Detailed Analysis
Documents and Texts
The Duchess of Calabria
Princess Cristina
Princess Maria
The Duke of Noto
Princess Ines
Princess Victoria
COSTITUZIONE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE (1848)

COSTITUZIONE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE (1848)
 

Ferdinando II
Per la Grazia di Dio
Re del Regno delle Due Sicilie

Ec. Ec. Ec.

Visto l atto Sovrano del 29 di gennaio 1848 col quale aderendo al voto unanime de Nostri amatissimi Popoli abbiamo di nostra piena, libera e spontanea volontr promesso di stabilire in questo Reame una Costituzione corrispondente alla civiltr de tempi, additandone in pochi e rapidi cenni le basi fondamentali, e riserbandoci di sanzionarla espressa e coordinata ne suoi principii sul progetto che ce ne presenterebbe fra dieci giorni l attuale nostro Ministero di Stato:

Volendo mandar subito ad effetto questa ferma deliberazione del Nostro Animo;

Nel nome temuto dell Onnipotente Santissimo Iddio Uno e Trino, cui solo c dato di leggere nel profondo de cuori, e che noi altamente invochiamo a Giudice della puritr, delle Nostre intenzioni, e della franca lealtr, onde siamo deliberati di entrare in queste novelle vie di ordine politico;

Udito con maturo esame il Nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di proclamare, e proclamiamo irrevocabilmente da Noi sanzionata la seguente Costituzione.

Disposizioni generali

Art. 1 Il reame delle Due Sicilie verrr d oggi innanzi retto da temperata monarchia ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative.

Art. 2 La circoscrizione territoriale del reame rimane qual trovasi attualmente stabilita; e non potrr in seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in forza di una legge.

Art. 3 L unica religione dello stato sarr sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa mai essere permesso l esercizio di alcun altra religione.

Art. 4 Il potere legislativo risiede complessivamente nel re, ed in un parlamento nazionale, composto di due camere, l una di pari, l altra di deputati.

Art. 5 Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al re.

Art. 6 L iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al re, ed a ciascuna delle due camere legislative.

Art. 7 La interpretazione delle leggi in via di regola generale si appartiene unicamente al potere legislativo.

Art. 8 La costituzione garantisce la piena indipendenza dell ordine giudiziario per l applicazione delle leggi a casi occorrenti.

Art. 9 Apposite leggi oltre alla libera elezione da parte de rispettivi abitanti per le diverse cariche comunali, assicureranno ai comuni ed alle provincie, per la loro amministrazione interna, la piu larga libertr compatibile con la conservazione de loro patrimonii.

Art. 10 Non possono ammettersi truppe straniere al servizio dello stato, se non in forza di una legge. Le convenzioni esistenti saranno pern sempre rispettate. Né senza una esplicita legge pun permettersi a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio del reame, salvo il solo passaggio delle truppe pontificie da quegli stati a Benevento e Pontecorvo, secondo i modi stabiliti dalla consuetudine.

Art. 11 I militari di ogni arma non possono esser privati de loro gradi, onori e pensioni, se non ne soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti.

Art. 12 In tutto il reame vi sarr una guardia nazionale, la cui formazione organica sarr determinata da una legge.

In questa legge non potrr mai derogarsi al principio, che nella guardia nazionale i diversi gradi, sino a quello di capitano, verranno conferiti per elezione da coloro stessi che la compongono.

Art. 13 Il debito pubblico c riconosciuto e garentito.

Art. 14 Niuna specie d imposizione pun essere stabilita, se non in forza di una legge, non escluse le imposizioni comunali.

Art. 15 Non possono accordarsi franchigie in materia d imposizioni, se non in forza di una legge.

Art. 16 Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle camere legislative.

Le imposizioni indirette possono avere la durata di piu anni.

Art. 17 Le camere legislative votano ogni anno lo stato discusso, e acclarano i conti che vi si riferiscono.

Art. 18 La gran corte de conti rimane collegio costituito, salvo alle camere legislative il poterne modificare in forza di una legge le ordinarie attribuzioni.

Art. 19 Le proprietr dello stato non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge.

Art. 20 Il diritto di petizione si appartiene indistintamente a tutti. Ma le petizioni alle camere legislative non possono farsi che in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di presentarne in persona.

Art. 21 La qualitr di cittadino si acquista e si perde in conformitr delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge.

Art. 22 I cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.

Art. 23 La capacita di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i cittadini senza altro titolo che quello del loro merito personale.

Art. 24 La libertr individuale c garentita. Niuno pun essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformitr delle leggi dell autoritr competente, eccetto il caso di flagranza o quasi flagranza.

In caso di arresto per misura di prevenzione l imputato dovrr consegnarsi all autoritr competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.

Art. 25 Niuno pun essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge determina: né altre pene possono essere applicate a colpevoli se non quelle stabilite dalle leggi.

Art. 26 La proprietr de cittadini c inviolabile. Il pieno esercizio non pun essere ristretto se non da una legge per ragione di pubblico interesse. Niuno pun essere astretto a cederla, se non per cagione di utilitr pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennitr corrispondente a norma delle leggi.

Art 27 La proprietr letteraria c del pari garentita ed inviolabile.

Art. 28 Il domicilio de cittadini c inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi che ne modi prescritti dalla legge medesima.

Art. 29 Il segreto delle lettere c inviolabile. La responsabilitr degli agenti della posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarr determinata da una legge.

Art. 30 La stampa sarr libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto cin che pun offendere la religione, la morale, l ordine pubblico, il re, la famiglia, i sovrani esteri e le loro famiglie, non che l onore e l interesse de particolari.

Sulle stesse norme a garentire preventivamente la moralitr dei pubblici spettacoli, verrr emanata una legge apposita; e fino a che questa non sarr sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore.

La stampa sarr soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di religione trattate ex professo.

Art. 31 Il passato rimane coperto d un velo impenetrabile, ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni c cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora, viene vietato.

Capo I

Delle Camere legislative

Art. 32 Le camere legislative non possono essere convocate che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro sessioni; salvo unicamente alla camera de pari il potersi riunire, quando bisogna, come alta corte di giustizia ne casi preveduti dalla costituzione.

Art. 33 In ciascuna delle due camere, non pun aprirsi la discussione, se non quando il numero de suoi componenti si trovi raccolto a pluralitr assoluta.

Art. 34 Le discussioni delle camere legislative sono pubbliche eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del presidente, reclamata e sostenuta da dieci de suoi componenti, risolva di adunarsi in comitato segreto.

Art. 35 Nelle camere legislative, i partiti si adottano a pluralitr di voti. La votazione sarr pubblica.

Art. 36 Chi fa parte di una delle camere legislative non pun entrare a far parte dell altra.

Art. 37 Si appartiene a ciascuna delle due camere il verificare i poteri di coloro che la compongono, e decidere delle controversie che possono insorgere sull oggetto.

Art. 38 I ministri segretarii di stato possono presentare indistintamente i progetti di legge di cui sono incaricati, tanto all una, quanto all altra delle due camere legislative. Ma i progetti di legge, che intendono a stabilire contribuzioni di ogni specie o che si riferiscono alla formazione degli stati discussi, debbono prima essere necessariamente presentati alla camera de deputati.

Art. 39 Un progetto di legge discusso e votato in una camera non pun essere inviato alla sanzione del re se non dopo essere stato discusso e votato uniformemente nell altra.

Art. 40 Ove tra le due camere vi sia dissidenza intorno al contenuto di un progetto di legge qualunque, la discussione di questo non potrr riprodursi presso alcuna delle due camere nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 41 I componenti delle due camere legislative sono inviolabili per le opinioni, ed i voti da essi profferiti nell esercizio delle loro alte funzioni. Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo della sessione legislativa ed in tutto il corso del mese che la precede o che la siegue. Ne giudizi penali che s intentassero contro di essi, non possono essere arrestati senza l autorizzazione della camera a cui appartengono; salvo il caso di flagrante o quasi flagrante reato.

Art. 42 Ciascuna delle due camere legislative formerr, il suo regolamento, in cui verrr determinato il modo e l ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gli incarichi delle commessioni ordinarie in cui deve distribuirsi, e tutto cin che concerne la economia del suo servizio interno.

Capo II

Camera de ParI

Art. 43 I pari sono eletti a vita dal re, il quale nomina fra i pari medesimi il presidente ed il vice-presidente della camera, per quel tempo che giudica opportuno.

Art. 44 Il numero de pari c illimitato.

Art. 45 Per esser pari si richiede aver la qualitr di cittadino e l etr compiuta di trent anni.

Art. 46 I principi del sangue sono pari di diritto, e prendono posto immediatamente appresso il presidente. Essi possono entrare nella camera alla etr di anni venticinque, ma non dare voto che all etr compiuta di trent anni.

Art. 47 Sono eleggibili alla dignitr di pari :

1. Tutti coloro che hanno una rendita imponibile di ducati tremila, posseduta da otto anni;

2. I ministri segretarii di stato, e i consiglieri di stato;

3. Gli ambasciatori che abbiano esercitato per tre anni, e i ministri plenipotenziarii che abbiano esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni;

4. Gli arcivescovi e vescovi non piu del numero di dieci;

5. I tenenti generali, i vice-ammiragli, i marescialli di campo ed i retro ammiragli;

6. Coloro che per cinque anni abbiano esercitato la carica di presidente nella camera dei deputati;

7. Il presidente ed il procurator generale della corte suprema di giustizia, ed il presidente ed il procuratore generale della gran corte de conti;

8. I vice-presidenti ed avvocati generali della suprema corte di giustizia, e della gran corte de conti, che abbiano esercitate queste cariche per tre anni;

9. I presidenti e procuratori generali delle gran corti civili, che abbiano esercitate quelle cariche per quattro anni;

10. Il presidente generale della societr borbonica;

11. I presidenti delle tre accademie, di cui si compone la societr borbonica, che abbiano esercitate per quattro anni quelle cariche.

Art. 48 La camera de pari si costituisce in alta corte di giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello stato, di cui possano essere imputati i componenti di ambedue le camere legislative.

Capo III

Della Camera De Deputati

Art. 49 La camera de deputati si compone di tutti coloro, i quali eletti alla pluralitr de suffragi ne ricevono il legittimo mandato dagli elettori corrispondenti.

Art. 50 I deputati rappresentano la nazione in complesso e non le provincie ove furono eletti.

Art. 51 La durata della camera dei deputati c di anni cinque: in conseguenza il mandato di cui si parla nello articolo precedente spira col decorso di questo solo periodo di tempo.

Art. 52 Coloro pe quali cessa il suddetto mandato dopo i cinque anni, possono essere immediatamente rieletti alla convocazione delle camere successive.

Art. 53 Il numero dei deputati corrisponderr sempre alla forza dell intera popolazione pel computo della quale si adopererr l ultimo censimento che precede l elezione.

Art. 54 Per ogni complesso di 40000 anime vi sarr un deputato alla camera.

Il modo di assicurare, per quanto sia possibile la rappresentanza, dove nelle circoscrizioni all obbietto siano eccesso o difetto di popolazione, sarr determinato nella legge elettorale.

Art. 55 Per essere tanto elettore quanto eleggibile si richiede aver la qualitr di cittadino, e la etr compiuta di 25 anni; e non trovarsi né in istato di fallimento, né sottoposto ad alcun giudizio criminale.

Art. 56 Sono elettori :

1. Tutti coloro i quali posseggano una rendita imponibile, di cui sarr determinata la quantitr dalla legge elettorale.

2. I membri ordinari delle tre reali accademie di cui si compone la societr borbonica, ed i membri ordinari delle altre reali accademie.

3. I cattedratici titolari nella regia universitr degli studi, e nei pubblici licei autorizzati dalle leggi.

4. I professori laureati della regia universitr degli studi, nei diversi rami delle scienze, delle lettere e delle belle arti.

5. I decurioni, i sindaci e gli aggiunti delle comuni che trovansi nello effettivo esercizio delle loro funzioni.

6. I pubblici funzionari giubilati con pensione di ritiro di annui ducati 120; ed i militari di ogni arma, dal grado di uffiziale in sopra i quali godono anch essi una pensione di ritiro.

Art. 57 Sono eleggibili :

1. Tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile di cui sarr determinata la quantitr dalla legge elettorale.

2. I membri ordinari delle tre reali accademie di cui si compone la societr borbonica, i cattedratici titolari nella regia universitr degli studi, e i membri ordinarii delle altre reali accademie.

Art. 58 I pubblici funzionari, purché siano inamovibili, gli ecclesiastici secolari, purché non appartengano a congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche, ed i militari possono essere cose elettori come eleggibili, quando in essi concorrano le condizioni espresse ne tre articoli precedenti.

Art. 59 Gl intendenti, i segretari generali d intendenza ed i sottintendenti in esercizio delle loro funzioni non possono essere né mai elettori, né mai eleggibili.

Art. 60 Coloro fra i deputati eletti, che accettano dal potere esecutivo sia un novello impiego, sia una promozione da un impiego di cui erano gir rivestiti, non possono piu far parte della camera, se non dopo essersi sottoposti al cimento della rielezione.

Art. 61 La camera de deputati sceglie da se ogni anno fra i suoi componenti medesimi, ed a suffragi segreti il presidente, il vicepresidente ed i segretari.

Art. 62 Per la prima convocazione delle camere legislative sarr pubblicata una legge elettorale provvisoria, la quale non diverrr definitiva se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle camere medesime nel primo periodo della loro legislatura.

Capo IV

Del Re

Art. 63 Il re c il capo supremo dello stato: la sua persona c sacra e inviolabile, e non soggetta ad alcuna specie di risponsabilitr.

Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone: nomina a tutti gli impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificienze di ogni specie.

Fa grazia a condannati, rimettendo o commutando le pene.

Provvede a sostenere la integritr del reame: dichiara la guerra o conchiude la pace.

Negozia i trattati di alleanza e di commercio, e ne chiede l adesione alle camere legislative prima di ratificarli.

Esercita la legazia apostolica e tutti i diritti del real patronato della corona.

Art. 64 Il re convoca ogni anno in sessione ordinaria le camere legislative: ne casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria: ed a lui solo c dato di prorogarle e di chiuderle.

Egli pun anche sciogliere la camera dei deputati, ma convocandone un altra per nuove elezioni fra lo spazio improrogabile di 3 mesi.

Art. 65 Al re si appartiene la sanzione delle leggi votate dalle due camere. Una legge a cui la sanzione reale sia negata non pun richiamarsi ad esame nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 66 Il re fa coniare la moneta, ponendovi la sua effigie.

Pubblica i necessari decreti e regolamenti per la esecuzione delle leggi, senza poter mai né sospenderle, né dispensare alcuno dall osservarla.

Art. 67 Il re pun sciogliere talune parti della guardia nazionale, dando pern al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporle e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno.

Art. 68 La lista civile c determinata da una legge per la durata di ciascun regno.

Art. 69 Alla morte del re, se l erede della corona c di etr maggiore saranno da lui convocate le camere legislative fra lo spazio di un mese, per giurare alla di loro presenza di mantenere sempre integra ed inviolata la costituzione della monarchia.

Se l erede della corona c di etr minore, e non trovi preventivamente provveduto dal re in quanto alla reggenza ed alla tutela, allora le camere legislative saranno convocate fra dieci giorni dai ministri, sotto la loro speciale responsabilitr per provvedervi. Ed in questo caso faranno parte della reggenza la madre e tutrice e due o piu principi della famiglia reale.

Lo stesso verrr praticato, laddove il re sventuratamente si trovi nella impossibilitr di regnare per cagioni fisiche.

Art. 70 L atto solenne per l ordine di successione alla corona dell augusto Re Carlo III del 6 di ottobre 1759 confermato dall augusto re Ferdinando I nell articolo 5 della legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 di marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla real famiglia rimangono in pieno vigore.

Capo V

De Ministri

Art. 71 I ministri sono risponsabili.

Art. 72 Gli atti di ogni genere sottoscritti dal Re non hanno vigore se non contrassegnati da un ministro segretario di stato, il quale percin solo se ne rende risponsabile.

Art. 73 I ministri hanno libero ingresso nelle camere legislative, e vi debbono essere intesi quando lo domandano: non pern vi hanno voto, se non allora che ne fanno parte come pari o come deputati.

Le camere possono chiedere la presenza de ministri nelle discussioni.

Art. 74 La sola camera de deputati ha il diritto di mettere in istato di accusa i ministri per gli atti, di cui questi sono responsabili.

La camera de pari ha esclusivamente la giurisdizione di giudicarli.

Art. 75 Una legge apposita determinerr partitamente i casi, nei quali si verifica la responsabilitr dei ministri, i modi con cui deve procedere il giudizio contro di essi, e le pene da infliggersi loro, laddove risultino colpevoli.

Art. 76 Il Re non pun far grazia ai ministri condannati, se non sulla esplicita domanda di una delle due camere legislative.

Capo VI

Del Consiglio di Stato

Art. 77 Vi sarr un consiglio di stato da non eccedere il numero di ventiquattro individui che siano cittadini col pieno esercizio dei loro diritti. Gli stranieri ne verranno esclusi, benché abbiano decreto di cittadinanza.

Art. 78 Il consiglio di stato c presieduto dal ministro segretario di stato di grazia e giustizia.

Art. 79 Il Re nomina i consiglieri di stato.

Art. 80 Il consiglio di stato c istituito per dare il suo ragionato avviso su tutti gli affari dei quali potrr essergli delegato l esame in nome del Re da ministri segretari di stato.

Una legge sarr emanata per determinarne le attribuzioni: e fino a che questa non sarr pubblicata, rimarrr in vigore pel consiglio di stato quanto trovasi stabilito nelle leggi in vigore per consulta generale del regno, salvo quel che in esse potrr esservi di contrario alla presente costituzione.

Capo VII

Dell Ordine giudiziario

Art. 81 La giustizia emana dal re, ed in nome del re vien retribuita da tribunali a cin delegati.

Art. 82 Niuna giurisdizione contenziosa pun essere stabilita, se non in forza di una legge.

Art. 83 Non potranno mai crearsi de tribunali straordinarii, sotto qualunque denominazione. Con cin non s intende derogare allo statuto penale militare, e regolamenti in vigore tanto per l esercito di terra come per l armata di mare.

Art. 84 Le udienze de tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale crede che la pubblicitr possa offendere i buoni costumi, deve dichiararlo in apposita sentenza: e questa debbe essere profferita alla unanimitr in materia di reati politici e di abusi di stampa.

Art. 85 Nell ordine giudiziario i magistrati saranno inamovibili; non cominceranno pern ad esserlo se non dopo che vi sieno stati instituiti con nuova nomina sotto l impero della costituzione, e che gir si trovino di avere esercitato per tre anni continui le funzioni di magistrato.

Art. 86 Gli agenti del pubblico ministero presso le corti e i tribunali sono essenzialmente amovibili.

Capo VIII

Disposizioni transitorie

Art. 87 Talune parti di questa costituzione potranno essere modificate pe nostri dominii di lr dal Faro, secondo i bisogni e le condizioni particolari di quelle popolazioni.

Art. 88 Lo stato discusso del 1847 resterr in vigore per tutto l anno 1848, e con esso rimarranno provvisoriamente in vigore le antiche facoltr del governo, per provvedere con espedienti straordinari ai complicati ed urgentissimi bisogni dello stato.

Clausola derogatoria

Art. 89 Tutte le leggi, decreti, rescritti in vigore rimangono abrogati in quella parte che sono in opposizione alla presente costituzione.

Vogliamo e comandiamo che la presente costituzione politica della monarchia da noi liberamente sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, contrassegnata da tutti i nostri ministri segretari di stato, registrata e depositata nell archivio del ministero e segreteria di stato della presidenza del consiglio de ministri, si pubblichi con le ordinarie solennitr per tutti i nostri reali dominii per mezzo delle corrispondenti autoritr, le quali dovranno prendere particolare registro ed assicurarne il pienissimo adempimento.

Il nostro ministro segretario di stato degli affari esteri presidente del nostro consiglio de ministri c particolarmente incaricato di vegliare alla sua pronta pubblicazione.

Napoli, il de 10 di febbraio 1848

Firmato Ferdinando

Il Ministro Segretario di Stato degli affari esteri Presidente del Consiglio de Ministri
Firmato, Duca Di Serracapriola

  • Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia incaricato del portafoglio del Ministero degli Affari ecclesiastici Firmato, Barone Cesidio Bonanni
  • Il Ministro Segretario di Stato delle finanze Firmato, Principe Dentice
  • Il Ministro Segretario di Stato de lavori pubbliciFirmato, Principe di Torella
  • Il Ministro Segretario di Stato di agricoltora e commercio Firmato, Commendatore Gaetano Scovazzo
  • Il Ministro Segretario di Stato dell interno Firmato, Cav. Francesco Paolo Bozzelli
  • Il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina Firmato, Giuseppe Garzia

Pubblicata in Napoli nel de 11 febbrajo 1848.

FONTE:

Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne, vol. I, Tipografia Cassone, Torino, 1848



COSTITUZIONE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE (1820)
STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO DI SICILIA

Printer-friendly version