente incaricato il comitato per la formazione de codici civile e criminale.

Placet; riserbandoci di dichiarare il nostro real animo dopo che avremo esaminato ci� che stabilir� il nuovo codice su questo punto.

� 10 Nel criminale, ove la sentenza dichiari l accusato innocente, non sar� appellabile; se essa lo condanna, potr� essere riesaminata in quelle forme ed in quei casi, che il codice stabilir�, regolandosi sulle leggi inglesi.

Placet; riserbandoci di esaminare le leggi, che si proporranno nel nuovo codice.

� 11 Qualunque persona in Sicilia non potr� essere arrestata, detenuta in prigione, relegata fuori Sicilia, obbligata a cambiar domicilio, o sottoposta a pena qualunque, se non colle forme prescritte dalle leggi del regno, e dietro l ordine e sentenza di un magistrato ordinario.

Placet; con che s intenda per i soli siciliani, e che resti sempre la facolt� nei ministri di Stato di ordinare l arresto di qualunque persona, purch� prima delle ore ventiquattro rimettano l arrestato ai magistrati ordinarii.

� 12 Sono per qualsiasi causa e persona proibiti tutti gli arresti di ogni sorta per alta economia, de mandato principis, ecc., sotto pena, contro chiunque praticher� e contribuir� all esecuzione degli anzidetti e somiglianti atti arbitrarii, della perdita di qualunque pubblico ufficio, di once mille a profitto dell erario, e della relegazione in un isola, di maggiore o minore durata, secondo la gravezza della trasgressione placet

� 13 Sua Real Maest� non far� giammai grazie per simili delitti placet

� 14 I magistrati ed i tribunali non potranno procedere per qualunque delitto contro alcun cittadino, se non per accusa della parte offesa ed interessata. Quindi viene loro proibito di procedere per inquisizione, salvo ne seguenti qualificati delitti, cio�: placet

� 15. I. Quello di lesa Maest� Divina placet

� 16. II. Quello di lesa Maest� umana, che si limita agli attentati contro la corona del Re nostro Signore, o la sua vita, o quella di S.M. la Regina, o de successori al trono, o del suo vicario generale.

Placet; con doversi ancora comprendere tutti quei delitti contro la persona del Re e la Real Famiglia, che verranno stabiliti dal nuovo codice, a tenore della Costituzione inglese.

� 17. III. Quello di sedizione, che comprende effettive congiure contro del governo e della pubblica tranquillit� placet

� 18. IV. Quello di omicidio placet

� 19. V. Quello di incendio placet

� 20. VI. Quello di furto con violenza placet

� 21 Quello di falsificazione di moneta o di scrittura.

Placet, sia di scrittura o di altro, e per tutti quei delitti, che sono contrari alla tranquillit�, alla morale ed alla fede pubblica, come meglio dovr� divisare il nuovo codice.

� 22 Per i suddetti delitti potranno i magistrati ed i tribunali procedere per la via dell informazione e dell inquisizione. Non saranno per� autorizzati ad arrestare alcuno, se non dietro i legali indizi e le ben fondate presunzioni del reato, il che sar� largamente definito nel nuovo codice placet

23 La forza militare non potr� impiegarsi all arresto dei rei che a domanda e sotto la direzione de magistrati ordinarii placet

� 24 Non potr� questa adoperarsi mai contro il popolo, salvo ne soli casi di sedizione placet

� 25 Ogni ufficiale di giustizia, per procedere all arresto di qualunque persona, dovr� essere munito di un mandato firmato ed autorizzato col suggello del giudice o magistrato ordinario, che l ha incumbenzato, nel quale verr� espresso il nome della persona da carcerarsi, il delitto di cui viene imputata, l accusatore, gl indizi, e le cagioni per le quali � stata ordinata la sua detenzione.

Placet, senza per� espressarsi gli accusatori e gli indizi.

� 26 Qualunque opposizione a questi mandati, anche colla fuga, sar� reputata e punita come resistenza diretta alla legge, ed all incontro qualsivoglia atto di resistenza con cui un cittadino si opporr� all esecuzione de mandati di arresto, che manchino delle forme gi� prescritte, non sar� punito dalla legge placet

� 27 Si eccettuano per� i casi, ne quali, per qualunque dei surriferiti qualificati delitti, un cittadino sia notoriamente colpevole, o ritrovato in flagranti: allora potr� essere arrestato senza il suddetto mandato non solo dagli ufficiali di giustizia, ma ancora da qualunque particolare placet

� 28 Qualunque arrestato, anche per le ragioni di sopra espresse, dopo ventiquattro ore del suo arresto dovr� aver comunicato il mandato di arresto nel modo e forma di sopra stabiliti; e gli sar� fatta nota la causa della sua prigionia, la persona che ha fatto istanza, gli atti e le prove, che vi concorrono.

Placet; con che resti riserbato al nuovo codice lo stabilire a seconda del nuovo rito la natura degli atti e delle prove, che si dovranno comunicare allo arrestato.

� 29 I custodi delle prigioni non potranno ricevere alcun cittadino per ordine verbale del giudice o magistrato, senza ricuperare questi tali suddetti mandati per la giustificazione della causa, per cui il cittadino � detenuto placet

� 30 Il giudice o magistrato dovr�, al pi� tardi fra ventiquattro ore, prender conto, e sentire il detenuto; e questi ha il diritto di far decidere dal competente tribunale la legalit� della sua detenzione placet

� 31 Qualunque arrestato e detenuto condotto innanzi al giudice, dovr� essere abilitato a prestare idonea malleveria, e posto in libert� fino alla conchiusione della causa, ove non si tratti di alcuno dei qualificati delitti placet

� 32 Le leggi del nuovo codice dovranno stabilire il modo col quale debbano assicurarsi le persone ed i beni per via di mallevadori a stare in giudizio, e pagare il giudicato, col massimo favore della libert� civile del cittadino, e con classificare le somme proporzionate alla diversa condizione delle persone placet

� 33 Le testimonianze contro gli accusati o inquisiti dovranno esser prese sopra tutto il fatto, alla presenza degli accusati o inquisiti medesimi e di un loro procuratore, al quale sar� permesso di fare ad ogni testimonio le interrogazioni che vorr�, e notare le risposte e deposizioni, come meglio sar� stabilito nel nuovo codice criminale placet

� 34 Sar� vietato a qualunque giudice o magistrato l uso della tortura nelle procedure criminali di questo regno: saranno in conseguenza proscritti i cos� detti dammusi, ferri ai piedi, ed alle mani, ed ogn altra qualunque sevizia che si voglia adoperare contro gli accusati o inquisiti, come quelle che ingiustamente puniscono i supposti rei prima della sentenza del giudice, ispirano ad una nazione sentimenti di crudelt�, ed espongono spesso gl innocenti deboli, e sottraggono i robusti delinquenti alla pubblica vendetta delle leggi placet

� 35 Il nuovo codice stabilir� le istruzioni della processura, ed i motivi ad inquirire, a carcerare, a costituire, ed a subire i rei; adottandosi la legge dell habeas corpus, ed i provvedimenti del codice criminale inglese, in quanto permettono gli usi del nostro regno, lo spirito e costume nazionale placet

� 36 Quel giudice o magistrato, che user� sevizie di qualunque specie contro un detenuto, sar� obbligato non solo alla rifazione dei danni, ma ancora alla perdita della carica; e verr� condannato a quelle pene e multe che largamente fisser� il nuovo codice penale placet

� 37 Le carceri dovranno essere conformate ad assicurare la persona ne casi in cui non si trova o non si ammette mallevatore, non mai per� a molestare i detenuti placet

� 38 Quindi saranno esse pubbliche, autorizzate dalle leggi, salubri e convenevoli alla condizione del detenuto, il quale non deve esser soggetto alla pena prima che la sentenza del giudice non l abbia dichiarato reo placet

� 39 Nel nuovo codice dovr� stabilirsi la durata di ciascuna causa corrispondente alla rispettiva indole. I processi tanto civili che criminali saranno formati con brevit�; ma nello stesso tempo senza soffocare le necessarie pruove, affinch� l azione e il dritto d ognuno abbia sollecito espedimento, e i delitti sieno prontamente puniti placet

� 40 Apparterr� ai giudici di pace la cura e la sorveglianza delle pubbliche carceri, sotto l immediata ispezione del supremo tribunale di cassazione placet

CAPO II

Delle qualit� de giudici e magistrati

� 1 Niuno potr� essere giudice ed occupare alcuna magistratura se non sia nato siciliano placet

� 2 Se non abbia l et� compiuta di anni trenta placet

� 3 Se non abbia dato sufficienti pruove di probit� placet

� 4 Se non sia laureato nell uno e nell altro diritto in una delle due Universit� degli studi di Palermo e di Catania placet

� 5 Se non abbia quella stessa rendita che il Parlamento ha stabilita per essere elettore nella rappresentanza della Camera de Comuni placet

� 6 I giudici ed i magistrati non potranno esercitare altre funzioni che quelle di giudicare. Sar� loro vietata qualunque altra amministrazione e delegazione.

Placet, menoch� per i giudici di pace.

� 7 � loro vietato di tenere alcuna amministrazione o direzione di beni e famiglie particolari, e molto meno di ricevere soldi dalle stesse.

Placet, menoch� per i giudici di pace.

� 8 Non potranno giammai rappresentare, cos� alle reali segreterie come al Parlamento, per riforma o sospensione di legge, se non saranno ricercati dal potere legislativo placet

CAPO III

Dell abuso del potere giudiziario

� 1 Qualunque giudice ed intero tribunale sar� sindacabile. Lo saranno ancora tutti gli ufficiali ed impiegati nella amministrazione della giustizia placet

� 2 Gli abusi di autorit� daranno azione popolare. Qualunque individuo potr� proporre la sindacatura presso il Parlamento sulla condotta pubblica del giudice e magistrato, nel modo e forma da stabilire nel codice suddetto placet

� 3 Qualunque persona offesa ed interessata potr� proporre la sua querela in forma al Parlamento per qualunque contravvenzione alla legge fatta dal giudice e tribunale, sia nel procedere, sia nel decidere, e per qualunque altra colpa nel modo e forma da stabilire nel codice suddetto.

Placet; beninteso che ci� si pratichi per mezzo di un dei membri del Parlamento.

� 4 Nel corso della processura sino alla sentenza definitiva potranno essere sospesi di carica, quando il Parlamento lo giudicher� placet

� 5 Potranno dopo la sentenza essere assolutamente rimossi dalla carica, per un delitto legalmente giudicato, e sottoposti inoltre a tutte quelle altre pene, che saranno proporzionate nel nuovo codice placet

� 6 I tribunali non potranno conoscere, n� giudicare le cause attive de segretari di stato per lo dipartimento dei quali sono nominati.

Veto; stante le responsabilit� de giudici.

PIANO GENERALE PER L ORGANIZZAZIONE DELLE MAGISTRATURE DI QUESTO REGNO, E PER LO STABILIMENTO DEL POTERE GIUDIZIARIO

CAPO I

Resteranno abolite in questo regno tutte le magistrature attuali, a riserba di quelle che saranno specificate nel presente piano, e ad eccezione delle municipali magistrature, delle quali si � avuto conto nell organizzazione de consigli civili.

Placet, per l abolizione delle magistrature attuali, purch� ci� segua dopo che saranno fissate e messe in esecuzione le nuove, nello stabilimento delle quali si dovr� tener presente quanto si � stabilito nel � 2 del capitolo III, del Potere esecutivo; relativamente al magistrato per le cause dell erario.

CAPO II

Il qui appresso notato sar� il numero di tutte le magistrature del regno, colla natura e coi rapporti della loro rispettiva giurisdizione.

I capitani giustizieri;

I capitani d arme;

I giudici di pace;

I giudici di prima istanza;

I giudici di seconda istanza;

I podest� delle isole adiacenti, o sia giudici di prima istanza;

I tribunali distrettuali;

I supremi tribunali di appello;

Due tribunali di terza istanza, uno in Messina, e l altro in Catania;

Un tribunale di cassazione;

L alta corte del Parlamento;

L alta corte de Pari;

Le curie ecclesiastiche;

I magistrati di commercio;

La delegazione di Monarchia;

La suprema deputazione di salute pubblica;

Il protonotaro del regno, e suo collegio;

Placet, per le seguenti magistrature, cio� a dire:

Per i capitani giustizieri in ogni luogo;

Per i capitani d arme in ogni distretto;

Per i giudici di pace in ogni paese, in quel numero che noi crederemo opportuno, ed amovibili a nostro arbitrio;

Per i giudici di prima istanza;

Per i podest� delle isole;

Per i tribunali distrettuali, in quel numero ed in quella forma, che sar� proposta dal nuovo Parlamento, dovendosi per� stabilire in ogni capo luogo dei commissionati per l erario, a seconda della Costituzione inglese;

Per i supremi tribunali di appello, unicamente in Palermo;

Per il tribunale di cassazione;

Per l alta corte del Parlamento;

Per l alta corte dei pari;

Per le curie ecclesiastiche;

Per la delegazione di Monarchia;

Per la suprema deputazione di salute;

Per il protonotaro del regno e suo collegio;

Per tutto quello poi che riguarda i limiti della giurisdizione e la forma de predetti magistrati, che si enunciano ne seguenti capitoli, come altres� per un tribunale di ammiragliato per le prede, per tutt altro a norma della Costituzione inglese manifesteremo il nostro real animo, dopoch� il nuovo Parlamento ne avr� fatto maturo esame, e ne avr� a noi presentate le corrispondenti proposte, analoghe a ci� che ne nuovi codici sar� divisato.

CAPO III

� 1 In ogni popolazione del regno vi sar� un capitano giustiziere, ed in ogni distretto un capitano d arme: essi avranno l ufficio di arrestare i rei, prevenire i delitti, mantenere il buon ordine e la quiete pubblica, eseguire i mandati e le sentenze di qualunque competente magistrato, quali rispettive funzioni saranno meglio specificate nel nuovo codice.

� 2 I capitani d arme avranno soldi fissi, e saranno, giusta l atto parlamentare del 1810, tenuti a pagare i furti commessi ne loro propri distretti.

� 3 Apparterr� ai giudici di pace il prender cognizione di quelle offese, che per la loro leggerezza saranno specificate appartenere alla loro ispezione dal nuovo codice criminale. Nel qual caso dovranno essi, intese le parti, compilare, come dicesi, un camerale processo, siccome sar� stabilito dal nuovo codice; pronunziare in iscritto i loro giudizi, che saranno definitivamente eseguiti; e non potranno mai decretare contro i colpevoli una pena maggiore di un mese di detenzione nelle pubbliche carceri o nella casa di correzione, o di una multa tutto al pi� di once dieci, in favore cio� della met� dell offeso e met� del rispettivo municipale governo.

� 4 Sar� speciale incarico dei giudici di pace, in ogni comune, di conciliare in materie civili qualsivoglia differenza, che potr� insorgere; perci� chiunque vorr� esperire un azione civile, ad esclusione di quelle azioni esecutive, che saranno determinate dal codice civile; dovr� fare la sua istanza per iscritto, e chiamare la parte innanzi al giudice di pace, ove trovasi il convenuto: il quale non appena citato sar� obbligato a comparire innanzi al detto giudice di pace, e presentare egualmente in iscritto le sue riconvenzioni ed eccezioni; n� potr� una tale istanza presentarsi innanzi ad un tribunale, prima che il giudice di pace non esprimer� per iscritto di non aver potuto riuscire ad effettuare una tale conciliazione, il che si dovr� dal giudice di pace praticare al pi� tardi nel termine di giorni otto, come meglio si svilupper� dal codice civile.

� 5 I capitani giustizieri, i capitani d arme ed i giudici di pace di tutto il regno saranno sotto la vigilanza del segretario di stato di alta polizia, le cui facolt� sopra i cennati magistrati saranno specificate nel nuovo codice criminale.

� 6 Resteranno abolite in conseguenza tutte le attuali curie di polizia.

� 7 In tutte le citt� e terre di questo regno e delle isole adiacenti vi sar� un giudice di pace; in quelle di diciottomila in sopra ve ne saranno due; in Messina ed in Catania ve ne saranno quattro; in Palermo ve ne saranno sei, quattro per la citt�, e due per i suoi borghi e campagne.

CAPO IV

� 1 In ogni citt� e paese da tremila anime in sopra vi saranno due giudici, uno di prima e l altro di seconda istanza.

� 2 Apparterr� al primo il decidere in prima istanza le cause di tutti quelli, che hanno stabile domicilio nel rispettivo paese o citt�, ove eserciter� le sue funzioni, il cui interesse non oltrepasser� le once quaranta. Apparterr� al secondo il decidere per via di appello in seconda istanza le cause decise dal primo.

� 3 Tali facolt� le avranno i giudici di prima e di seconda istanza di quelle citt� e paesi, la cui popolazione sar� da tremila sino ad ottomila anime.

� 4 Nelle citt� di ottomila anime in sopra apparterr� agli anzidetti giudici il decidere in prima ed in seconda istanza, o in appello tutte le cause civili come sopra si � detto, il cui interesse non dovr� eccedere la somma di once sessanta.

� 5 Sar� della facolt� di tutti i giudici di prima e seconda istanza l eseguire le sentenze ed i mandati dei tribunali, e fare per i crediti esecutivi di qualunque specie le legali coazioni, sotto la correzione per� e l appello del tribunale del distretto. Ognuno per�, dopo essere stata proferita e pienamente eseguita una sentenza nel caso indicato, potr� chiamarli ed accusarli presso il tribunale del distretto per qualunque illegale procedura e sentenza, per ottenerne compenso e soddisfazione, a tenore delle leggi da stabilire nel nuovo codice.

� 6 In tutti i paesi di tremila anime in gi� vi sar� un giudice di prima istanza.

� 7 Apparterr� ai detti giudici il decidere in prima istanza le cause, il cui interesse non oltrepasser� la somma di once dieci: detti giudici dovranno essere scelti tra le persone, che sapranno leggere e scrivere.

� 8 Le cause decise in prima istanza ne paesi da tremila anime in gi�, passeranno in seconda istanza al giudice di prima istanza del distretto; ed in terza istanza, ove il bisogno lo richieder�, al giudice di seconda istanza residente in detto distretto.

� 9 Le cause civili di qualunque specie dovranno farsi nel distretto di quella citt� o paese, ove trovasi domiciliato il convenuto; per i delitti criminali poi dovr� agitarsi la causa nel luogo, dove � successo il delitto.

CAPO V

� 1 Vi sar� in ogni distretto dei 23 gi� stabiliti per la rappresentanza in Palermo, un tribunale composto di tre giudici, l anziano dei quali far� le veci di presidente.

� 2 Vi sar� pure in ogni citt�, che ha attualmente il dritto di mandare un rappresentante nel braccio demaniale, un tribunale composto di tre giudici, l anziano de quali far� le veci di presidente come sopra.

� 3 Il tribunale di ogni distretto risieder� nella sua capitale e decider� in prima istanza tutte le cause civili di qualunque specie ed interesse di tutti coloro, che hanno stabile domicilio nel distretto medesimo, e le cause criminali di tutti coloro, che han commesso delitto nel luogo del distretto, a riserba del limite fissato di sopra per i giudici di prima e seconda istanza.

� 4 Il tribunale di ogni citt� demaniale decider� in prima istanza tutte le cause civili e criminali di qualunque interesse di tutti coloro, che hanno stabile domicilio nella citt� e territorio; dovr� per� la erezione essere domandata dal rispettivo civico consiglio, organizzato colla nuova forma; e S.M. dovr� eleggere i componenti di detti tribunali; dovendo per lo stabilimento dei medesimi esservi due terzi affermativi de voti componenti detti civici consigli; e siccome questa � una distinzione che si accorda dal Parlamento a tali citt� demaniali, che hanno il diritto attualmente di rappresentare nella Camera demaniale, cos� dovr� a spese de singoli o dei sopravanzi delle universit� (qualora il suddetto consiglio civico aderir� nel modo che di sopra si � detto) stabilirsi il soldo ai componenti di detti tribunali.

� 5 I podest� delle isole adiacenti, ossia i giudici di prima istanza in dette isole, faranno le veci dei tribunali dei distretti nelle isole ove saranno assegnati.

� 6 In ogni isola vi sar� un podest�.

� 7 Tutte le differenze per� tra l erario e qualunque individuo o corporazione di qualsivoglia citt� del regno in prima istanza, si dovranno esclusivamente conoscere e decidere dal tribunale del rispettivo distretto, ove risiede il segreto.

CAPO VI

� 1 Si stabiliranno cinque supremi tribunali di appello, tre risiederanno in Palermo, uno in Messina, ed un altro in Catania.

� 2 Saranno composti detti tribunali da tre giudici ed un presidente.

� 3 Riceveranno i tre di Palermo gli appelli de tribunali di diciannove distretti e dei tribunali di tutte le citt� privilegiate e dei podest�, o sia giudici di prima istanza delle isole adiacenti, ad eccezione delle citt� privilegiate comprese nei distretti di Messina, a tenore dell assegnazione a ciascun tribunale di appello, che ne far� S.M.

� 4 Tutte le cause di qualunque natura appartenenti all erario decise in prima istanza da qualunque tribunale, sia di distretto sia di citt� privilegiata, dovranno in appello essere portate in Palermo ai corrispondenti supremi tribunali.

� 5 Il supremo tribunale di appello di Messina ricever� gli appelli dei tribunali de distretti di Messina, Castroreale e Patti, e delle citt� demaniali contenute in detti distretti, che avranno tribunale.

� 6 Il supremo tribunale di appello di Catania ricever� gli appelli del tribunale del distretto di Catania stessa.

� 7 Vi sar� un tribunale di terza istanza composto di tre giudici ed un presidente in Messina, ed un altro in Catania; e siccome tanto i tribunali di appello in Messina ed in Catania, quanto i tribunali di terza istanza, si sono dati per distinzione a queste due rispettabili citt�, cos� il soldo dei componenti questi quattro tribunali non dovr� andare a carico della nazione, ma dovranno pagarlo le citt� di Messina e di Catania.

CAPO VII

� 1 Due sentenze uniformi faranno cosa giudicata. Tutte le sentenze che proferiranno i giudici di prima istanza in quelle citt� e terre, il cui interesse non oltrepasser�, come sopra si � detto, la somma di once quaranta, passeranno in appello al giudice di seconda istanza della stessa citt� o terra, in cui sar� decisa in prima istanza la causa; e qualora vi sar� bisogno di un terzo appello, passer� la causa in terza istanza al tribunale del distretto, in cui saranno comprese le citt� o terre ove sar� decisa la causa.

� 2 Si osserver� l eguale liturgia per tutte le cause decise in prima istanza da quei giudici di prima istanza, che risiederanno nelle citt� e terre di ottomila anime in sopra, che hanno la facolt�, come sopra si � detto, di decidere le cause, il cui interesse non oltrepasser� le once sessanta.

� 3 Le cause decise in prima istanza nei tribunali dei 23 distretti, e delle citt� privilegiate che avranno tribunali, comprese in detti distretti, dei podest� delle isole adiacenti, ad esclusione dei distretti di Messina, Castroreale, Patti e Catania, e dei tribunali delle citt� privilegiate comprese ne tre distretti di Messina, passeranno in seconda istanza ai tre tribunali supremi di appello in Palermo, ai quali saranno assegnati: e bisognando, degli ulteriori appelli per le sentenze de cennati tribunali soggetti a Palermo, passeranno al secondo tribunale col� esistente; e 3 se bisogner� per alcuni articoli della causa, per i quali non vi saranno due sentenze uniformi, passeranno al terzo tribunale di appello in Palermo.

� 4 Le cause che si decideranno in prima istanza dal tribunale del distretto di Messina, di quelli di Castroeale e Patti, e delle citt� demaniali comprese, in detti distretti, che avranno tribunali, passeranno in seconda istanza al supremo tribunale di appello di Messina; ed in terza istanza, qualora il bisogno lo richiedesse, al tribunale di terza istanza in Messina.

� 5 Le cause che si decideranno nel tribunale del distretto di Catania passeranno in seconda istanza nel tribunale supremo di appello residente in Catania; e qualora le dette cause, dietro la sentenza del tribunale di appello; non faranno cosa giudicata, passeranno al tribunale di terza istanza residente in Catania.

� 6 In tutte quelle citt�, nelle quali vi sar� un tribunale collegiale, non vi saranno giudici, come negli altri luoghi del regno, di prima e di seconda istanza; e per le cause di piccola somma il nuovo codice regoler� la maniera come gli individui componenti il tribunale dovranno conoscere e decidere le suddette cause.

�. 7 La gradazione delle cause criminali sar� specificata nel nuovo codice .

CAPO VIII

� 1 Vi sar� in tutto il regno un tribunale di cassazione, che risieder� in Palermo.

� 2 Cinque giudici ed un presidente costituiranno il predetto tribunale di cassazione, le cui prerogative ed incumbenze saranno il conoscere inappellabilmente ed annullare le sentenze di tutte le cause civili e criminali pronunziate da qualunque inferiore tribunale, inclusi quelli di Messina e Catania, nel processo delle quali non siasi accuratamente osservato il rito e le forme giudiziarie dalle leggi ordinate, e che saranno dal codice stabilite.

� 3 Avr� la cura di badare alla legalit� degli arresti, quando ne ricever� la corrispondente istanza; e qualora trover� violata la legge della sicurezza delle persone, sanzionata nell articolo XI delle basi della presente costituzione, potr� fare un mandato di escarcerazione. Sar� parimenti nelle sue facolt� il determinare, perentoriamente, ed al pi� tardi in dieci giorni, tutte le controversie circa le competenze di giurisdizioni dei magistrati e de tribunali del regno.

� 4 Il tribunale di cassazione sar� il pi� eminente del regno, e potr� il Parlamento consultarlo sopra i punti pi� astrusi ed intrigati della legislazione.

Esso non decider� mai nel merito delle querele e delle istanze, fuorch� ne predetti casi; perloch� cassata dal medesimo una sentenza di un giudice o di un tribunale sopra qualsivoglia causa, dovr� questa incontinente rimettersi al tribunale, che succede dopo il magistrato che ha deciso, nell ordine dell autorit� giudiziaria, per essere dallo stesso nelle consuete legali forme giudicata. L ordine e successione delle cause saranno sviluppati nel nuovo codice.

CAPO IX

� 1 Ognuno de surriferiti tribunali de giudici di prima e di seconda istanza, e dei podest� delle isole adiacenti, avranno un maestro-notaro, e gli altri soliti uffiziali inferiori, siccome sar� prescritto ne due nuovi codici civile e criminale.

� 2 Cesseranno totalmente le cariche di avvocati fiscali, e di fiscali.

� 3 Sar� abolita parimenti la carica del consultore del governo.

� 4 Resteranno abolite le cariche di uditore generale degli eserciti, e dei pro-uditori del regno, e di qualunque altro particolare magistrato militare; dappoich�, giusta quanto � stato stabilito nella presente costituzione, i fori sono tutti riuniti in unico e solo; ed i militari di qualunque rango e classe, compresi i servienti e gl individui politici addetti alle truppe, debbono essere giudicati dai sopra stabiliti magistrati in tutte le loro cause civili e criminali.

� 5 Per i soli delitti puramente militari, e per quelli che si commettono tanto dai militari quanto dai pagani ne recinti de quartieri e campi, il nuovo codice militare stabilir� la formola ed il rito de consigli di guerra dei corpi e degli eserciti.

� 6 I presidenti de tribunali supremi, i giudici dei tribunali di distretti, i giudici di prima e di seconda istanza avranno soldi fissi sopra l erario, che si stabiliranno dai due segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze, a condizione di dover essere quindi sottomessi o ratificati nel prossimo futuro Parlamento: non potranno per� i detti magistrati esigere alcun diritto di sentenze e propine, dovendo tali diritti, che si fisseranno nel nuovo codice, versarsi nell erario della nazione.

� 7 I diritti delle sentenze delle citt�, che si vorranno erigere un tribunale, e di quei tribunali d appello di Catania e Messina, e de tribunali di terza istanza di detta citt�, dovranno esigerli rispettivamente le anzidette citt�, ove risiederanno i sopracitati tribunali; giacch� si � stabilito che dovranno pagare a proprie spese i componenti del medesimo.

� 8 Si fisseranno dal nuovo codice i diritti che dovranno esigere i subalterni delle magistrature.

� 9 Nelle cause criminali avr� luogo il giudizio dei giurati, in quel modo conforme alla costituzione d Inghilterra che sar� distintamente espresso nel nuovo codice criminale.

� 10 Sar� stabilito dal codice civile e criminale un tempo determinato, in cui dovranno essere decise le cause civili e criminali, avendo riguardo al differente interesse delle medesime ed al modo dell ammissione de libelli.

� 11 Dovr� il nuovo codice, stabilire i casi, in cui dovranno pagare i litiganti le spese del primo o del secondo giudizio.

� 12 Per nullit� di sentenza, perdendo alcuno una causa nel tribunale di cassazione, dovr� la parte, che ha perduto, o il giudice o i subalterni, per cui � processa la nullit�, rifare a colui che vincer�, le spese e gl interessi tutti di un tale giudizio.

� 13 Sotto pena a qualunque tribunale, che trasgredir� ognuna delle anzidette determinazioni, della perdita dell ufficio, del ristoramento delle spese e degl interessi alla parte offesa, e di una multa di once quattrocento all erario.

� 14 Ogni magistrato nell ammettere il libello dovr� decidere sommariamente l interesse della lite.

� 15 Le spese e gl interessi dei giudizi da pagarsi da uno dei litiganti a norma degli anzidetti regolamenti, dovranno calcolarsi e determinarsi sommariamente ed inappellabilmente da tre arbitri, due scelti, uno da ognuno, ed il terzo scelto da questi concordemente.

CAPO X

� 1 I presidenti ed i giudici di tutti i tribunali saranno perpetui ed amovibili solamente ne casi e co i modi specificati negli atti del presente Parlamento 1812.

� 2 I giudici de tribunali dei distretti e delle citt� privilegiate, menoch� quelli di Palermo, Catania e Messina, dovranno cambiare di distretto in distretto in ogni triennio, come sar� stabilito dal codice: beninteso per�, che i tribunali delle citt� privilegiate non possono passare che in altre citt� privilegiate.

� 3 Stabilir� il codice il metodo di rifiutare i giudici per motivi di sospensione, e la maniera di surrogare i giudici sospetti.

� 4 I capitani, i giudici di pace ed i giudici di prima e seconda istanza, saranno eletti da S.M. in ogni biennio: potranno essere confermati ad istanza di due terze parti del consiglio, ed amovibili o per delitto in ufficio, dietro formale processo e sentenza de tribunali ordinarii; o per cattiva condotta, con un ordine di S.M. preceduto da un voto uniforme di due terze parti del consiglio di quel comune, dove essi rispettivamente eserciteranno la loro giurisdizione; e quanto ai capitani d arme, essi saranno amovibili a piacere di S.M. e del suo privato consiglio.

� 5 Tutti poi i detti magistrati, come � stato gi� sanzionato, potranno essere rimossi, dietro un formale processo, dal Parlamento.

� 6 S.M. dovr� eleggere i capitani giustizieri del regno, i giudici di prima e di seconda istanza, e tutti i giudici di pace, tra quelli che saranno proposti nello squittinio solito a farsi, e che da oggi innanzi dovr� eseguirsi dai consigli civici organizzati colla nuova forma.

� 7 Si dovranno fissare i salarii per tutti i capitani giustizieri del regno dai ministri delle finanze e di grazia e giustizia, per essere quindi ratificati dal Parlamento.

� 8 Restano aboliti tutti i gravami, pendente la lite, anche per il modo di procedere, ed ognuno potr� passare la causa per via di appello, come sopra si � detto, o per nullit� al tribunale di cassazione, e non mai per gravame.

� 9 Restano pure abolite le provviste cos� dette di regalia.

� 10 I codici civile e criminale fisseranno le ore dell amministrazione della giustizia, ed i luoghi ove dovr� essere amministrata dai rispettivi tribunali e giudici.

� 11 Tutti i componenti de tribunali saranno togati.

CAPO XI

� 1 I litiganti di ogni specie potranno liberamente compromettere per qualunque loro causa, e delegare, cio� per atto pubblico anche, inappellabilmente, la decisione a quella persona o persone, che vorranno; e le sentenze di tali arbitri dovranno esattamente eseguirsi dai magistrati e tribunali sotto la pena di once quattrocento in favore dell erario, e della perdita della carica contro chiunque, che alle predette determinazioni controverr�.

� 2 Quando i compromessi saranno appellabili, il codice stabilir� il metodo dell appello.

CAPO XII

� 1 Per adottare poi quanto si � stabilito dal Parlamento di applicare ad alcune cause civili il giudizio dei Pari, come in Inghilterra; si stabilisce, che tutte le liti appartenenti: all agricoltura ed alle arti e mestieri, dovranno essere giudicate innanzi ai magistrati competenti da quel numero d intelligenti ed onesti agricoltori, o artefici, secondo determiner� il nuovo codice, e che non siano pi� di sette, n� meno di cinque; non dovendo in tal caso i predetti tribunali fare altro che sopraintendere, alla legalit� de processi, dirigere nelle decisioni i sopracitati arbitri, ed autorizzare le loro sentenze; e, perch� i tribunali ordinarii (ai quali apparterr� il determinare quando dovranno adoperarsi s� fatti giudizi) potranno per privati loro fini ed interessi talvolta rigettarli, in questo caso la parte o le parti interessate potranno appellarsi al tribunale di cassazione, il quale dall esame unicamente del libello dell attore, sollecitamente e senza le consuete formalit�, decreter� inappellabilmente se mai competa o no il domandato giudizio de Pari o degli arbitri.

� 2 I giudici anziani dei rispettivi magistrati eleggeranno gli anzidetti arbitri tra i migliori agricoltori, artefici e negozianti dai rispettivi distretti, a tavole chiamate dei non sospetti, presentate dai due litiganti.

CAPO XIII

� 1 Le magistrature del commercio in Sicilia resteranno attualmente come si trovano stabilite, e risiederanno in quei paesi ove attualmente si trovano, colle stesse facolt� e giurisdizioni, che hanno esercitate sino al presente.

� 2 Resta abolita la corte almirantica, ed i suoi ufficiali si aggregheranno a quelli de magistrati del commercio, che eserciteranno rispettivamente le giurisdizioni di detta corte almirantica.

� 3 Resta parimenti abolito il tribunale delle prede, e si aggregher� questa giurisdizione al magistrato del commercio.

CAPO XIV

Resta abolita la giunta delle dogane, e la carica di giudice privativo delle dogane, esercitando le funzioni di quest ultimo il tribunale ordinario del distretto di Palermo; e cos� per gli altri luoghi, ove vi saranno dette giunte e giudici privativi.

CAPO XV

Resta abolita la carica di maestro segreto, dovendo assumere le giurisdizioni, che ha esercitate sino al momento, i rispettivi ventitr� tribunali dei distretti per il circondario del proprio distretto.

CAPO XVI

� 1 Sar� unico il protonotaro in questo regno.

� 2 Eserciter� il medesimo tutte quelle funzioni, che sono state e saranno stabilite nel corso di questo straordinario Parlamento.

� 3 Avr� la stessa giurisdizione che ha al presente sopra tutti i nomi del regno.

� 4 Non potr� pi� intromettersi in nessuna elezione di uffiziali di regno; e gli squittini che dovranno mandarsi, come sopra si � detto, si manderanno dai consigli civici direttamente alla real segreteria di grazia e giustizia.

� 5 Tutto ci� che riguarda le giurisdizioni ed attributi dell alta Corte del Parlamento, dell alta Corte dei Pari, dell avvocato generale dell erario, del maestro-portolano, della deputazione di salute: e di qualche altro articolo relativo alle presenti discussioni, resti stabilito e fissato nel nuovo codice.

Abolizione de fori

� 1 Aboliti i feudi, e tutte le preminenze o giurisdizioni feudali (come, si disse all articolo XII, gi� da S.M. sanzionato) la giustizia sar� uniformemente amministrata in tutti i luoghi di Sicilia dalle medesime potest� giudiziarie elette, ed autorizzate da S.M. secondo il nuovo piano da stabilirsi dal Parlamento.

Placet; ma in conformit� del piano di magistrature da stabilirsi, e colle preminenze da fissarsi per l erario.

� 2 Saranno abolite in questo regno le delegazioni e commesse le privative giurisdizioni giudiziarie, o sia i cos� detti volgarmente fori, ad eccezione del foro ecclesiastico per le cause spirituali e per le cause che appartengono alla regia monarchia ed apostolica legazia, abolendosi il foro personale di tutti i laici, commissionati, impiegati e subalterni della medesima, e per come sar� spiegato nel nuovo Codice; talch� le cause tanto attive che passive, cos� civili che criminali di ogni classe di cittadini, dell erario o del fisco, di tutti i comuni e corporazioni, dovranno essere senza eccezione portate e decise dai magistrati e tribunali ordinarii dalla Costituzione stabiliti.

Placet; restando salvo il foro della Crociata giusta la bolla di Gregorio XIII per le cose di natura ecclesiastica, appartenenti alla Crociata medesima, ed a condizione che i relatori del nuovo codice debbano incaricarsi, e riferire sulle disposizioni relative a tale foro, che potranno essere state fatte dai posteriori romani pontefici, per potersi quindi impartire i convenienti provvedimenti; e salvo ancora quanto dovr� proporsi dal Parlamento su i privilegi dell erario, e con che si pratichi quanto si � detto al � 2 capitolo 1, del potere giudiziario, finch� non saranno sistemate e poste in pratica le nuove magistrature.

� 3 I soli delitti puramente militari, e quelli commessi dalla gente di guerra nei quartieri, nelle fortezze chiuse, nei campi o a bordo di legni da guerra, dovranno essere conosciuti e giudicati dai consigli di guerra, e da quel magistrato che sar� prescritto dalle ordinanze dell esercito, che dovr� presentare il ministro della guerra, ed approvare il Parlamento.

Placet, riserbandoci di emanare le nostre risoluzioni sul nuovo codice militare, che si proporr� colla facolt� di apporvi le sanzioni come si � detto nel � 2 capitolo I, del potere legislativo.

� 4 Per le cause criminali, il Parlamento specificher� come e da chi dovranno essere giudicati i membri del Parlamento stesso, e segnatamente i Pari (giusta l articolo sanzionato) e le altre persone di un pubblico e privilegiato carattere, in conformit� delle massime della Costituzione d Inghilterra.

Placet, riserbandoci Noi di apporvi le sovrane risoluzioni, a misura che il Parlamento ci presenter� le indicate specificazioni.

� 5 Sar� per� rispettata l immunit� personale degli ecclesiastici, come sar� stabilito a suo luogo nel nuovo codice.

Placet, dovendosi nel nuovo codice tener presenti i Concordati e le Bolle esecutoriate in questo regno.

Giudizio de giur�, o sia eguali

� 1 Il giudizio de giur�, o sia eguali giudici di fatto, sar� introdotto e stabilito in questo regno per i giudizi criminali egualmente per ogni classe di cittadini.

� 2 I Pari temporali del regno saranno per� giudicati dalla Camera de Pari in quei casi e cogli stessi modi e forme che si praticano in Inghilterra.

� 3 I Pari spirituali saranno giudicati dalla Camera de Pari in quei casi premessi dalle leggi della Chiesa.

� 4 Il comitato che sar� incaricato della formazione del codice civile e criminale, regoler� l adottato sistema de giur� alle circostanze locali e morali di questo regno.

� 5 Egualmente si adotter� per i giudizi civili in quei casi e modi, che lo creder� conveniente.

� 6 Lo stesso comitato stender� le forme e i modi da praticarsi nei giudizi de Pari, o sia signori, regolandosi sulla Costituzione d Inghilterra.

Placet, per tutti i sei paragrafi di questo titolo in quanto allo stabilimento; riserbandoci Noi di dichiarare il nostro animo su tutto il rimanente, quando ci verranno presentati gli stabilimenti del nuovo codice.

Tutti i negozi pubblici e gl interessi de comuni del regno dovranno essere trattati ed amministrati da un consiglio e magistrato municipale nella forma e modo qui sotto descritti.

CONSIGLI CIVICI E MAGISTRATURE MUNICIPALI

CAPO I

� 1 Saranno naturali componenti del consiglio di tutte le popolazioni e citt� di questo regno tutti coloro che possono votare per la elezione de rappresentanti delle medesime nella Camera de Comuni, purch� sieno naturali, o che abbiano ottenuto la cittadinanza dello stesso comune placet

� 2 Tali consigli tuttavia non potranno essere composti di pi� di sessanta membri n� meno di trenta per qualunque comune; in tutte quelle citt� poi, le quali manderanno in Parlamento pi� di un rappresentante, crescer� il numero de membri nei loro consigli in ragione di dieci per ogni rappresentante che interverr� nel Parlamento placet

� 3 Se il numero de componenti di un consiglio sar� minore di trenta, dovr� completarsi con aggiungervisi dal medesimo consiglio, sotto nome di aggregati, que cittadini del luogo ne quali concorre la maggiore fiducia placet

� 4 Se per� il numero degli anzidetti membri oltrepasser� quello di sessanta, tutto il loro corpo ne sceglier� in ogni tre anni sessanta per la formazione del consiglio civico placet

� 5 I dritti e le incumbenze del consiglio civico saranno:

Stabilire quel sistema di pubblica annona, che reputer� pi� confacente al bene generale di quel comune placet

� 6 Non potr� per� a tale effetto, senza l autorit� del Parlamento, imporre tasse, ordinare imprestiti forzati, chiedere preferenza ne contratti di compra e vendita, proibire o limitare l entrata o l esportazione di qualunque merce e genere, impedire la libera panizzazione de particolari, e generalmente violare e restringere il sacro dritto di propriet� di chicchessia placet

� 7 Si permettono bens� gl imprestiti forzati ne soli casi urgentissimi di decisa carestia, d incendio, di peste, di alluvione, di tremuoto, e sbarco de nemici, restando in dritto ciascuno, che si creder� gravato, di farne i dovuti reclami al Parlamento.

Non potr� mai in qualunque dei sopradetti casi n� in qualunque altro, gravare i possidenti non abitanti nel comune, n� direttamente n� indirettamente sulle loro propriet� di qualunque natura placet

� 8 Restano abolite dall imminente raccolto, dopo la Real Sanzione le cos� dette terze parti, che si sogliono contribuire sulla produzione de grani placet

� 9 Ciascun comune deve provvedere alla sua annona per mezzo di un peculio, che dovr� formarsi o supplirsi con una imposizione fondata sopra i riveli fatti in esecuzione del Parlamento del 1810; e da retrarsi per una sola volta da proprietarii possidenti terre, che appartengono ai territori dei rispettivi comuni: quale imposizione non potr� eccedere il cinque per cento, restando bens� l obbligo a coloro, de quali saranno forse rettificati i riveli, a contribuire quel di pi� che avrebbero dovuto sin da principio pagare in forza della suddetta imposizione placet

� 10 Restano esclusi dalla suddetta contribuzione i dominii diretti ed intermedi, restano egualmente eccettuate dal pagamento tutte quelle terre, i cui proprietarii trovansi avere preventivamente ricomprato un tal peso placet

� 11 Non van compresi nella presente legge tutti quei comuni, i quali altronde han provveduto al peculio placet

� 12 Il consiglio civico stabilir� la proporzione della tassa fino al cinque per cento, a seconda delle circostanze del luogo placet

� 13 Lo stesso consiglio determiner� il metodo dell amministrazione di detto peculio, rimanendo ferma la solidale responsabilit� di tutti i consulenti placet

� 14 Ogni proprietario, che dovr� come sopra contribuire, sar� tenuto depositare la sua tangente in maggio del prossimo venturo anno 1813; ma per i feudi atti in parte a seminerio, che trovansi gabellati per pi� anni in danaro, dovr� questa sborsarsi dal gabellotto, da compensarsela sulla gabella da lui dovuta, menoch� quella rata che deve da lui contribuirsi colla seguente proporzione placet

� 15 La tassa che sar� per imporsi sopra tal fondo, si dovr� dividere in venti rate, ed il gabellotto sar� tenuto contribuire tante vigesime per quanti sono gli anni della gabella, da correre dal giorno dell imposizione placet

� 16 Apparterr� al consiglio civico il proporre i mezzi di provvedere ai bisogni del proprio comune, o sia stabilire la cos� detta congrua, beninteso per�, che quanto all accrescere con nuovi pesi comunicativi gli introiti, ci� non possa farsi senza l intelligenza ed approvazione del Parlamento.

Non potr� mai per�, in qualunque de sopradetti casi n� in qualunque altro, gravare i possidenti non abitanti nel comune, n� direttamente n� indirettamente sulle loro propriet� di qualunque natura placet

� 17 Sopraintendere agli introiti ed alle spese del comune, e divisare quelle pubbliche istituzioni ed opere, che servano per i bisogni, comodo ed ornato del comune medesimo placet

� 18 Eleggere il magistrato municipale, e sindacarne in ogni anno i conti placet

� 19 Per questo effetto saranno nella fine di ogni indizione destinati dal consiglio cinque de suoi propri membri per farne lo esame e la discussione alla presenza del suddetto magistrato, o di persone da lui delegate: sul rapporto e parere di questi cinque membri, il consiglio proceder� dopo matura deliberazione a determinare l approvazione o la riprovazione placet

� 20 Fattasi con atto solenne dal consiglio l approvazione, il magistrato municipale rester� libero da qualunque ulteriore inquisizione e querela per l amministrazione tenuta l anno precedente placet

� 21 Pronunziandosi per� la riprovazione o censura dal consiglio, i cinque sopradetti membri a nome del comune proporranno l accusa, e si adopereranno per la convenevole punizione presso i magistrati ordinarii. Il magistrato municipale e tutti gli amministratori, ed i congiunti sino a quel grado di sospezione che si dichiarer� dal nuovo codice, non potranno dar voto nell elezione dei cinque membri sindacatori, n� nell esame e querela della loro amministrazione placet

� 22 Il consiglio di ogni citt� o popolazione di questo regno si aduner� regolarmente una volta il mese, ed estraordinariamente quante volte sar� richiesto dal magistrato municipale placet

� 23 Il dritto di convocarlo e di presedervi sar� del capitano giustiziere, il quale in caso di parit� di voti ne avr� uno di pi� placet

� 24 I conti dell amministrazione di qualunque ramo municipale dovranno esser dati alle stampe, e pubblicarsi in ogni anno, ed i libri dovranno essere manifesti ad ognuno placet

CAPO II

� 1 Il magistrato municipale di ogni popolazione sar� composto dello stesso numero; conserver� la stessa denominazione di senatori o giurati, e le medesime esteriori onorificenze delle quali sinora ha goduto placet

� 2 Sar� tutto eletto nel prossimo venturo mese di maggio 1813 dal consiglio civico; l elezione di tale magistrato municipale si eseguir� a suffragi segreti, e si concluder� colla maggioranza dei voti.

Nello stesso mese di maggio in ogni anno il consiglio cambier� solamente uno di questi membri, ed in sua vece ne surrogher� un altro; talch� la durata degli individui componenti tale magistrato municipale sar� per tanti anni quanti saranno i membri che lo compongono placet

� 3 E siccome con un tale regolamento non tutti avranno nel primo periodo la medesima durata, cos� si rimetter� alla sorte la decisione di colui che ogni anno dovr� deporre la carica; quale periodo terminato, deporr� la carica il pi� antico fra tutti placet

� 4 L elezione di tale magistrato dovr� cadere sui possidenti probi e facoltosi del comune.

Saranno esclusi coloro che si trovano interessati nei pubblici arrendamenti.

Le cos� dette mastre-serrate restano abolite placet

� 5 Quei membri che saranno eletti potranno, seguita l elezione, immettersi nell esercizio del loro impiego placet

Le preminenze e gli incarichi del suddetto magistrato municipale saranno:

� 6. I. Rappresentare immediatamente il comune placet

� 7. II. Curare tutti gli oggetti di pubblica salute con quella autorit� e dipendenza dall attuale supremo e generale magistrato di salute, come sar� stabilito nel nuovo piano di magistrature e nel novello codice placet

� 8. III. Eleggere i soliti ufficiali subalterni del comune colla facolt� di poterli rimuovere placet

� 9. IV. Somministrare tutte le rendite del comune placet

� 10. V. Eseguire tutte le risoluzioni del consiglio civico circa l annona e qualsivoglia altro ramo di pubblica economia placet

� 11. VI. Vegliare all osservanza del nuovo sistema metrico a tenore del codice metrico-siculo stampato in Catania nel corrente anno 1812, con quelle giurisdizioni e dipendenze che in seguito stabilir� il Parlamento placet

� 12 La carica di sindaco resta abolita, ed il proconservatore non avr� pi� ingerenza nel magistrato municipale placet

� 13 Nessuna autorit� potr� ingerirsi e regolare le operazioni di qualunque consiglio e magistrato municipale placet

� 14 Ogni cittadino per� ha il dritto di querelarsi ed accusare l uno o l altro presso i magistrati ordinarii per qualsiasi loro decreto o procedimento illegale placet

� 15 Sar� pure in arbitrio di ogni cittadino avanzare le sue querele e rimostranze sullo stesso oggetto ai tribunali ordinarii placet

CAPO III

� 1 Sar� totalmente libera l esportazione ed importazione da un luogo all altro del regno delle derrate di ogni specie placet

� 2 Niun magistrato municipale o altra autorit� potr� impedire la libera circolazione de generi sotto alcun pretesto di pubblico bisogno ed utilit� placet

� 3 Saranno egualmente abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura, e le segrezie; con doversene per� compensare il valore o la rendita a quei particolari, che con titolo oneroso attualmente posseggono le dette segrezie e dogane, o la rendita su di esse, e con quegli stabilimenti che son prescritti dal Parlamento; al momento poi che sar� indennizzato il proprietario, resteranno annullate le gabellazioni che potranno trovarsi fatte placet

� 4 Restano aboliti gli uffici de protomedici del regno. Beninteso che dovr� aver luogo tale abolizione tostoch� nel nuovo codice civile da compilarsi vi sar� sostituita una nuova polizia medica.

Sua Maest� si riserba di emanare le sue nuove deliberazioni, tosto che avr� esaminato quanto sar� per stabilirsi per questo articolo nel nuovo codice delle leggi e criminali.

� 5 I visitatori, che in ogni anno sono dal protomedico destinati nel regno, restano parimenti aboliti; beninteso dovr� aver luogo tale abolizione, tostoch� nel nuovo codice civile da compilarsi vi sar� sostituita una nuova polizia medica.

Sua Maest� si riserba di emanare le sue sovrane deliberazioni, tosto che avr� esaminato quanto sar� per stabilirsi per questo articolo nel nuovo codice delle leggi civili e criminali.

FONTE:

A. AQUARONE, M. D ADDIO e G. NEGRI, Le Costituzioni Italiane, Edizioni Comunit�, Milano, 1958


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