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Letter Of Protest From The Neapolitan Chargé...

LETTER OF PROTEST FROM THE NEAPOLITAN CHARGÉ D'AFFAIRES IN MADRID TO THE SPANISH SECRETARY OF STATE AGAINST THE PROMULGATION OF THE PRAGMATIC SANCTION OF 1830,
DATED 26 SEP 1830
 

Il sottoscritto Incaricato di Affari di S. M. Il Re del Regno delle Due Sicilie ha ricevuto l'ordine dal Re Suo Signore di presentare il seguente uffizio a S. E. Il Sig'. Cavaliere Salmon, Primo Segretario di Stato e del Dispaccio Universale di S. M. Cattolica.

I nobili sentimenti di giustizia, che così eminentemente distinguono Sua Maestà Cattolica, l'amore da cui è giustamente animata per la gloria dell'Augusta Dinastia de'Borboni; e l'interesse che con tanto impegno prende, non solo per la felicità de'popoli dalla Provvidenza alle Sue cure affidati ma eziandío per la tranquillita della Monarchía delle Spagne e dell'europa intera, davano la fondata speranza a S. M. Il Re del Regno delle Due Sicilie, che S. M. Cattolica, prese in matura considerazione le gravissime conseguenze che sarebbe per produrre l'abolizione della Legge de' Successione stabilita dal Re Filippo V, avrebbe trovato degno della sua saggezza l'adottare qualche misura, la quale / se non fosse stata propria ad allontanare all'intutto siffatte conseguenze, fosse stata almeno da tanto da diminuirne ed attenuarne il peso.

Sua Maestà Cattolica non può sicuramente non aver presente che Filippo V di gloriosa ricordanza essendo stato posto dalla politica del Gabinetto Brittànico nella difficile posizione o di rinunziare per'se e pè suoi Discendenti alla successione del Regno di Francia a cui con poziorità poteva essere chiamato, o di non pensare più alla Corona delle Spagne, per l'acquisto della quale aveva per tanti anni sostenuta una sanguinosa guerra, credette più conducente agl'interessi suoi e'della sua Famiglia dì preferire la Corona delle Spagne, che già possedeva, a quella di Francia la cui successione era eventuale e remota; e quindi solennemente rinunziò alla prenominata Corona di Francia per se e per i suoi Discendenti.

La sua Religione però, e quella esimia lealtà, che ha sempre contradistinto, gl'individui tutti dell'Augusta Famiglia de' Borboni, gl'imposero il sacro dovere di cercare un mezzo, onde i suoi Discendenti da lui lesi colla sudetta rinuncia ricevessere approssimativamente un compenso per la Corona di Francia ad essi tolta. Il prelodato Augusto Sovrano / non seppe rinvenirlo che col cambiare la legge di Successione al trono delle Spagne: E poiché colla Legge Castigliana venivano ammessi alla successione indistintamente e Maschi e femmine, preferendosi al Sesso la prossimità del grado; immaginò di riformare la detta Legge e quindi far succedere i Maschi all'infinito in preferenza delle femmine, come si praticava in Francia, non dovendo queste essere chiamate alla successione se non quando le linee tutte maschili de' suoi Discendenti estinte si fossero, Egli considerò che coll' escludersi per l'avvenire le femmine in concorso de'Maschi dal succedere al trono, non solamente si perpetuava lo stesso nella sua Famiglia; ma inoltre i suoi Discendenti Maschi con ordine di primogenitura, se non potevan, a cagione dell' espressata rinuncia piu pretendere alla Corona di Francia, avrebbero avuta la speranza di poter conseguire e possedere la Corona delle Spagne, dopo che fosse abolita la legge castigliana.

Mosso da tali considerazioni Filippo V dopo di aver formalmente rinunziato alla Corona dì Francia per se, suoi Eredi e Successori, siccome erasi richiesto dalle Potenze, che intervenivano alla pacificazione di Utrecht, e sopratutto dalla Gran Bretagna, rivocò con Legge de 10 Maggio del 1713 la Legge Castigliana, la quale conforme si è detto ammetteva alla sucessione le femmine, e limitò questa à soli Maschi, finchè ne fossere esistenti. E qui è da notarsi, che sebbene la detta Legge fosse all'intutto particolare alla Monarchia Spagnuola, pur nondimeno quel Religioso Sovrano volle che fosse promulgata appena fatta da Lui la rinunzia alla Corona di Francia, e prima di segnarsi la pacificazione di Utrecht; volendo con ciò dimostrare e dare ad intendere al Mondo intero, che se la sudetta Legge per la Successione maschile in Spagna per riguardare un assunto del tutto peculiare a quella Monarchía, non era compresa negli Articoli del Trattato di Utrecht, dovea nondimeno considerarsi come strettamente unito all'atto della Rinuncia e da formare parte integrante ed essenziale degli obblighi in quella occasione contratti.

Dopo fatti di simil natura, dopo dichiarazioni cosi solenni, che assicurano al descendenti Maschi di Filippov la successione al trono delle spagne, e che hanno avuto pel corso di cento e sedici anni la piu religiosa osservanza, sua Maestà cattolica trovera degno della sua religione, della sua lealta, della sua giustizia, il conservare i medesimi nel godimento di quei diritti che sono stati loro tramandati da Filippov, come un equivalente della Corona di Francia, alla quale non potevano essi più pretendere a cagione della solenne rinuncia fattane da quel Prìncipe, poichè altrimenti aciadrebbe che resterebbero privi e della Corona di Francia per la mentovata rinuncia e della sucessione alla Monarchía delle Spagne per l'abolizione della Legge di Filippo V.

Sua Maestà il Re del regno delle due sicilie non puo non essere sommamente penetrata de'titoli e delle ragioni di sopra espressi, che assistono la sua reale discendenza. Quantumque la maestà sua sia animata dal più sincero affetto per sua maestà cattolica, e da vivissimo interesse per tutto ciò che possa riguardarla, non puo esser sorda a doveri che le vengono imposti dalla sua coscienza e da' dritti che competono a' suoi Discendenti, e che attualmente sono alle sue cure affidati: spera S. M. e ne forma i più ardenti, voti, che la divina provvidenza voglia accordare al suo amatìssimo genero una numerosa e robusta prole; ed in conseguenza il caso della nuova legge non sia per verificarsi in alcun tempo, ma quando sua Maestà cattolica nella sua somma giustizia non sia per determinarsi a qualche temperamento, il quale rimuova i timori che la pubblicazione di essa ha prodotto, la sua stessa giustizia riconoscera che sua Maestà Siciliana non puo assolutamente dispensarsi dal cercare di assicurare nella miglior maniera possibile a se ed al suoi Discendenti Maschi i diritti che alla successione del trono delle spagne sono stati loro cosi solennemente tramandati da Filippov colla citata legge de' 10 maggio 1713; sembrando quindi a Sua Maestà, che una semplice riserva di diritti sia il solo Atto che possa aver luogo trà due Parenti così strettamente uniti e per multiplici Legami di Sangue, e per cordialissima amicizia, e che tale riserva sia fatta in una maniera tutta privata e senza alcuna pubblicità, si e determinata la Maestà sua di appigliarsi ben volontieri a tal partito; e percio con questo ufizio viene a riservare, siccome formalmente riserva a se ed alla sua discendenza maschile all' infinito ogni e qualsisia diritto, che alla successione del trono di Spagna veniva a lei, ed a' suoi Discendenti Maschi èdevoluto dalla precitata legge di Filippov.

Il sottoscritto nell' adempire al Real Comando con diriggere al Signor Cavalier Salmon questo Uffizio, prega l'e. S. A volersi compiacere di elevarlo alla cognizione di S. M. l'Augusto Suo Sovrano, di accusargliene la ricevuta per Suo discarico, e di gradire i nuovi attestati della sua più alta considerazione.

Madrid, 26 Settembre 1830. Di V. E.

De(vo)to ed obblig(atissi)mo servo.

FERDINANDO LUCCHESI

A Sua Eccellenza il Signor Cavaliere d. Emanuele Gonzalez Salmón, Primo Segretario Interino di Stato e del Dispaccio di Sua Maestà Cattolica.



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